Cassazione Civile, Ordinanza n. 17968/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una candidata a un incarico di direttore di struttura complessa presso una ASL ha contestato gli atti della selezione che avevano portato alla nomina di altro aspirante, deducendo l’illegittimità della valutazione comparativa dei curricula e il mancato rispetto dei criteri di imparzialità e correttezza. In primo grado e in appello le domande sono state respinte. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., perché la commissione tecnica non avrebbe esplicitato le modalità di valutazione seguite; 2) violazione degli stessi canoni di correttezza e buona fede per non avere considerato un asserito conflitto tra la candidata e il presidente della commissione, che avrebbe imposto l’astensione; 3) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che, a fronte di una procedura nulla, la corte territoriale non avrebbe dovuto valorizzare i titoli del vincitore e che i propri titoli erano superiori. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, rilevando che il giudice di merito aveva già accertato l’invalidità dell’operato amministrativo e aveva compiuto il necessario giudizio probabilistico sul danno da perdita di chance; che, nel giudizio risarcitorio, non si poteva ottenere una declaratoria di nullità dell’atto finale della selezione ma solo un accertamento incidentale dell’invalidità; e che la valutazione dei titoli e della probabilità di esito diverso apparteneva al merito, insindacabile in cassazione se motivata. È stata inoltre richiamata la giurisprudenza secondo cui, nella materia degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato, il risarcimento per perdita di chance richiede di distinguere tra motivazione mancante/illegittima e motivazione solo insufficiente, con conseguente diversa ampiezza del giudizio comparativo da compiere.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato l’esito sfavorevole alla ricorrente già maturato nei giudizi di merito, ritenendo che le censure mirassero in realtà a rimettere in discussione valutazioni di fatto e il giudizio prognostico compiuto dalla Corte d’appello sulla sussistenza del diritto al risarcimento da perdita di chance. È stata inoltre posta a carico della ricorrente la rifusione delle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
richiamato come parametro di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa nella procedura selettiva
invocati come canoni di correttezza e buona fede; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo inammissibili le censure perché dirette contro accertamenti di merito
art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla ricorrente in tema di incarichi dirigenziali sanitari; la Corte lo menziona nell’ambito della censura dichiarata inammissibile
richiamato per la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. L, n. 6485 del 9 marzo 2021
richiamata quale precedente sulla distinzione tra motivazione mancante o illegittima e motivazione insufficiente negli incarichi dirigenziali del pubblico impiego privatizzato, ai fini del danno da perdita di chance
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, l’impugnazione in cassazione delle valutazioni comparative operate nel conferimento di incarichi dirigenziali non può risolversi nella mera richiesta di rivalutazione del merito o dei titoli, se il giudice di merito ha già svolto un accertamento motivato e un giudizio probabilistico sulla chance perduta.
- Quando la controversia riguarda solo il risarcimento del danno da illegittima procedura selettiva, il giudice può accertare l’invalidità dell’atto solo in via incidentale, senza pronunciare una declaratoria autonoma di nullità dell’atto finale se tale domanda non è oggetto del giudizio nei termini consentiti.
- Per il danno da perdita di chance non basta allegare un’irregolarità della procedura o una generica superiorità dei propri titoli: occorre dimostrare una possibilità di esito favorevole seriamente apprezzabile, cioè significativamente elevata.
- Se la motivazione della nomina consente di individuare i criteri di merito seguiti dalla P.A., il giudice del risarcimento deve verificare, alla luce di tali criteri, se il candidato escluso avesse una concreta probabilità di successo; se invece la motivazione manca o è illegittima, il giudizio comparativo deve essere rinnovato ex novo.
- La valutazione della probabilità di conseguire l’incarico e della conseguente quantificazione del danno da chance appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente.
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