Sentenza del 06/09/2024 n. 292 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Lo Studio ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2012-2015, sostenendo che i compensi percepiti per le funzioni di sindaco e revisore dai singoli soci (X e Y) sono stati svolti personalmente e separatamente, senza avvalersi dell'autonoma organizzazione dello studio associato (uso di beni strumentali eccedenti il minimo o di lavoro altrui). Pertanto tali compensi non avrebbero dovuto essere assoggettati a IRAP in capo allo studio associato.
La decisione
L'appello della contribuente è stato accolto. La Commissione d'appello ha ritenuto provata, almeno in via presuntiva, l'assenza di autonoma organizzazione nell'attività di sindaco e revisore svolta dai singoli soci (prove: verbali di nomina e di verifica, fatture intestate ai singoli professionisti, svolgimento delle prestazioni presso le società incaricanti con uso degli strumenti di queste ultime), e la possibilità di scorporare i compensi riferibili a tali incarichi dagli altri compensi dello studio. Di conseguenza è stato accolto il ricorso introduttivo e disposto il rimborso utile; le spese di lite sono state parzialmente compensate disponendo il rimborso dei contributi unificati pagati in primo e secondo grado a carico dell'Ufficio.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sull'IRAP: presupposto dell'autonoma organizzazione
L'autonoma organizzazione è il presupposto necessario per assoggettare a IRAP i redditi di lavoro autonomo: sussiste se sono impiegati beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e/o se ci si avvale, in modo non occasionale, di lavoro altrui. In mancanza di autonoma organizzazione, l'imposizione IRAP non trova luogo.
Cass. civ., sez. trib., 04/07/2019, n. 17987
Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, n.17987
Per il commercialista che svolge anche funzioni di amministratore, sindaco o revisore, l'IRAP si applica solo all'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell'opera individuale; quindi, in assenza di autonoma organizzazione, tali compensi non sono assoggettati a IRAP.
Cass. sez. 5^, 15/01/2019, n. 766
Cass., sez. 5^, 15.1.2019 n. 766
Conferma il principio che il professionista inserito in uno studio associato che voglia sottrarsi all'applicazione dell'IRAP ha l'onere di dimostrare la mancanza di autonoma organizzazione e l'assenza dei benefici organizzativi derivanti dall'adesione all'associazione.
Cass. civ., sez. trib., 10/05/2019, n. 12495
Cassazione civile sez. trib., 10/05/2019, n.12495
Il principio vale anche per le associazioni tra professionisti: l'associazione che chiede rimborso deve provare l'assenza delle condizioni di legge per l'imposizione e la possibilità di scorporare le categorie di compensi percepiti dai singoli associati.
Massime di principio
- L'IRAP sui redditi da lavoro autonomo richiede la presenza di autonoma organizzazione (beni strumentali oltre il minimo e/o uso non occasionale di lavoro altrui). In sua assenza, i compensi per prestazioni intellettuali personali non sono imponibili a IRAP.
- Quando un professionista è socio di uno studio associato, per sottrarsi all'IRAP deve provare che le prestazioni oggetto di contestazione sono state rese personalmente e senza avvalersi della struttura organizzativa dello studio; l'onere della prova grava sul contribuente.
- Documentazione utile per dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione: fatture intestate al singolo professionista, verbali di nomina e di verifica che attestino la natura personale dell'incarico, documentazione che dimostri lo svolgimento delle prestazioni presso la sede del cliente con uso degli strumenti di quest'ultimo, assenza di impiego di personale o di beni strumentali dello studio.
- È necessario poter scorporare i compensi riferibili alle attività personali (es. sindaco, revisore) dagli altri compensi percepiti dallo studio: se i compensi sono separabili, è possibile ottenere il rimborso dell'IRAP pagata relativamente a quelle quote.
- Se la richiesta di rimborso è proposta dallo studio associato (e non dal singolo socio), la Commissione può richiedere una prova più puntuale dell'assenza di organizzazione, ma prove presuntive documentali (come quelle presentate nel caso in esame) possono essere ritenute sufficienti.
- In caso di esito favorevole al contribuente, il giudice può disporre compensazioni parziali delle spese processuali (es. rimborso contributi unificati), ma ciò è valutato caso per caso.
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