Sentenza del 10/02/2017 n. 3567 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Omessa presentazione della dichiarazione - Accertamento d'ufficio del reddito di impresa con metodo induttivo - Criteri - Necessaria valutazione dei costi per la determinazione dei profitti - Coordinamento con il principio di continuità dei valori di bilancio relativamente alle rimanenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per il 1995. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi determinato d'ufficio, con metodo induttivo, il reddito d'impresa sulla base delle rimanenze finali risultanti dalla dichiarazione IVA del 1994, presumendo che le merci fossero state vendute. La Commissione tributaria regionale aveva azzerato il reddito accertato, compensando le rimanenze iniziali con quelle finali e riconoscendo costi non specificamente dedotti né emersi dagli accertamenti. L'Agenzia ha contestato tale decisione, sostenendo che, pur dovendo considerare i costi emersi, non potevano essere riconosciuti costi meramente ipotetici e che le rimanenze iniziali e finali dovevano essere trattate secondo il principio di continuità dei valori di bilancio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo dell'Agenzia e ha accolto gli altri motivi. Ha stabilito che, in caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve determinare il reddito netto tenendo conto delle componenti negative effettivamente emerse. Tuttavia, non può riconoscere costi non allegati dal contribuente e non risultanti dagli accertamenti. La Commissione regionale ha inoltre erroneamente compensato le rimanenze iniziali con le finali: le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le esistenze iniziali di quello successivo e le relative variazioni concorrono alla formazione del reddito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, con decisione nel merito di rigetto del ricorso originario della contribuente; l'accertamento dell'Agenzia è stato quindi confermato. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.700 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 1 e 2
In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può procedere all'accertamento d'ufficio del reddito con metodo induttivo, anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
L'accertamento induttivo è ammesso quando il contribuente omette completamente la dichiarazione e consente all'Ufficio di ricostruire il reddito sulla base dei dati comunque disponibili.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40 e 42
Disciplinano gli aspetti dell'accertamento e i requisiti formali dell'atto impositivo, richiamati dall'Agenzia a sostegno della legittimità dell'avviso.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 59, nella numerazione vigente all'epoca, oggi art. 92
Impone, ai fini fiscali, il principio di continuità dei valori di bilancio: le rimanenze finali di un esercizio diventano le esistenze iniziali dell'esercizio successivo e le variazioni tra rimanenze iniziali e finali concorrono alla determinazione del reddito.
D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, commi 2 e 3
Le limitazioni probatorie relative alla dimostrazione dei costi operano nell'accertamento analitico-induttivo in presenza di una dichiarazione, anche se infedele, e non si applicano nello stesso modo all'accertamento d'ufficio conseguente alla totale omissione della dichiarazione.
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva richiede che l'imposta colpisca il reddito effettivo netto e non il mero profitto lordo; pertanto, devono essere considerate le componenti negative di reddito emerse dagli accertamenti.
Artt. 2424 e seguenti del codice civile
Sono richiamati in relazione ai principi contabili e alla corretta rappresentazione delle rimanenze, funzionali alla determinazione del reddito d'impresa.
Art. 112 del codice di procedura civile
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e non può riconoscere d'ufficio costi o fatti che non siano stati dedotti dalla parte.
Art. 115 del codice di procedura civile
Il giudice deve fondare la decisione sulle prove proposte dalle parti o sui fatti non contestati; non può riconoscere costi deducibili non allegati o non dimostrati.
Massime di principio
- In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria dispone di ampi poteri di ricostruzione induttiva del reddito e può utilizzare presunzioni meno rigorose rispetto all'accertamento ordinario.
- Anche nell'accertamento induttivo il reddito imponibile deve essere il reddito netto: i costi devono essere considerati quando risultano dagli accertamenti o sono specificamente allegati e provati dal contribuente.
- Il giudice non può riconoscere costi meramente ipotetici o non dedotti dalla parte, né può azzerare il reddito sulla base di costi presunti.
- Le rimanenze iniziali e finali non possono essere trattate come componenti indipendenti da compensare automaticamente: occorre applicare il principio di continuità dei valori di bilancio e considerare la variazione delle rimanenze.
- Il contribuente che contesta un accertamento deve indicare tempestivamente e dimostrare i costi deducibili; la sola contestazione del metodo di accertamento non comporta il riconoscimento automatico di costi.
- Se i dati disponibili consentono di ritenere corretto l'accertamento e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito confermando la pretesa fiscale.
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