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Sentenza

Sentenza del 19/11/2024 n. 29779 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 588/17/20, depositata il 4 febbraio 2020, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un sollecito di pagamento e le cartelle presupposte per tassa automobilistica relativa agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Con quattro motivi ha contestato: 1) la rappresentanza dell’Agenzia, assumendo che non fosse stata prodotta la procura notarile che avrebbe conferito i poteri al rappresentante; 2) la possibilità per l’Agenzia di farsi assistere da un avvocato del libero foro; 3) l’utilizzabilità dei documenti prodotti in appello per provare la notificazione delle cartelle, con conseguenti eccezioni di prescrizione e decadenza; 4) l’insufficienza della motivazione della sentenza sulla regolarità delle notifiche e sulla sanatoria derivante dalla proposizione del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non ha indicato che la contestazione dei poteri rappresentativi fosse stata sollevata tempestivamente in appello, e la questione non poteva essere introdotta per la prima volta in Cassazione; inoltre, il motivo non individuava in modo sufficientemente specifico il vizio processuale. Il secondo motivo è stato rigettato: nei giudizi tributari l’Agenzia può avvalersi di un avvocato del libero foro nei casi previsti, senza necessità di una delibera o di allegare e provare il presupposto della scelta. Il terzo motivo è stato rigettato: nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello secondo l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, purché rispettati i termini processuali; pertanto la documentazione sulle notifiche poteva essere valutata. Il quarto motivo è stato rigettato: la sentenza d’appello, letta insieme a quella di primo grado, aveva esposto un percorso motivazionale sufficiente e aveva dato conto dei motivi d’appello. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione

    l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione nel caso (qui ricorrente) di deduzione di un error in procedendo, non esonera la parte dal riportare, in seno al ricorso per cassazione, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare nei suoi termini esatti, e non genericamente, il vizio processuale

    Anche quando denuncia un error in procedendo e la Cassazione può esaminare direttamente gli atti, il ricorrente deve descrivere puntualmente il vizio e fornire i riferimenti necessari a verificarlo; una censura generica è inammissibile.

  • Art. 182 c.p.c., applicabile al processo tributario tramite l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    nello stesso giudizio di gravame, veniva in considerazione la disposizione di cui all'art. 182 cod. proc. civ. - col connesso potere del giudice di invitare la parte alla regolarizzazione dell'atto di costituzione

    Nel processo tributario si applica, in quanto compatibile, il potere del giudice di invitare la parte a regolarizzare l’atto di costituzione. La contestazione della rappresentanza non può quindi essere rinviata alla Cassazione se non è stata tempestivamente proposta nel grado di merito.

  • D.L. n. 193/2016, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 225/2016, e D.L. n. 34/2019, art. 4-novies, convertito in L. n. 58/2019

    in relazione al mandato difensivo rilasciato per giudizi introdotti davanti alle Commissioni tributarie (ora Corti di giustizia), la base convenzionale cui allude la stessa disposizione di interpretazione autentica (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies, conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58) espressamente esclude, in detti casi, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, così che il ricorso alla difesa prestata da avvocato del libero foro nemmeno necessita di apposita delibera dell'Ente

    Nei giudizi tributari l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può farsi assistere da un avvocato del libero foro; per questa tipologia di giudizi non occorre una specifica delibera dell’ente, poiché la disciplina convenzionale esclude il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2

    le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall'art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti

    Nel processo tributario possono essere prodotti nuovi documenti in appello anche se erano già disponibili o potevano essere prodotti in primo grado, senza applicare le limitazioni dell’art. 345 c.p.c.; resta fermo il rispetto dei termini processuali per il deposito.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 32, comma 1

    i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello

    Un documento tardivo in primo grado può essere esaminato in appello se acquisito al fascicolo e depositato entro il termine perentorio previsto dall’art. 32, comma 1, applicabile anche al grado d’appello.

  • D.lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 61; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.

    la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto

    La motivazione d’appello per relationem è valida se, anche sinteticamente, spiega le ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame e consente, insieme alla motivazione di primo grado, di ricostruire un percorso argomentativo adeguato. È invece insufficiente una mera adesione priva di effettivo esame delle censure.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto

    Quando il ricorso è rigettato, ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale; la statuizione resta subordinata alla condizione che il contributo sia dovuto.

Massime di principio

  • La contestazione dei poteri di rappresentanza processuale di una persona giuridica deve essere sollevata tempestivamente nel giudizio di merito, indicando in modo concreto il difetto dedotto. Se viene proposta per la prima volta in Cassazione, è una questione nuova e inammissibile; inoltre il giudice non è tenuto, di regola, a verificare d’ufficio poteri derivanti da atti non soggetti a pubblicità legale.
  • Nel ricorso per Cassazione, anche una censura processuale che consenta l’esame diretto degli atti deve essere autosufficiente: occorre riportare i dati e i riferimenti necessari a individuare e controllare il vizio, senza costringere la Corte a ricerche generiche nei fascicoli.
  • Nei giudizi tributari l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro nei casi previsti dalla disciplina applicabile; nei giudizi davanti alle Corti di giustizia tributaria non è necessaria una specifica delibera dell’ente per tale scelta.
  • Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello anche se erano già disponibili o potevano essere prodotti in primo grado. Il giudice può valutarli se sono acquisiti al fascicolo e depositati entro il termine processuale perentorio.
  • Una sentenza d’appello può motivare per relationem, ma deve rendere riconoscibili le ragioni per cui respinge le censure e conferma la decisione; la motivazione può risultare dalla lettura congiunta delle due sentenze, non da una mera adesione formale alla pronuncia di primo grado.

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