Cassazione Civile, Ordinanza n. 02500/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per un contributo di bonifica relativo all'anno 2014, riferito a immobili ubicati in agro di Fasano e asseritamente beneficiari delle opere del consorzio di bonifica. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha riformato la decisione e ha ritenuto dovuto il contributo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per violazione del divieto di nuovi mezzi di prova in appello, perché la decisione sarebbe stata fondata su una perizia di parte prodotta solo in secondo grado dall'ente; (2) motivazione apparente e violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost., per avere la corte regionale ritenuto probante la perizia consortile e non quella del contribuente senza adeguata motivazione; (3) motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, cioè il mancato svolgimento nell'anno 2014 di attività consortili, che sarebbe emerso dalle prove documentali e peritali prodotte dal contribuente; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere posto l'onere della prova del beneficio consortile a carico del contribuente e non dell'ente impositore; (5) violazione delle norme sui consorzi di bonifica e della disciplina regionale, sostenendo che l'obbligo contributivo richiederebbe un beneficio diretto, specifico e attuale, non essendo sufficiente un vantaggio potenziale o inerente a opere non eseguite o non riferibili all'annualità in contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la sentenza d'appello fosse fondata sulla perizia prodotta dall'ente in secondo grado, rilevando che la decisione si basava invece sulla mancata prova, da parte del contribuente, dell'assenza di un vantaggio consortile; ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza regionale non fosse apparente, ma solo sintetica e sufficiente a rendere percepibile il percorso argomentativo; ha escluso l'omesso esame di un fatto decisivo, osservando che il tema della sussistenza del beneficio era stato comunque affrontato dal giudice di merito; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza e perché investiva un punto coperto da giudicato interno sulla sussistenza del piano di classifica e sull'inversione dell'onere probatorio; ha ritenuto infondato il quinto motivo, ribadendo che nei contributi consortili il presupposto è il beneficio fondiario specifico, che può essere anche intrinseco, indiretto o potenziale, purché concreto e riferibile al fondo, e che non è necessario dimostrare specifici interventi di manutenzione nell'annualità considerata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, ma non la rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro usato per denunciare nullità della sentenza per vizi processuali o motivazione mancante/apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio è limitato al minimo costituzionale della motivazione e all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
È richiamato dal ricorrente per il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, ma la Corte esclude che la decisione impugnata vi si sia fondata.
Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma non consente di ottenere una nuova valutazione del merito.
L'onere di provare l'insussistenza del beneficio consortile grava sul consorziato quando operi la presunzione di vantaggiosità legata al piano di classifica.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria deve essere esistente e intelligibile; nel caso concreto è stata ritenuta sufficiente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o se essa è meramente apparente, non per semplice sinteticità.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 10 r.d. 215/1933
I proprietari degli immobili del comprensorio contribuiscono alla spesa per le opere di bonifica se traggono beneficio dalla bonifica.
Concorre a fondare la disciplina dell'obbligo contributivo nei consorzi di bonifica in relazione al beneficio fondiario.
art. 3 l.r. n. 12/2011
Richiamata dal ricorrente per sostenere che il beneficio debba essere diretto e attuale; la Corte non accoglie tale lettura restrittiva.
art. 4 l.r. n. 12/2011
Richiamata nell'ambito della disciplina regionale dei contributi consortili.
art. 17 l.r. n. 4/2012
Richiamata dal ricorrente nella contestazione della debenza del contributo.
art. 18 l.r. n. 4/2012
Richiamata dal ricorrente nella contestazione della debenza del contributo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Integra la disciplina del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 12 preleggi
Usato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
Massime di principio
- Nei contributi consortili il presupposto impositivo non è un rapporto sinallagmatico di corrispettività, ma l'esistenza di un beneficio fondiario specifico, anche quando il vantaggio si presenti come indiretto, intrinseco o potenziale, purché concreto e riferibile al bene.
- Quando il fondo ricade nel piano di classifica e opera la presunzione di vantaggiosità, spetta al consorziato dimostrare l'insussistenza del beneficio; il mero richiamo all'assenza di singoli interventi di manutenzione nell'anno considerato non basta, se l'attività consortile nel suo complesso è idonea a recare utilità ai fondi.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non alla mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- L'omesso esame di elementi istruttori o di una perizia di parte non integra di per sé l'omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque valutato dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio di motivazione.
- La censura che investe un punto deciso in primo grado e non devoluto correttamente in appello può essere preclusa dal giudicato interno e, in ogni caso, deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
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