Sentenza del 05/09/2024 n. 23909 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di 15.143 euro, versati con imposta di registro proporzionale dello 0,50% sulla cessione pro solvendo, a favore della concedente B Leasing Spa, di crediti presenti e futuri verso GSE Spa, a garanzia dei canoni di leasing. La CTR Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, accogliendo l’appello contro la sentenza della CTP di Chieti n. 527/1/2017, aveva riconosciuto l’agevolazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973. L’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione di tale norma in combinato disposto con l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986: la cessione di crediti destinata soltanto a garantire obbligazioni di leasing non costituisce un’operazione di finanziamento, perché non mette nuove risorse finanziarie a disposizione per investimenti produttivi. La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che mirasse a una nuova valutazione dei fatti.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità: l’Agenzia aveva contestato l’interpretazione e l’applicazione della norma, non chiesto un riesame dei fatti. Ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente; resta quindi dovuta l’imposta di registro proporzionale dello 0,50% e non spetta il rimborso di 15.143 euro. Spese dei giudizi di merito compensate; la società è condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 2.600 euro per competenze, oltre all’importo prenotato a debito risultante dai registri di cancelleria.
Norme richiamate
Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
le operazioni di finanziamento, alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi
L’agevolazione riguarda operazioni che procurano disponibilità finanziarie utilizzabili per investimenti produttivi. Non si estende alla cessione di crediti avente funzione autonoma di garanzia, se non comporta nuova erogazione di denaro.
Art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non... beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131
La cessione di crediti a garanzia di obbligazioni da leasing, non avendo natura finanziaria, è soggetta all’imposta di registro proporzionale dello 0,50% prevista per le cessioni di crediti e non al regime agevolato dell’imposta sostitutiva.
Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile
In tale contesto, la ricorrente non ha sollecitato alcun riesame di merito, ma ha dedotto l'erronea applicazione e quindi la violazione dell' art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 .
È ammissibile la censura per violazione di legge quando contesta l’erronea applicazione della norma alla fattispecie, senza chiedere una nuova valutazione degli elementi di fatto.
Art. 384, primo comma, ultima parte, codice di procedura civile
non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell' art. 384 , primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. con il rigetto del ricorso originario della contribuente.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Per beneficiare dell’agevolazione prevista per i finanziamenti, non basta che un atto sia collegato a un rapporto con una banca o con un intermediario finanziario: occorre che l’operazione procuri effettivamente disponibilità finanziarie destinabili a investimenti produttivi.
- La cessione di crediti pro solvendo che garantisce il pagamento di canoni di leasing, se interviene dopo l’erogazione del credito e non mette nuove risorse a disposizione, ha funzione di garanzia e resta distinta dal finanziamento. È quindi soggetta all’imposta di registro proporzionale dello 0,50%, non all’imposta sostitutiva agevolata.
- Il collegamento negoziale con un contratto di finanziamento o di leasing non assorbe automaticamente la causa autonoma della cessione di crediti: ai fini fiscali va considerata la funzione concreta del singolo atto.
- Le norme agevolative tributarie sono di stretta interpretazione e non si estendono per analogia a operazioni che non possiedono i requisiti previsti.
- Una censura in Cassazione è una questione di diritto, e non una richiesta di riesame del merito, quando contesta l’interpretazione o l’applicazione della norma ai fatti accertati.
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