Cassazione Civile, Ordinanza n. 27031/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società agricola e il suo legale rappresentante avevano chiesto il risarcimento dei danni alla banca per il pagamento di assegni che assumevano recare firme apocrife, per complessivi € 40.158,20, e per plurimi prelievi in contanti, per complessivi € 350.500,00, eseguiti da un delegato a operare sul conto. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 474/2019 del 6 giugno 2019, aveva respinto la domanda: non era stata dimostrata la falsità delle firme né una negligenza della banca; quanto ai prelievi, la delega era ampia e non imponeva alla banca di informare i correntisti delle operazioni. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 740/2021 del 28 giugno 2021, aveva rigettato l’appello. In tema di assegni, aveva ritenuto che le firme non presentassero difformità immediatamente percepibili rispetto allo specimen, che la grafia dello specimen rendesse più difficile il confronto visivo e che il timbro sociale non impedisse la lettura né generasse sospetti. Aveva inoltre considerato non persuasiva la ricostruzione delle falsificazioni, anche per la mancata spiegazione della disponibilità dei libretti e del timbro, dei rapporti con i prenditori e del tardivo rilievo delle operazioni. Quanto ai prelievi, la procura del 23 aprile 2012 autorizzava il delegato a prelevare, con qualsiasi modalità, e dispensava la banca dall’obbligo di comunicare le operazioni; la Corte aveva escluso che frequenza e importo dei prelievi imponessero obblighi ulteriori e aveva rilevato che la disciplina invocata sul contante riguardava i pagamenti e i trasferimenti, non il prelievo dal conto. I ricorrenti hanno articolato sei motivi: (1) violazione delle regole sulla diligenza bancaria, sull’adempimento e sull’onere della prova, nonché delle norme processuali, sostenendo che la banca non avesse provato i controlli sugli assegni, anche trattati in check truncation, e che la Corte avesse invertito l’onere probatorio; (2) violazione del principio di non contestazione quanto alla sottrazione e alla destinazione estranea all’impresa delle somme; (3) illegittimo mancato ricorso alla consulenza grafologica e svalutazione della consulenza di parte; (4) omessa pronuncia o omesso esame sulle deduzioni relative alla tardività dell’eccezione di concorso colposo e sulle contestazioni del ritardo nel controllo degli estratti conto; (5) violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell’interpretazione della delega e della clausola di esonero, deducendo che le anomalie dei prelievi avrebbero imposto avvisi o verifiche; (6) violazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 231/2007, assumendo che i prelievi destinati a pagamenti in contanti ricadessero nel divieto sui trasferimenti di contante.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in larga parte come censura di fatto, carente di specificità quanto alla non contestazione e non diretto contro la ratio della sentenza d’appello; la valutazione di merito aveva escluso che le falsificazioni fossero rilevabili ictu oculi da un bancario medio e, quindi, aveva escluso l’inadempimento della banca. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché mirava a sindacare l’apprezzamento di merito sulla non contestazione e si fondava su fatti non necessariamente noti alla banca; inoltre investiva argomenti ulteriori, non la ratio essenziale relativa all’assenza di falsificazioni rilevabili con l’ordinaria diligenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello aveva giudicato superflua la consulenza, non inammissibile, e la valutazione sulla necessità della consulenza tecnica d’ufficio è riservata al giudice di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato nella parte relativa alla tardività dell’eccezione ex art. 1227 c.c., poiché era stato dedotto il concorso colposo di cui al primo comma, rilevabile d’ufficio, e comunque la Corte d’appello aveva escluso l’inadempimento della banca, presupposto necessario per l’applicazione dell’art. 1227 c.c.; è stato dichiarato inammissibile per il resto, trattandosi di richiesta di rivalutazione del merito e operando la preclusione relativa alla doppia conforme quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una diversa lettura della delega e dei fatti senza dimostrare l’implausibilità dell’interpretazione adottata dal giudice di merito. Il sesto motivo è stato respinto: l’art. 49 del d.lgs. n. 231/2007 non era stato invocato nei precedenti gradi e, comunque, il prelievo dal conto non è un trasferimento diretto di contante, quale che sia la successiva destinazione delle somme. La banca è stata ritenuta adempiente rispetto agli assegni, non essendo le alterazioni rilevabili ictu oculi, e non responsabile per i prelievi eseguiti in conformità alla delega. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla banca le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 8.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditiziopuò essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazionedel titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi,in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto adisporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevarela falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un espertografologo
La diligenza professionale della banca nel pagamento di un assegno con firma apocrifa comporta responsabilità quando la falsificazione sia immediatamente rilevabile secondo le conoscenze di un bancario medio; non sono richiesti strumenti speciali o competenze grafologiche.
spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito delgiudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di unacondotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dallacontroparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatioab onere probandi
L’esistenza e la portata della non contestazione sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; la non contestazione dei fatti rilevanti può liberare la parte dall’onere della prova, ma il relativo accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti indicati dalla decisione.
Inammissibile, in primo luogo, in quanto imperniato su una mole dideduzioni in fatto che valgono ad evidenziare il sostanziale contenutodella doglianza, radicalmente eccentrico rispetto al corretto ambitodell’ipotesi di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve esporre censure riconducibili al vizio denunciato e rispettare gli oneri di specificità; deduzioni dirette in sostanza a una nuova ricostruzione dei fatti non sono scrutinabili come violazione o falsa applicazione di legge.
Inammissibile, in primo luogo, in quanto imperniato su una mole dideduzioni in fatto che valgono ad evidenziare il sostanziale contenutodella doglianza, radicalmente eccentrico rispetto al corretto ambitodell’ipotesi di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una diversa valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
Inammissibili, ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c., risultano anche quellededuzioni del ricorso che si pongono in frontale contrasto con ilcostante orientamento di questa Corte per cui l’onere di contestazionecorrelato all’art. 115 c.p.c. concerne soltanto i fatti noti alla parte, nonanche quelli ad essa ignoti
È inammissibile la censura che contrasta con l’orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a giustificarne la conferma o il riesame; il dovere di contestazione riguarda i fatti noti alla parte, non quelli ignoti.
ad essere stata dedotta non era l’ipotesi di cui all’art. 1227, secondo comma, c.c. – relativo alla responsabilità del creditore nella produzione delle conseguenze dannose dell’inadempimento – bensì l’ipotesi di cui all’art. 1227, primo comma, c.c. – il concorso di colpa dello stesso creditore nella determinazione del danno-evento – e cioè un profilo che questa Corte ritiene costituire un'eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio
Il concorso colposo del creditore nella determinazione del danno-evento, previsto dal primo comma, costituisce un’eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio; l’applicazione dell’art. 1227 presuppone comunque un inadempimento del debitore.
la Corte d’appello ha completamente esclusol’esistenza di un inadempimento della controricorrente di talchél’applicabilità dell’art. 1227 c.c. risultava in radice esclusa, dalmomento che tale previsione postula in ogni caso la sussistenza di uninadempimento del debitore.
L’art. 1227 c.c. presuppone la sussistenza di un inadempimento del debitore; se questo è escluso, la disciplina del concorso colposo del creditore non trova applicazione.
il richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. trovaostacolo insuperabile nella preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., dalmomento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcunmodo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado
In presenza di una decisione d’appello conforme a quella di primo grado, il vizio di omesso esame non è ammissibile nei limiti considerati dalla pronuncia se il ricorrente non indica e dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni.
la norma si riferisce ai “trasferimenti” diretti, tra i quali non rientra il prelievo - quali che siano le finalità di quest’ultimo - costituendo, semmai, illecito il successivo trasferimento in contanti del denaro prelevato.
Il prelievo di contante dal proprio conto non costituisce, di per sé, un trasferimento diretto vietato dalla norma; l’eventuale divieto può riguardare il successivo trasferimento del denaro prelevato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La banca che paga un assegno recante una firma apocrifa è responsabile quando l’alterazione sia riconoscibile ictu oculi secondo le conoscenze di un operatore bancario medio; non è tenuta a servirsi di strumenti specialistici né a possedere competenze grafologiche.
- L’accertamento dell’esistenza e della portata della non contestazione dei fatti allegati è riservato al giudice di merito. L’onere di contestazione riguarda i fatti noti alla parte e la non contestazione rilevante può produrre la liberazione dall’onere della prova.
- La necessità e l’utilità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio appartengono alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione quando la censura si risolva in una richiesta di rivalutazione di tale scelta.
- Il concorso colposo del creditore nella determinazione del danno-evento è rilevabile d’ufficio, ma la disciplina dell’art. 1227 c.c. presuppone comunque che sussista un inadempimento del debitore.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti storici o una diversa interpretazione delle risultanze di causa; la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi e rientrare effettivamente nel vizio dedotto.
- Il prelievo di denaro contante dal conto corrente non costituisce, per sé, un trasferimento diretto di contante ai fini dell’art. 49 del d.lgs. n. 231/2007; l’eventuale illiceità può riguardare la successiva circolazione del denaro.
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