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Sentenza

Sentenza del 05/09/2024 n. 23902 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso di 18.508,00 euro, versati con aliquota dello 0,50% per imposta di registro sulla cessione pro solvendo, a favore di MPS Leasing, di crediti presenti e futuri verso GSE. La cessione garantiva il pagamento dei canoni dovuti in base a un contratto di leasing. L’Agenzia contestava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 15 del D.P.R. 601/1973, in combinato disposto con l’art. 20 del D.P.R. 131/1986: sosteneva che l’agevolazione per i finanziamenti riguarda operazioni che procurano nuova disponibilità finanziaria da destinare a investimenti produttivi, non una cessione di crediti con funzione di mera garanzia. La società eccepiva l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che mirasse a un nuovo esame dei fatti.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione d’inammissibilità: l’Agenzia denunciava un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 15, non chiedeva una rivalutazione del merito. Ha accolto l’unico motivo, affermando che la cessione di crediti a garanzia dei canoni di leasing non costituisce un’operazione di finanziamento agevolabile, poiché non mette a disposizione nuova liquidità per investimenti produttivi e conserva una funzione autonoma di garanzia. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, che aveva accolto l’appello della contribuente contro la decisione della CTP di Chieti, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società: resta dunque dovuta l’imposta proporzionale dello 0,50% e non spetta il rimborso di 18.508,00 euro. Spese dei giudizi di merito compensate; la controricorrente è condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 2.600,00 euro per compensi, oltre all’importo prenotato a debito.

Norme richiamate

  • Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi

    L’agevolazione riguarda operazioni che procurano effettiva disponibilità finanziaria destinabile a investimenti produttivi. Non si estende alla cessione di crediti che, dopo l’erogazione del credito, serve soltanto a garantire il recupero di un debito.

  • Art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non ... beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17

    La disciplina dell’imposta sostitutiva non si applica alla cessione di crediti che garantisce obbligazioni da leasing, se l’operazione non ha natura creditizia o finanziaria.

  • Art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non ... beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131

    Le cessioni di crediti a garanzia di obbligazioni da leasing sono soggette all’imposta di registro proporzionale dello 0,50%, quando non ricorrono i presupposti per l’imposta sostitutiva.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per Cassazione è ammissibile quando denuncia un errore nell’applicazione o interpretazione della norma, senza chiedere una nuova valutazione dei fatti. Nel caso concreto la censura dell’Agenzia riguardava l’errata applicazione dell’art. 15 del D.P.R. 601/1973.

  • Art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, cassata la sentenza, può decidere direttamente la causa nel merito; qui ha rigettato il ricorso originario della contribuente.

Massime di principio

  • Per applicare l’agevolazione prevista per i finanziamenti, occorre verificare la funzione effettiva dell’operazione: deve esserci una provvista di nuove disponibilità finanziarie destinabili a investimenti produttivi.
  • Una cessione di crediti effettuata dopo l’erogazione del credito, per garantire il pagamento di canoni di leasing o il recupero di un debito, non diventa finanziamento solo perché collegata a un’operazione finanziaria: conserva una funzione autonoma di garanzia.
  • Quando la cessione di crediti a garanzia di obbligazioni da leasing non rientra nell’agevolazione per i finanziamenti, si applica l’imposta di registro proporzionale dello 0,50% prevista dall’art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.
  • Le norme tributarie agevolative sono di stretta interpretazione: non si estendono per analogia a operazioni che perseguono una funzione diversa da quella incentivata dalla legge.
  • In Cassazione, la contestazione dell’errata applicazione di una norma è una censura di diritto e non una richiesta di riesame del merito, se non mira a rivalutare gli elementi fattuali.

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