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Sentenza

Sentenza del 19/11/2024 n. 29806 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi riferiti ad acquisti da società considerate cartiere nell’ambito di una frode carosello; analoghi atti erano stati emessi nei confronti dei soci per effetto dell’opzione per la trasparenza fiscale. Dopo l’accoglimento dei ricorsi da parte della CTP e la conferma della CTR, l’Agenzia ha proposto quattro motivi: violazione delle regole sulla prova della frode e della conoscibilità delle operazioni soggettivamente inesistenti; omesso esame della dichiarazione secondo cui le cartiere avrebbero restituito in contanti alla società circa metà dell’IVA non versata; violazione delle regole sul giudicato interno, sostenendo che in appello aveva contestato l’assenza di coinvolgimento soggettivo della società; in subordine, omessa pronuncia su tale contestazione. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo dell’Agenzia, perché la CTR non aveva valutato nel merito le prove sull’elemento soggettivo, ma aveva ritenuto che la relativa questione fosse coperta da giudicato interno. Ha accolto il terzo motivo: l’appello dell’Ufficio, contestando il mancato riconoscimento del coinvolgimento della società nella frode e ribadendo la correttezza dell’accertamento, aveva rimesso in discussione anche l’elemento soggettivo; non si era quindi formato giudicato interno su tale punto. Il quarto motivo è rimasto assorbito, così come il ricorso incidentale dei contribuenti sulle spese. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata dunque decisa definitivamente la fondatezza degli accertamenti.

Norme richiamate

  • Art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Deve escludersi, pertanto, che si sia formato il giudicato interno sulla mancanza dell'elemento soggettivo e sulla compartecipazione alla frode della società controricorrente.

    La contestazione formulata dall’Ufficio in appello, valutata nel suo contenuto sostanziale e non secondo formule sacramentali, ha impedito che la decisione di primo grado divenisse definitiva sul mancato coinvolgimento soggettivo della società.

  • Art. 342, primo comma, cod. proc. civ.

    Poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno - non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito - il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall' art. 342 , primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione.

    I motivi d’appello non richiedono formule rigide: devono però consentire di individuare, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto della richiesta di riforma. La contestazione dell’esito relativo al coinvolgimento nella frode può quindi devolvere al giudice d’appello anche l’esame dell’elemento soggettivo.

  • Art. 2909 cod. civ.

    Deve escludersi, pertanto, che si sia formato il giudicato interno sulla mancanza dell'elemento soggettivo e sulla compartecipazione alla frode della società controricorrente.

    Il giudicato interno non si forma su una questione che è stata effettivamente contestata con l’impugnazione; nel caso concreto, la partecipazione della società alla frode, comprensiva dell’elemento soggettivo, era ancora devoluta alla CTR.

  • Art. 329 cod. proc. civ.

    Deve escludersi, pertanto, che si sia formato il giudicato interno sulla mancanza dell'elemento soggettivo e sulla compartecipazione alla frode della società controricorrente.

    La mancata impugnazione di un capo può renderlo definitivo, ma qui l’Ufficio aveva contestato la decisione che escludeva il coinvolgimento della società e aveva ribadito la correttezza dell’accertamento; non vi è stata acquiescenza sul punto.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Il giudicato costituisce la regola del caso concreto, con la conseguenza che l'interpretazione dello stesso pone una questione di diritto che il giudice di legittimità è tenuto ad accertare direttamente.

    L’interpretazione del giudicato è una questione di diritto sindacabile in Cassazione; la Corte può verificare direttamente se una questione sia stata definitivamente decisa o sia rimasta oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Per stabilire se si sia formato giudicato interno occorre esaminare il contenuto sostanziale dell’atto d’appello nel suo complesso: non sono indispensabili formule specifiche, purché sia comprensibile la contestazione della decisione impugnata.
  • Quando l’appello contesta che il contribuente fosse estraneo a una frode e ribadisce la correttezza dell’accertamento, può devolvere al giudice anche la questione dell’elemento soggettivo, senza che questa diventi definitiva per mancata impugnazione.
  • La Cassazione può interpretare direttamente il giudicato, poiché stabilire quali questioni siano state definitivamente decise è una questione di diritto e non una mera valutazione di fatto.
  • La cassazione con rinvio per mancato esame di una questione devoluta non equivale a una decisione definitiva sulla responsabilità fiscale: il giudice del rinvio deve riesaminare il merito e le prove pertinenti.

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