Cassazione Civile, Ordinanza n. 07797/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggiore IRPEF per l'anno 2008, ritenendo incongrua la capacità contributiva dei contribuenti rispetto alle spese-indice rilevate. In primo grado la CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti; in appello, proposto dall'Agenzia, la CTR riformava la decisione e confermava l'accertamento. In cassazione i contribuenti deducevano quattro motivi; per quanto qui rileva, il primo denunciava nullità della sentenza per ultrapetizione, sostenendo che la CTR, a fronte di un appello dell'Ufficio limitato alla sola questione dell'onere della prova e della durata del possesso delle somme utilizzate come giustificazione delle spese-indice, aveva invece deciso sulla diversa e non devoluta questione della natura reddituale delle somme derivanti dalla cessione di opere d'arte, qualificandole come reddito d'impresa e ritenendole imponibili. Nel corso del giudizio è emerso che per uno dei ricorrenti era stata presentata domanda di definizione agevolata con importo dovuto pari a zero, con conseguente estinzione della lite per quella posizione; per l'altra ricorrente, invece, il decesso non ha prodotto interruzione del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente alla posizione del contribuente che aveva aderito alla definizione agevolata, per effetto della cessazione della materia del contendere e senza statuizione sulle spese, dato che l'Agenzia non si era ritualmente costituita. Quanto all'altra ricorrente, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché la CTR aveva pronunciato ultra petita, esaminando e decidendo su un tema non devoluto dall'appello e non contenuto nell'atto impositivo, ossia la qualificazione come reddito d'impresa delle somme provenienti dalla vendita di opere d'arte.
Norme richiamate
disciplina l'accertamento sintetico posto a base della pretesa fiscale; la Corte si limita a prendere atto che l'Ufficio aveva esercitato tale potere accertativo.
la specificità dei motivi di appello nel processo tributario va letta in senso non eccessivamente formalistico, ma comunque entro i confini segnati dall'appellante e dal devolutum.
il decesso della parte assistita in corso di giudizio di legittimità non produce, in questo caso, l'effetto interruttivo previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando la definizione della lite dipende da sopravvenienze e non dall'inammissibilità o infondatezza del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha natura devolutiva ampia, ma il thema decidendum resta circoscritto dai motivi effettivamente dedotti e dal contenuto dell'atto impositivo; il giudice di secondo grado non può pronunciarsi su questioni estranee al perimetro devoluto.
- La nozione di specificità dei motivi di appello non può essere interpretata in modo così restrittivo da autorizzare la decisione su questioni non contestate o non dedotte; il giudice deve restare entro i confini segnati dall'appellante.
- Sussiste ultrapetizione quando la sentenza decide su una questione non devoluta dal gravame e non compresa nell'originaria pretesa fiscale, specie se il thema decidendum del giudizio non riguardava affatto quel profilo.
- Nel giudizio di legittimità il decesso della parte non determina automaticamente interruzione del processo; inoltre, la definizione agevolata sopravvenuta può comportare estinzione della lite e cessazione della materia del contendere per la sola posizione interessata.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando l'esito processuale dipende da fatti sopravvenuti estranei alla fondatezza o all'ammissibilità del ricorso.
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