Cassazione Civile, Ordinanza n. 01381/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di gestione crediti)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario nei confronti del fideiussore di una società debitrice; il credito fu poi ceduto a una società che ne curò l'esazione tramite altra banca mandataria. Nel 2008 fu promossa esecuzione immobiliare contro il fideiussore e una società terza propose opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., deducendo di essere promissaria acquirente del bene pignorato e di aver promosso azione ex art. 2932 c.c. Nel giudizio di opposizione fu chiamato il debitore esecutato come litisconsorte necessario. Il tribunale dichiarò inammissibile l'opposizione di terzo; l'appello proposto da due soggetti qualificatesi eredi del debitore fu dichiarato inammissibile dalla corte territoriale per mancata prova della qualità di eredi. In Cassazione le ricorrenti hanno proposto quattro motivi, ma il testo della decisione evidenzia che il ricorso era formulato con esposizione oscura e insufficiente dei fatti, poiché non indicava né i motivi dell'opposizione di terzo né le difese svolte dal debitore nel primo grado; inoltre la trascrizione delle conclusioni d'appello non colmava tale lacuna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., ritenendo che l'esposizione dei fatti di causa fosse oscura e lacunosa e non consentisse una comprensione completa della vicenda processuale e delle questioni dedotte. Ha quindi ritenuto superflua la richiesta di rinvio a nuovo ruolo. Quanto alle spese, ha precisato che non vi era luogo a provvedere perché il controricorso della sola parte costituita era stato depositato tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 370 c.p.c.; ha inoltre rilevato l'inapplicabilità della sospensione feriale ai giudizi di opposizione esecutiva. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara, sintetica e completa dei fatti di causa; l'omissione o l'oscurità dell'esposizione integra inammissibilità.
La causa di merito aveva ad oggetto un'opposizione di terzo all'esecuzione.
Richiamato solo per descrivere la pretesa della terza opponente di ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare.
Il controricorso deve essere depositato nel termine di 20 giorni dalla notificazione; il deposito tardivo esclude la regolazione delle spese in favore della parte costituita tardivamente.
art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non offre una ricostruzione chiara e completa della vicenda processuale, soprattutto se omette di indicare i fatti e le difese svolte nei gradi di merito che sono necessari a comprendere i motivi di censura.
- L'esposizione dei fatti richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c. non può essere supplita dalla sola trascrizione di singoli passaggi degli atti o delle conclusioni di appello, se restano oscuri i punti essenziali del giudizio di merito.
- Nelle controversie esecutive l'istituto della sospensione feriale dei termini non opera, con conseguenze anche sulla tempestività del controricorso.
- La tardività del controricorso impedisce di porre le spese di lite a carico della parte ricorrente in favore della parte che ha svolto difese oltre termine.
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