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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22597/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un imprenditore edile ha convenuto in giudizio la banca chiedendo di accertare la nullità di un contratto di conto corrente stipulato nel 2004 e di un mutuo stipulato nel 2008, deducendo: difetto di sottoscrizione della banca, applicazione di interessi usurari, illegittimità e mancata pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, errato calcolo delle valute fittizie e nullità del mutuo perché stipulato solo per ripianare lo scoperto di conto corrente. Il tribunale ha rigettato le domande; la corte d’appello ha riformato solo in parte, espungendo le c.m.s. per un importo indicato in sentenza. Il ricorrente principale ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 644 c.p., 1815 c.c., l. n. 108/1996 e l. n. 24/2001, sostenendo che il principio sull’usurarietà sopravvenuta richiamato dalla corte d’appello, riferito al mutuo, non sarebbe estensibile al rapporto di conto corrente/apertura di credito e che, nel calcolo del tasso effettivo globale, andrebbero considerate anche c.m.s. e altre voci di costo. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 117 e 127 t.u.b. per la mancata nullità del contratto non sottoscritto dalla banca e la violazione degli artt. 1325, 1344 e 1418 c.c. per asserito difetto di causa del mutuo solutorio. La banca ha resistito e, con ricorso incidentale, ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente espunto dal dovuto un importo corrispondente all’intero ammontare delle c.m.s., anziché al solo importo indebitamente addebitato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché generico e fondato su accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità; ha però precisato che il principio secondo cui l’usurarietà sopravvenuta non determina nullità del contratto ha portata generale e si applica anche ai contratti bancari di apertura di credito in conto corrente. Ha respinto il secondo motivo, affermando che i giudici di merito avevano correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite sulla validità del contratto bancario anche in mancanza di sottoscrizione della banca. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che il mutuo solutorio non è nullo per difetto di causa, e comunque che la corte territoriale aveva accertato in fatto che il mutuo non era stato stipulato per tale scopo. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca perché mirava a una rivalutazione del merito sull’ammontare delle c.m.s. da espungere. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Richiamato per il tema dell’usura nei rapporti bancari; la Corte ribadisce che il superamento della soglia va valutato secondo il momento della pattuizione e che l’usurarietà sopravvenuta non comporta nullità del contratto.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato insieme alla disciplina antiusura; la Corte ne conferma l’operatività secondo l’interpretazione autentica che ancora il giudizio di usurarietà al momento della promessa o convenzione degli interessi.

  • L. n. 108/1996

    Indicata come legge di riferimento per la determinazione del tasso soglia usurario.

  • L. n. 2/2009

    Richiamata dal ricorrente come parte del quadro normativo sull’usura bancaria.

  • art. 117 T.u.b.

    Invocato per sostenere la nullità del contratto bancario privo di sottoscrizione della banca; la Corte reputa infondato il motivo perché i giudici di merito hanno applicato il principio delle Sezioni Unite sulla validità del contratto.

  • art. 127 T.u.b.

    Richiamato unitamente all’art. 117 T.u.b. nel motivo sulla forma/sottoscrizione del contratto bancario.

  • artt. 1325, 1344 e 1418 c.c.

    Richiamati per la dedotta nullità del mutuo per difetto di causa; la Corte esclude la nullità del mutuo solutorio e richiama il rilievo in fatto della corte territoriale sull’assenza dello scopo solutorio.

  • art. 1 d.l. n. 394/2000 conv. in l. n. 24/2001

    "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"

    È richiamato come norma di interpretazione autentica che esclude la rilevanza della c.d. usurarietà sopravvenuta ai fini della nullità del contratto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Indicato come norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel rapporto bancario, la censura di usurarietà deve essere supportata da deduzioni specifiche e da un allegato concreto dell’incidenza delle singole voci di costo sul TEG; non è sufficiente una contestazione astratta del superamento del tasso soglia.
  • La c.d. usurarietà sopravvenuta non determina la nullità del contratto: il giudizio di usurarietà va compiuto con riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti.
  • Il principio sull’irrilevanza della usurarietà sopravvenuta non è limitato al mutuo, ma si applica in via generale anche ai contratti bancari che prevedono anticipazione di somme, come l’apertura di credito in conto corrente.
  • La validità del contratto bancario non è esclusa, di per sé, dalla mancata sottoscrizione della banca, quando il giudice di merito abbia correttamente applicato il principio enunciato dalle Sezioni Unite sul perfezionamento del contratto.
  • Il mutuo stipulato per ripianare un’esposizione debitoria pregressa non è nullo per difetto di causa, salvo che emerga un concreto contrasto con legge o ordine pubblico; inoltre, l’accertamento dello scopo del contratto è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o della consulenza tecnica per rideterminare importi e poste contabili, poiché ciò integra una censura di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaNullità

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