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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23379/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per IRPEF e altre imposte, relativo all'anno d'imposta 2006, con cui venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili. Il contribuente impugnava l'atto, ma la commissione tributaria provinciale dichiarava il ricorso inammissibile per tardività; la commissione regionale confermava, ritenendo che la notificazione dell'avviso si fosse perfezionata il 17.12.2014 sulla base dell'avviso di ricevimento prodotto dall'Agenzia, nonostante sulla busta fosse visibile un timbro postale del 19.12.2014. La CTR negava anche la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione delle norme sulla notificazione (artt. 148, 149 e 160 c.p.c. e art. 60 d.P.R. n. 600/1973), sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto tardivo il ricorso; con il secondo deduceva violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., censurando il diniego della rimessione in termini per asserito errore non imputabile alla parte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte rivolta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale, osservando che tale sentenza non era direttamente ricorribile per cassazione; quanto al resto, ha rigettato il ricorso. I motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto integralmente la relata di notificazione e gli atti necessari a comprendere la censura. La Corte ha inoltre rilevato che, comunque, le censure sarebbero state infondate, poiché in presenza di divergenza tra data sull'avviso di ricevimento e data sulla busta, prevale l'avviso di ricevimento, che ha fede privilegiata fino a querela di falso; in mancanza di tale querela, la notifica andava considerata perfezionata il 17.12.2014, con conseguente tardività del ricorso originario. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla disciplina della notificazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata autosufficienza del ricorso.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla notificazione a mezzo posta; la Corte ribadisce che, per il destinatario, conta la consegna del plico e, in caso di contrasto, l'avviso di ricevimento fa fede privilegiata.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla nullità della notificazione, ma senza superare il rilievo di inammissibilità e, comunque, la prevalenza dell'avviso di ricevimento.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come disciplina della notificazione degli atti impositivi.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini è esclusa perché il mancato rispetto del termine perentorio non è stato ritenuto dovuto a un evento non addebitabile alla parte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale indicata per denunciare violazione di legge nei due motivi del ricorso per cassazione.

  • art. 2700 c.c.

    L'avviso di ricevimento è qualificato come atto pubblico e fa fede privilegiata sulle attestazioni del pubblico ufficiale, salvo querela di falso.

  • art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982

    L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna del plico, la data e l'identità del ricevente ai fini della decorrenza dei termini.

  • art. 4, comma 4, l. n. 890 del 1982

    Solo se la data di consegna non risulta apposta o è incerta, i termini decorrono dalla data del timbro postale.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione al termine di decadenza per la proposizione del ricorso tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la regolarità della notificazione deve essere supportata dalla completa trascrizione degli elementi documentali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
  • In tema di notificazione a mezzo posta, quando vi sia contrasto tra la data apposta sull'avviso di ricevimento e quella risultante dalla busta, prevale l'avviso di ricevimento, che costituisce prova privilegiata della consegna e della relativa data.
  • L'avviso di ricevimento, quale parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni del pubblico ufficiale e per i fatti avvenuti in sua presenza.
  • La querela di falso è necessaria per contestare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, salvo il solo caso in cui l'errore materiale emerga con evidenza immediata dal contesto dell'atto.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone che la decadenza sia dipesa da un evento non imputabile alla parte; in mancanza di tale presupposto, la richiesta deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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