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Sentenza

Sentenza del 19/11/2024 n. 606 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Nullità dell'iscrizione ipotecaria per ipotesi di inidoneità del preavviso a garantire il contraddittorio preventivo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 17/05/2022 per mancata indicazione, nel documento di preavviso, degli immobili soggetti a ipoteca (e relativi dati catastali e subalterni), della consistenza catastale e del valore attribuito ai cespiti, nonché dei criteri di calcolo degli interessi e delle spese; la parte deduce che tale carenza rende inidoneo il preavviso ad attivare il contraddittorio preventivo e quindi comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto di partecipazione al procedimento.

La decisione

I giudici di primo grado hanno accolto parzialmente il ricorso del contribuente e hanno annullato il solo preavviso di iscrizione ipotecaria ritenendolo privo degli elementi necessari a consentire un contraddittorio reale (mancanza di indicazione degli immobili, dati catastali, valore, criteri di calcolo interessi e spese). In appello l'Agenzia ha chiesto la riforma; la CTP di II grado ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia e ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il preavviso fosse in concreto inidoneo a consentire l'esercizio del contraddittorio preventivo e che l'omessa attivazione del contraddittorio determini l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria. L'appello incidentale della società (che chiedeva più ampie declaratorie) è stato rigettato; sono state compensate le spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 77 DPR 29/9/1973 n. 602

    L'articolo richiede la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e consente di porre un termine (es. 30 giorni) per osservazioni o pagamento; il preavviso deve essere idoneo ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 7 Statuto dei diritti del contribuente

    Principio di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria: gli atti (anche dell'Agente della riscossione) devono essere motivati in fatto e in diritto; la mera indicazione delle cartelle non esonera dalla necessità di fornire elementi utili al contraddittorio.

  • Cass. SS.UU. 19667-19668/2014

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'obbligo di comunicazione preventiva idonea ad attivare il contraddittorio prima dell'iscrizione ipotecaria; l'omessa attivazione del contraddittorio comporta nullità.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiama i diritti alla buona amministrazione, all'accesso alla giustizia e alla difesa; usata per sostenere che l'omessa attivazione del contraddittorio lede diritti fondamentali del contribuente.

  • art. 156 c.p.c.

    Riferimento alla conoscenza dell'atto tramite notifica; la corte tuttavia osserva che la mera ricezione non sostituisce l'obbligo di informare su elementi essenziali per il contraddittorio.

  • art. 21 bis L. 241/1990

    Richiama la natura endoprocedimentale dell'atto limitativo della sfera giuridica del destinatario e l'obbligo di garantire il contraddittorio procedimentale.

  • art. 26 DPR 602/1973

    Attribuisce all'Agente della Riscossione la possibilità di notificare a mezzo PEC; la corte rileva che l'uso di un indirizzo PEC non presente in pubblici elenchi non annulla automaticamente la validità della notifica se l'atto è riconducibile all'Agente e il destinatario lo ha ricevuto.

  • art. 50, comma 2 DPR 600/1973

    Norma sull'avviso di mora collegata all'espropriazione forzata; la giurisprudenza distingue l'iscrizione ipotecaria come procedura alternativa ma comunque subordinata all'obbligo di comunicazione idonea al contraddittorio.

Massime di principio

  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria deve contenere informazioni concrete sugli immobili (identificazione catastale e subalterni), la loro consistenza e il valore attribuito, nonché i criteri di calcolo di interessi e spese, al fine di rendere reale il contraddittorio preventivo; la mancanza di tali elementi può determinare la nullità dell'atto e dell'iscrizione ipotecaria successiva.
  • La semplice indicazione delle cartelle di pagamento poste a base del preavviso e la loro notifica antecedente non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di fornire nel preavviso elementi utili per la formulazione di osservazioni sul rapporto tra debito e valore del bene.
  • La ricezione del preavviso (anche via PEC) non è di per sé sufficiente a rimuovere la carenza di contenuto: ciò che conta è la concreta idoneità dell'atto a porre il contribuente in condizione di partecipare al procedimento endoprocedimentale.
  • Una notifica via PEC effettuata dall'Agente della Riscossione è generalmente valida se il documento è riconducibile al mittente e il destinatario lo ha ricevuto; l'uso di un indirizzo PEC non presente in pubblici elenchi non annulla automaticamente la validità della notifica quando sussistono elementi di riconducibilità e la tempestiva impugnazione.
  • In caso di ricezione di un preavviso carente, il contribuente può tempestivamente proporre ricorso (o opposizione) deducendo nullità per violazione del diritto al contraddittorio ed esigibilità solo dopo che venga sanata l'inidoneità informativa dell'atto.
  • La pronuncia concrettizza che l'annullamento può essere circoscritto al preavviso stesso: per ottenere effetti più ampi (es. dichiarazione di nulla ogni atto prodromico o decadenza del credito) occorre specificare e provare ulteriori vizi quali nullità delle notifiche delle cartelle, prescrizione o altre irregolarità formali sostanziali.

Testo integrale

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