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Sentenza

Sentenza del 06/09/2024 n. 24001 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il recupero dell’IVA detratta dalla società per costi relativi a lavori su un complesso immobiliare acquistato nel 2006 per Euro 3.582.000, dopo che la venditrice lo aveva acquistato otto mesi prima per Euro 1.187.000. L’Ufficio aveva annullato in autotutela la pretesa relativa alle imposte dirette, per cui restava in discussione soltanto l’IVA. La società ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente o contraddittoria e per avere trattato la deducibilità dei costi anziché la detraibilità dell’IVA; 2) nullità dell’accertamento per mancata redazione e notificazione di un PVC; 3) errata decorrenza del termine di 60 giorni da un semplice verbale di accesso, che non conteneva conclusioni e avrebbe fatto sorgere l’affidamento su un successivo PVC; 4) violazione del contraddittorio preventivo e delle garanzie previste dallo Statuto del contribuente e dalla Carta dei diritti fondamentali UE; 5) violazione delle regole sulla fatturazione e detrazione IVA, sostenendo che le fatture e la documentazione integrativa, inclusa una perizia bancaria, provassero i lavori e i costi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva motivato in modo comprensibile anche sulla detraibilità IVA, facendo riferimento alla genericità delle fatture e all’assenza dei SAL. I motivi secondo, terzo e quarto sono infondati: trattandosi di accesso mirato alla sola acquisizione di documenti, era sufficiente il verbale che attestava le operazioni svolte; il termine dilatorio di 60 giorni decorreva dalla consegna di quel verbale, senza necessità di un successivo PVC. La società aveva quindi avuto la possibilità di presentare osservazioni e non risultava violato né il contraddittorio né il legittimo affidamento. Il quinto motivo è inammissibile, perché, pur richiamando norme sulla fatturazione, chiedeva in sostanza una nuova valutazione delle prove: la CTR aveva accertato che le fatture non descrivevano adeguatamente opere e materiali e rinviavano a SAL mai prodotti, mentre la perizia non colmava tale lacuna. La decisione della CTR, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia dopo che la CTP aveva accolto il ricorso della società, resta quindi ferma. La ricorrente è stata condannata a pagare all’Agenzia le spese di Cassazione, liquidate in Euro 10.000, oltre alle spese prenotate a debito, e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 132 c.p.c.; art. 111 Cost.; art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto esprime le ragioni della decisione anche con riferimento al disconoscimento della detraibilità dell'IVA, nella parte in cui censura il contenuto generico delle fatture e la mancata allegazione dei SAL, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale".

    La motivazione non è apparente quando consente di comprendere le ragioni della decisione; nel caso concreto, il riferimento alla genericità delle fatture e alla mancata produzione dei SAL rendeva intelligibile il rigetto della detrazione IVA.

  • Art. 24 della legge n. 4 del 1929

    Il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dall'art. 24 della L. n. 4 del 1929, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell'amministrazione finanziaria prima e dell'autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento.

    Il PVC non è tenuto a contenere necessariamente contestazioni: può limitarsi a registrare fatti o dichiarazioni e può comunque costituire la base per un successivo accertamento.

  • Art. 52, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 633 del 1972

    In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7.

    Anche un accesso breve o mirato alla raccolta di documenti deve concludersi con un verbale delle operazioni; la consegna di tale verbale fa decorrere il termine di 60 giorni prima dell’emissione dell’accertamento.

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000

    In caso di accesso mirato, quindi, la garanzia al contraddittorio endoprocedimentale per il contribuente è assicurata dalla concessione del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dal rilascio del verbale di consegna, senza che possa, invece, ritenersi che lo stesso debba ricevere un successivo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, ove le stesse non siano state compiute - come nella specie - presso la sede del contribuente, ma presso gli uffici finanziari.

    Quando l’accesso è finalizzato esclusivamente ad acquisire documenti, il contraddittorio è garantito concedendo 60 giorni dalla consegna del verbale di accesso; non occorre un ulteriore PVC se le successive attività si svolgono negli uffici dell’Amministrazione.

  • Art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Le indicazioni richieste dall'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, infatti, rispondono ad una oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionali a consentire l'esatta e precisa identificazione dell'oggetto della prestazione, da indicarsi specificandone natura, qualità e quantità, e, di conseguenza, a permettere l'espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.

    La fattura deve descrivere la prestazione con sufficiente precisione, indicando natura, qualità e quantità, così da rendere possibile il controllo fiscale; documenti integrativi possono concorrere alla prova, ma devono essere effettivamente forniti e idonei.

  • Art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE

    La normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi, al fine di consentire alle Amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'IVA.

    La disciplina unionale richiede che la fattura indichi natura ed entità dei servizi e la data della prestazione, per consentire la verifica dell’imposta e del diritto alla detrazione.

  • Art. 219 della direttiva 2006/112/CE

    L'Amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

    Nel valutare la detrazione l’Amministrazione deve considerare anche le informazioni complementari effettivamente fornite e collegate in modo specifico e inequivocabile alla fattura; ciò non esonera il contribuente dal produrre elementi probatori adeguati.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Un accesso presso i locali del contribuente diretto alla sola acquisizione di documenti richiede comunque un verbale che attesti le operazioni svolte; la garanzia di contraddittorio si realizza con il termine di 60 giorni dalla consegna di tale verbale, senza che sia sempre necessario un successivo PVC.
  • Il termine dilatorio decorre dal verbale effettivamente consegnato quando esso chiarisce che l’accesso è mirato alla raccolta documentale; la prospettazione di un successivo PVC non basta, da sola, a fondare un legittimo affidamento sulla sua necessaria emissione.
  • Per detrarre l’IVA non basta che i lavori risultino genericamente eseguiti: fatture e documentazione integrativa devono permettere di identificare in modo verificabile natura, qualità, quantità e, ove pertinente, data delle prestazioni. Il contribuente che chiede la detrazione deve produrre gli elementi necessari a dimostrarne i presupposti.
  • Una contestazione formulata come violazione di legge non consente di ottenere in Cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio; se il motivo mira a sostituire la lettura delle prove data dal giudice di merito, è inammissibile.
  • La sentenza non è affetta da motivazione apparente se espone un percorso comprensibile e individua gli elementi fattuali che giustificano la decisione, anche quando la motivazione sia sintetica.

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