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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03045/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società poi posta in liquidazione, di avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio prima della scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. 212/2000. La CTR aveva accolto il gravame sul rilievo che l'Ufficio non avesse dimostrato alcuna valida ragione per l'emissione ante tempus degli atti, ritenendo non sufficiente, a tal fine, la sola messa in liquidazione della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la liquidazione della società costituirebbe ragione idonea a giustificare l'emissione anticipata dell'accertamento; (2) in via subordinata, limitatamente all'IVA, violazione del medesimo art. 12, comma 7, e del principio di strumentalità delle forme desunto dalla giurisprudenza UE, contestando che la contribuente avesse dedotto solo la violazione del termine dilatorio senza allegare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere, quindi senza superare la cd. prova di resistenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la messa in liquidazione della società non integra di per sé una valida ragione per derogare al termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000: la liquidazione non fa venir meno la soggettività della società né impedisce l'attività di accertamento, dovendosi considerare che, dopo la cancellazione, opera un fenomeno successorio in favore dei soci e che la notifica ai soci è comunque idonea a rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa tributaria. Ha dichiarato il secondo motivo manifestamente inammissibile e comunque infondato, osservando che la questione della prova di resistenza non risultava adeguatamente localizzata nei precedenti gradi di giudizio e che, in ogni caso, nell'ipotesi di emissione ante tempus l'art. 12, comma 7, sanziona la violazione del contraddittorio endoprocedimentale con nullità dell'atto senza richiedere tale prova, anche per i tributi armonizzati. L'Agenzia è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il termine dilatorio per l'emissione dell'avviso di accertamento opera anche in materia IVA; la sua violazione, nell'ipotesi di accertamento ante tempus, comporta nullità dell'atto senza necessità di prova di resistenza.

  • art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato in via analogica per giustificare la validità della notifica agli eredi/successori dopo l'estinzione del debitore, fondandola sul fenomeno successorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione in presenza di soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e la proposta del relatore.

Massime di principio

  • La messa in liquidazione di una società non costituisce, da sola, una ragione idonea a consentire l'emissione anticipata di un avviso di accertamento rispetto al termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente.
  • L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non elimina ogni rapporto giuridico facente capo alla società, ma determina un fenomeno successorio in capo ai soci, nei limiti e secondo il regime di responsabilità applicabile.
  • La notifica dell'avviso di accertamento ai soci dopo l'estinzione della società è valida se consente di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa fiscale.
  • In caso di avviso di accertamento emesso ante tempus ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale è sanzionata con nullità dell'atto e non richiede la prova di resistenza, anche per i tributi armonizzati.
  • La censura di cassazione fondata su una questione processuale non esaminata dalla sentenza impugnata deve indicare specificamente se e dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito, altrimenti la doglianza è nuova e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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