Cassazione Civile, Ordinanza n. 11716/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse relativi all'anno 2009 e alle annualità 2012-2013. L'amministrazione finanziaria ha contestato il mancato versamento del tributo a un bookmaker estero e al titolare di un centro di trasmissione dati che operava per conto di quello, ritenendo il primo obbligato in solido per il 2009 e il centro di trasmissione dati obbligato principale per il 2012-2013, con responsabilità solidale del bookmaker. Dopo il rigetto in primo grado, in appello la decisione è stata riformata solo in parte quanto alle sanzioni per l'avviso del 2009. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in via pregiudiziale, la necessità di rinvio alla Corte di giustizia e di nuova rimessione alla Corte costituzionale; poi hanno censurato la disciplina dell'imposta unica sotto i profili del presupposto soggettivo e territoriale, della compatibilità con gli artt. 49 e 56 TFUE, del legittimo affidamento, dell'obiettiva incertezza normativa e della condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha respinto tutte le censure. Ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha dichiarato inammissibile il motivo che chiedeva una nuova rimessione alla Corte costituzionale, perché risolto in una critica alla sentenza impugnata e non nella prospettazione di una autonoma questione di legittimità costituzionale. Nel merito ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina dell'imposta unica sulle scommesse: per il periodo 2009, il bookmaker estero era legittimamente assoggettato in via solidale; per il 2012-2013, il centro di trasmissione dati era soggetto passivo principale e il bookmaker restava obbligato in solido. Ha inoltre negato l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, ritenendo la questione già chiarita dalla legge interpretativa del 2010, e ha confermato la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia, anche se difesa da propri funzionari. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
non impone il rinvio quando la questione è già chiarita dalla giurisprudenza unionale e la censura mira solo a contestare tale giurisprudenza.
art. 56 TFUE
la normativa nazionale sull'imposta unica sulle scommesse non osta alla libera prestazione dei servizi se applicata in modo non discriminatorio agli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, anche se stabiliti in altro Stato membro.
art. 57 TFUE
richiamato insieme all'art. 56 TFUE nella richiesta di rinvio, senza autonomia decisoria specifica nel provvedimento.
art. 52 TFUE
richiamato nella richiesta di rinvio, ma la Corte ha ritenuto non necessario interpellare ulteriormente la Corte di giustizia.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
individua i soggetti passivi dell'imposta unica sulle scommesse; va letto, per il periodo successivo al 2010, nel senso che è soggetto passivo chiunque gestisce scommesse, anche per conto terzi e anche se ubicati all'estero.
art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220
norma interpretativa che chiarisce l'assoggettamento all'imposta unica anche in assenza o inefficacia della concessione e indica come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse per conto proprio o di terzi; per l'attività svolta per conto di terzi, il mandante è obbligato solidalmente anche per sanzioni.
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220
esprime le finalità di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto all'evasione nel settore del gioco, richiamate per escludere la natura discriminatoria del prelievo.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288
richiamato nel motivo sul presupposto territoriale dell'imposta, senza accoglimento della censura.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa; la Corte ha escluso che ricorresse nel caso di specie.
art. 5, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel motivo sull'incertezza normativa, senza applicazione favorevole ai ricorrenti.
art. 6, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel motivo sull'incertezza normativa, senza applicazione favorevole ai ricorrenti.
art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato per l'esimente dell'incertezza normativa, negata dalla Corte per le annualità successive al 2010.
art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di spese di lite nel processo tributario.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente la liquidazione delle spese in favore dell'amministrazione assistita da propri funzionari, secondo la tariffa applicabile agli avvocati, con riduzione del 20%.
art. 91 c.p.c.
richiamato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 92 c.p.c.
richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite.
Massime di principio
- L'imposta unica sulle scommesse colpisce l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse come prestazione di servizi, non la singola giocata in sé; ai fini dell'imposizione rileva il luogo in cui l'attività di raccolta e registrazione della scommessa è svolta.
- Per le annualità successive alla legge interpretativa del 2010, il soggetto che gestisce scommesse per conto proprio o di terzi è soggetto passivo dell'imposta unica anche se operante senza concessione o per conto di operatori stabiliti all'estero, con responsabilità solidale del mandante per imposta e sanzioni.
- La disciplina nazionale dell'imposta sulle scommesse non viola di per sé la libertà di prestazione dei servizi né il principio di non discriminazione se si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, senza distinguere in base al luogo di stabilimento.
- Non sussiste l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa quando una norma interpretativa abbia già chiarito il regime fiscale applicabile per il periodo d'imposta considerato e il contribuente potesse adeguare la propria regolazione contrattuale al nuovo quadro legale.
- La censura che chiede una nuova rimessione alla Corte costituzionale è inammissibile se non individua una specifica questione di legittimità costituzionale, ma si limita a criticare l'interpretazione data dal giudice di merito alla sentenza della Corte costituzionale.
- Nel processo tributario, la vittoria dell'amministrazione assistita da propri funzionari consente la liquidazione delle spese in suo favore secondo i criteri previsti dall'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, con le riduzioni stabilite dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11706/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11708/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11709/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11713/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11714/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11715/2024 del 02/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →