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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20070/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di una dipendente pubblica, cessata dal servizio nel 2015, di ottenere dall'ente previdenziale la riliquidazione unitaria del trattamento di fine servizio sulla base dell'intera anzianità maturata dal 1975 al 2015, comprensiva dei periodi prestati presso diversi enti territoriali (Regione, Provincia, Regione). La lavoratrice sosteneva che il pagamento del 1994, eseguito in occasione del passaggio da un ente all'altro, non avesse carattere definitivo perché il rapporto di lavoro era in realtà proseguito senza soluzione di continuità. L'ente previdenziale, soccombente nei precedenti gradi, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 22, comma 10, del d.l. n. 359/1987, assumendo che la liquidazione del trattamento premio di servizio effettuata nel 1994 fosse definitiva e intangibile; (2) violazione degli artt. 2948 c.c. e 19 r.d. n. 2418/1933, sostenendo che il diritto al ricalcolo fosse prescritto, perché azionato oltre il termine quinquennale decorrente dal collocamento a riposo o comunque dalla liquidazione del 1994.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la tardività della costituzione della controricorrente ai fini delle spese. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello si fondava su un accertamento in fatto non specificamente censurato: la lavoratrice aveva mantenuto un unico rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, con mutamenti del datore di lavoro dovuti a distacchi di personale disposti per legge, sicché non vi era stata una vera cessazione nel 1994 e la liquidazione di quell'anno non poteva considerarsi definitiva. La Corte ha inoltre richiamato l'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e ha osservato che i precedenti citati dall'ente sulla frazionabilità del trattamento valgono solo quando vi sia effettiva cessazione e successiva ricostituzione del rapporto. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha respinto perché nel 1994 non vi era stato alcun collocamento a riposo e la prescrizione non poteva decorrere prima della cessazione effettiva del rapporto, avvenuta nel 2015. Ha quindi confermato la decisione di merito, senza provvedere sulle spese per la tardività della costituzione della parte vittoriosa, e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 10, d.l. 31 agosto 1987, n. 359

    «10. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati»

    La disposizione è stata richiamata per escludere che la liquidazione eseguita nel 1994 fosse definitiva, poiché presuppone la risoluzione del rapporto; se il rapporto prosegue senza soluzione di continuità, non si forma una liquidazione intangibile del trattamento per quel segmento temporale.

  • art. 31 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    «fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività ... si applicano l'articolo 2112 del codice civile»

    La norma è stata utilizzata per confermare la continuità del rapporto nei trasferimenti di personale tra pubbliche amministrazioni, con applicazione della disciplina della continuità del rapporto di lavoro.

  • art. 2112 c.c.

    È richiamato come disciplina applicabile ai trasferimenti di attività, a sostegno della continuità del rapporto di lavoro e della non frazionabilità del trattamento in assenza di cessazione e nuova assunzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dall'ente ricorrente.

  • art. 2948 c.c., n. 5

    È richiamato per l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione del trattamento.

  • art. 19 r.d. 2 novembre 1933, n. 2418

    È invocato insieme all'art. 2948 c.c. a fondamento dell'eccezione di prescrizione del trattamento di fine servizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la fase camerale e il deposito di memoria della parte controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto è definitiva solo se interviene una effettiva cessazione del rapporto di lavoro; in mancanza di cessazione, il pagamento relativo a un passaggio interno o a un trasferimento tra enti non consente di considerare esaurita la posizione previdenziale del lavoratore.
  • Nei passaggi di personale tra amministrazioni pubbliche disposti per legge, la disciplina della continuità del rapporto impedisce di qualificare il rapporto come frazionato ai fini del trattamento di fine servizio, salvo che sia dimostrata una vera cessazione e una successiva ricostituzione del rapporto.
  • L'eccezione di prescrizione del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio decorre dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro e non da un pagamento intermedio effettuato quando il rapporto è ancora in corso.
  • In cassazione non è utile invocare violazioni di legge se il motivo non aggredisce la ratio decidendi fondata su un accertamento in fatto autonomo e decisivo, che resti specificamente non censurato.
  • I precedenti sulla frazionabilità del trattamento di fine servizio si applicano solo quando sia provata la cessazione del rapporto e la nascita di un nuovo rapporto con diverso ente; essi non valgono quando vi sia continuità sostanziale del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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