Cassazione Civile, Ordinanza n. 09762/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo notificato il 28.9.2016 con cui l’Ispettorato contestava a una società l’inosservanza dell’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 per non avere garantito ad alcuni dipendenti il riposo minimo consecutivo di 11 ore nell’arco delle 24 ore. L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione era stata respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990 per asserita insufficiente motivazione del verbale ispettivo e per la mancata indicazione del responsabile del procedimento; (2) ancora violazione della l. n. 241/1990 per il medesimo profilo; (3) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello considerato nuova una difesa che attribuiva agli orari di lavoro una scansione frazionata tale da escludere l’obbligo del riposo consecutivo; (4) violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 66/2003, assumendo che la norma sul riposo di 11 ore riguarderebbe solo prestazioni a orario pieno di 8 ore giornaliere; (5) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e del CCNL Commercio, per non avere interpretato la disciplina collettiva relativa al computo dell’orario e alla mancata arrotondamento delle frazioni inferiori a 30 minuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nelle sanzioni amministrative regolate dalla l. n. 689/1981, non si applicano le regole della l. n. 241/1990 invocate dai ricorrenti e il verbale/ordinanza consentivano comunque piena comprensione della contestazione e del diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché introducevano in modo tardivo nuove allegazioni di fatto, non essendo consentito far valere in appello una diversa ricostruzione dell’orario di lavoro non tempestivamente dedotta nel ricorso introduttivo. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo perché diretto, in realtà, a una rivalutazione del materiale probatorio e perché introduceva una questione nuova sull’interpretazione del CCNL, non devoluta ai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
11 ore consecutive nell’arco delle 24 ore
la Corte lo assume come parametro del riposo giornaliero minimo e non accoglie la tesi secondo cui opererebbe solo per prestazioni a orario pieno di otto ore
artt. 3 e 7 l. n. 241 del 1990
non sono applicabili alle sanzioni amministrative disciplinate dalla l. n. 689 del 1981, che costituisce legge speciale e prevale sulla disciplina generale del procedimento amministrativo
costituisce la disciplina speciale delle sanzioni amministrative e prevede garanzie proprie, non inferiori a quelle della l. n. 241 del 1990
non consentono di introdurre in appello nuove allegazioni di fatto non tempestivamente dedotte in primo grado
l’interpretazione del CCNL invocata non può essere riesaminata quando la censura mira in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove
il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove è ammesso solo se si denunci l’attribuzione a una prova di valore diverso da quello legale o il travisamento del regime legale della prova
le spese seguono la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, la validità dell’atto va apprezzata alla luce della disciplina speciale della l. n. 689/1981, non della l. n. 241/1990, salvo compatibilità espressa.
- Il verbale ispettivo è idoneo a fondare la contestazione se indica in modo chiaro le norme violate, i comportamenti addebitati e consente al destinatario un’effettiva difesa; non è richiesta, in tali termini, una motivazione analitica ulteriore.
- Nel processo del lavoro e nelle opposizioni soggette a preclusioni, tutte le circostanze di fatto poste a base della difesa devono essere tempestivamente allegate nel ricorso introduttivo; la semplice produzione documentale non equivale all’allegazione del fatto.
- La deduzione in cassazione di una questione come violazione di legge è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non risultanti devolute al giudice d’appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Il giudizio di legittimità non può essere usato per reinterpretare clausole collettive o documenti contrattuali se la censura presuppone un riesame del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale operata dal merito.
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