Sentenza del 19/11/2024 n. 09806 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, con recupero ai fini Ires, Irap e Iva di costi ritenuti riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti con società cartiere, nell’ambito di una frode carosello. Gli atti erano stati emessi anche nei confronti dei soci, poiché la società aveva optato per la tassazione per trasparenza. Dopo l’accoglimento dei ricorsi da parte della C.t.p. e la conferma della decisione da parte della C.t.r., l’Agenzia ha proposto quattro motivi: violazione delle regole probatorie e mancata considerazione degli indizi sulla conoscibilità della frode; omesso esame della dichiarazione secondo cui le cartiere avrebbero restituito in contanti alla società circa metà dell’Iva non versata; violazione delle norme sul giudicato interno, perché l’Ufficio aveva contestato in appello anche la mancata partecipazione della società alla frode; in subordine, omessa pronuncia su tale contestazione. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese disposta dalla C.t.r., sostenendo la loro integrale vittoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo dell’Agenzia: la C.t.r. non aveva valutato nel merito le prove sull’elemento soggettivo, ma aveva ritenuto che la questione fosse coperta da giudicato interno, sicché le censure non colpivano la ragione effettiva della decisione. Il terzo motivo è stato accolto: l’appello dell’Ufficio, contestando il mancato riconoscimento del coinvolgimento della società nella frode e ribadendo la correttezza dell’accertamento, aveva contestato anche l’elemento soggettivo; non si era quindi formato giudicato interno sulla consapevolezza o partecipazione della società alla frode. Il quarto motivo e il ricorso incidentale sulle spese sono rimasti assorbiti. La sentenza della C.t.r. è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa definitivamente la fondatezza degli accertamenti: la questione dovrà essere riesaminata in rinvio.
Norme richiamate
Art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Deve escludersi, pertanto, che si sia formato il giudicato interno sulla mancanza dell'elemento soggettivo e sulla compartecipazione alla frode della società controricorrente. L'Ufficio, infatti, ha contestato la sentenza di primo grado - laddove ha negato il coinvolgimento della società nella frode carosello - e sostenendo la correttezza dell'atto impositivo ha, in sostanza, ribadito la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della condotta fraudolenta, ivi incluso l'elemento soggettivo, che, pertanto, era anch'esso oggetto del giudizio demandato alla C.t.r.
La contestazione in appello della decisione che aveva escluso il coinvolgimento nella frode, accompagnata dalla riaffermazione della correttezza dell’accertamento, è sufficiente a devolvere al giudice anche la questione dell’elemento soggettivo; su tale questione non si forma giudicato interno.
Art. 342, primo comma, cod. proc. civ.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno - non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito - il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall' art. 342 , primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione; occorre, pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle censure mosse.
Il motivo di appello non richiede formule o formalismi particolari: deve però rendere comprensibili, anche sinteticamente e in rapporto alla sentenza impugnata, i punti contestati e le ragioni per cui se ne chiede la riforma.
Il giudicato costituisce la regola del caso concreto, con la conseguenza che l'interpretazione dello stesso pone una questione di diritto che il giudice di legittimità è tenuto ad accertare direttamente. L'interpretazione del giudicato deve essere, coerentemente, operata alla stregua dell'interpretazione delle norme e non di quella degli atti e dei negozi giuridici; da ciò discende, su un piano di logica e giuridica consequenzialità, che la stessa è sindacabile in sede di legittimità, non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge.
Stabilire se si sia formato un giudicato interno è una questione di diritto, verificabile direttamente in Cassazione e censurabile come violazione di legge, non soltanto come vizio motivazionale.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo sulle questioni effettivamente non contestate in appello. Se l’impugnazione, letta nel suo complesso e in relazione alla decisione di primo grado, contesta il mancato coinvolgimento del contribuente nella frode e riafferma la validità dell’accertamento, può devolvere al giudice anche l’elemento soggettivo, pur senza una censura formulata con particolare tecnicismo.
- Per verificare se una censura in Cassazione sia pertinente, occorre individuare la ragione decisiva della sentenza impugnata. Se la decisione si fonda sulla formazione del giudicato e non su una valutazione delle prove, contestare il merito probatorio non colpisce la sua ratio decidendi.
- La cassazione con rinvio non equivale all’accertamento definitivo della frode o della responsabilità del contribuente: il giudice di rinvio deve riesaminare la questione rimasta aperta e decidere nuovamente anche sulle spese secondo le indicazioni della Corte.
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