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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12656/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla socia di una società di capitali a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento per il reddito di partecipazione relativo a un’annualità d’imposta, assumendo l’esistenza di utili extracontabili non dichiarati dalla società e applicando il raddoppio dei termini in ragione di una notizia di reato. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che l’accertamento presupposto emesso nei confronti della società fosse invalido perché la società era già stata cancellata dal registro delle imprese. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in appello, aveva riformato la decisione ritenendo legittima la presunzione di distribuzione degli utili ai soci e rilevando che nel ricorso introduttivo non erano state proposte censure di merito contro l’accertamento societario. In cassazione la contribuente ha dedotto: violazione degli artt. 337 e 282 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la CTR ignorato l’annullamento dell’accertamento societario; violazione delle norme sulla prova presuntiva e del TUIR, per avere applicato la presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati nonostante l’assenza di opzione per la trasparenza fiscale; violazione degli artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c. per asserito giudicato interno; motivazione apparente e violazione degli artt. 115, 132 c.p.c. e 111 Cost.; violazione degli artt. 132 e 167 c.p.c. per avere ritenuto non contestati i fatti pur in presenza di contumacia in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l’annullamento dell’accertamento emesso nei confronti della società, quando dipenda da un vizio del procedimento e non da una pronuncia che escluda nel merito l’esistenza del maggior reddito societario, non spiega efficacia pregiudicante rispetto all’accertamento notificato al socio. Ha inoltre ritenuto corretta l’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, operante indipendentemente dall’opzione per il regime di trasparenza fiscale, e ha rilevato che la prova contraria può consistere nella dimostrazione dell’accantonamento o reinvestimento degli utili, dell’attribuzione ad altri soggetti o dell’estraneità assoluta del socio alla gestione, ma tali elementi non risultavano provati. Ha poi escluso la fondatezza delle doglianze sul giudicato interno e sulla motivazione apparente, osservando che la CTR si era limitata a rilevare fatti processuali e che la ricorrente non aveva dimostrato di aver proposto contestazioni di merito sul reddito societario. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    indicato come base del motivo relativo all’omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 337 c.p.c.

    invocato per sostenere l’inefficacia della decisione d’appello rispetto al giudicato formatosi sull’accertamento presupposto

  • art. 282 c.p.c.

    invocato in relazione all’efficacia della sentenza impugnata e al rapporto con la decisione sul presupposto societario

  • artt. 2729 e 2697 c.c.

    richiamati per contestare l’uso della prova presuntiva e il riparto dell’onere probatorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla presunta errata applicazione della presunzione di distribuzione degli utili

  • artt. 5, 115 e 116 TUIR

    richiamati per sostenere l’inapplicabilità della presunzione in assenza di trasparenza fiscale

  • art. 2909 c.c.

    invocato per il preteso giudicato interno

  • art. 329 c.p.c.

    invocato per il preteso giudicato interno derivante da acquiescenza parziale

  • art. 2495 c.c.

    ritenuto inconferente rispetto alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e alla responsabilità fiscale del socio di società estinta

  • artt. 115 e 132 c.p.c.

    richiamati per la censura di motivazione apparente e di valutazione delle prove

  • art. 111 Cost.

    richiamato per la censura di motivazione apparente

  • art. 167, primo comma, c.p.c.

    richiamato per contestare l’affermazione di non contestazione dei fatti

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale norma sulla responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta

  • art. 4 della legge n. 74 del 2000

    richiamato come indice del raddoppio dei termini di accertamento in ragione del reato ipotizzato

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possono essere presuntivamente attribuiti ai soci, salvo prova contraria specifica e concreta.
  • La presunzione di distribuzione degli utili occulti opera per il solo fatto della ristretta compagine sociale e non presuppone l’opzione per il regime di trasparenza fiscale.
  • L’annullamento dell’accertamento societario non preclude automaticamente l’accertamento nei confronti del socio quando la pronuncia sul rapporto presupposto sia stata resa per vizi processuali o di rito e non per ragioni di merito idonee a negare il maggior reddito.
  • Per vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, il socio deve fornire elementi idonei a dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati realizzati o distribuiti, oppure che sono stati accantonati, reinvestiti, attribuiti ad altri soggetti, ovvero che il socio sia estraneo alla gestione e all’informazione societaria.
  • La deduzione di giudicato interno o di contestazioni processuali richiede una specifica allegazione e dimostrazione del contenuto degli atti processuali rilevanti; non è sufficiente un’affermazione generica.
  • La contumacia in appello non esonera la parte dall’onere di dimostrare che le censure di merito siano state effettivamente proposte nei gradi di merito, né impedisce al giudice di rilevare la mancata contestazione sul punto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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