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Sentenza

Sentenza del 05/09/2024 n. 23873 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di 9.840,00 euro, versati dalla società con aliquota proporzionale dello 0,50% per la registrazione della cessione pro solvendo, a favore di Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring Spa, dei crediti presenti e futuri verso GSE Spa, a garanzia dei canoni di leasing. L’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, in combinato disposto con l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986: a suo avviso, l’agevolazione riguarda finanziamenti che procurano nuova disponibilità finanziaria destinabile a investimenti produttivi, non una cessione di crediti con funzione meramente di garanzia. La società aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che mirasse a una nuova valutazione dei fatti.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità: l’Agenzia contestava l’interpretazione e applicazione della norma, non chiedeva un riesame del merito. Ha accolto l’unico motivo, ritenendo che la cessione di crediti a garanzia dei canoni di leasing non costituisca un’operazione di finanziamento agevolabile ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, perché non comporta l’erogazione di nuovo denaro né una nuova provvista destinabile a investimenti produttivi. La cessione ha autonoma funzione di garanzia e sconta quindi l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, che aveva accolto l’appello della contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti n. 526/1/2017, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro il diniego di rimborso. Spese dei giudizi di merito compensate; la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro per competenze, oltre all’importo prenotato a debito.

Norme richiamate

  • Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi

    L’agevolazione presuppone un’operazione che metta a disposizione denaro utilizzabile per investimenti produttivi. Non si estende a una cessione di crediti che si limiti a garantire un debito già sorto, senza generare nuova provvista finanziaria.

  • Art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non... beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50%

    La cessione di crediti a garanzia degli obblighi derivanti dal leasing, non avendo natura creditizia o finanziaria, non accede al regime dell’imposta sostitutiva previsto dagli artt. 15 e 17.

  • Art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non... beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131

    Per le cessioni di crediti con funzione di garanzia legate a obbligazioni derivanti dal leasing si applica l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%, anziché il regime agevolato dell’imposta sostitutiva.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    In tale contesto, la ricorrente non ha sollecitato alcun riesame di merito, ma ha dedotto l'erronea applicazione e quindi la violazione dell' art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 .

    È ammissibile la censura per violazione o falsa applicazione di legge quando contesta l’interpretazione della norma e la sua applicazione alla fattispecie, senza chiedere una nuova valutazione degli elementi di fatto.

  • Art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    La Corte può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui ha quindi rigettato il ricorso originario della contribuente.

Massime di principio

  • Per applicare l’agevolazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 occorre verificare la sostanza dell’operazione: deve esservi una provvista finanziaria nuova, potenzialmente destinabile a investimenti produttivi. Il semplice collegamento con un finanziamento o con un contratto di leasing non basta.
  • La cessione di crediti pro solvendo posta a garanzia di canoni di leasing già dovuti svolge una funzione autonoma di garanzia e non diventa un finanziamento agevolabile solo perché collegata al leasing. In tale ipotesi si applica, secondo la decisione, l’imposta di registro dello 0,50%.
  • Le norme tributarie agevolative sono di stretta interpretazione: non si estendono per analogia a operazioni che perseguono una finalità diversa da quella incentivata dalla norma.
  • Ai fini dell’ammissibilità in Cassazione, contestare l’errata interpretazione o applicazione della norma alla fattispecie concreta è distinto dal chiedere una nuova valutazione dei fatti; la prima censura può rientrare nella violazione di legge.

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