Cassazione Civile, Ordinanza n. 15185/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca (poi cessionario del credito) per il saldo passivo di rapporti di conto corrente. Gli opponenti contestavano: la validità e le condizioni applicate ai conti correnti, con riferimento a interessi, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, usura e altre competenze; la validità di alcuni contratti derivati asseritamente stipulati in violazione della disciplina dell’intermediazione finanziaria; la mancata sottoscrizione di taluni contratti; l’inosservanza degli obblighi informativi dell’intermediario; l’asserita qualità di investitore non qualificato della società; e, più in generale, la quantificazione del saldo preteso dalla banca. Il Tribunale aveva accolto in parte l’opposizione, ma in appello la Corte territoriale aveva rideterminato il saldo del conto, escludendo dal calcolo le poste relative ai derivati. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sette motivi: (1) aspecificità/inammissibilità dell’appello; (2) nullità/inefficacia dei contratti derivati monofirmati e violazione della disciplina TUB/TUF; (3) errata ammissione/valutazione delle prove sulla qualità di operatore qualificato e sugli obblighi informativi; (4) violazione delle regole sull’onere della prova in materia di servizi di investimento; (5) omessa pronuncia su domande riproposte in appello; (6) errata gestione della questione dei derivati e dell’onere di produrre i relativi contratti; (7) violazione delle regole processuali e dell’art. 2909 c.c. nella ricostruzione del saldo e nello scorporo di poste asseritamente illegittime.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché, in larga parte, non specifici, non autosufficienti o non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha confermato che la Corte d’appello aveva correttamente limitato il thema decidendum alle poste di conto corrente oggetto della domanda monitoria della banca, avendo quest’ultima espressamente escluso dal proprio credito le poste riferite ai derivati; ha inoltre rilevato che alcune annotazioni contabili che i ricorrenti qualificavano come derivati erano state invece accertate come finanziamenti in yen rinnovati, mai trasformati in strumenti derivati. È stata quindi confermata la condanna dei ricorrenti al pagamento del saldo ricalcolato e delle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore previsione dell’obbligo di versare il contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
L’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità è stata ritenuta non adeguatamente censurata in cassazione per carenza di autosufficienza del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale denunciato richiede che il ricorrente specifichi nel ricorso i fatti processuali e il contenuto della critica alla sentenza impugnata.
Richiamato dai ricorrenti in tema di forma e validità dei contratti bancari e finanziari, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o comunque non pertinente alla ratio della decisione.
Richiamato in relazione alla forma scritta e alla prova dei contratti; la Corte ha reputato decisive le carenze di specificità delle censure.
Richiamato per sostenere la mancanza di accordo; la censura è stata ritenuta non pertinente alla motivazione della sentenza impugnata.
artt. 61, 115, 116, 424 c.p.c.
Richiamati per contestare la gestione delle prove, ma il motivo è stato giudicato inammissibile per genericità.
Richiamato in tema di prova documentale e copie, senza accoglimento delle censure dei ricorrenti.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
L’integrazione probatoria è stata considerata ammissibile solo nei limiti delle modifiche o integrazioni delle deduzioni avversarie; qui la censura è stata respinta.
La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte d’appello aveva comunque rigettato espressamente le domande riproposte.
Richiamato in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla formulazione delle domande.
Richiamato per sostenere la nullità dei contratti; la censura è stata respinta per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto generiche le deduzioni dei ricorrenti e ha valorizzato la necessità di individuare i rapporti contestati.
Richiamati per sostenere inferenze probatorie, ma senza superare la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato incidentalmente sul tema probatorio, senza esito favorevole per i ricorrenti.
Richiamato per contestare l’efficacia del giudicato e la ricostruzione del saldo, ma la censura è stata respinta.
Richiamato dal giudice di merito per il diritto alla ripetizione dell’indebito in relazione ad alcune poste ritenute non dovute.
Richiamato in relazione alla clausola compromissoria contenuta nel contratto quadro e alla declaratoria di incompetenza del tribunale per una parte delle domande.
Richiamato per le memorie depositate in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi deduce un error in procedendo deve comunque rispettare l’onere di specificità e autosufficienza del ricorso, riportando nel ricorso stesso gli elementi processuali indispensabili a far emergere l’errore denunciato.
- La censura di una decisione d’appello è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; non basta riproporre in modo generico le questioni già discusse in merito.
- Quando una parte attrice in monitorio delimita espressamente la propria pretesa escludendo determinate poste, tali poste esulano dal thema decidendum e non possono essere introdotte surrettiziamente come oggetto principale della decisione di appello o di cassazione.
- In materia di servizi di investimento e contratti bancari, la contestazione dell’inadempimento dell’intermediario richiede l’indicazione chiara e specifica dei singoli rapporti e delle singole operazioni cui si riferiscono gli addebiti o le violazioni lamentate.
- La deduzione di nullità o inefficacia di contratti finanziari non può essere accolta se la parte non supera la statuizione di merito che escluda in fatto l’esistenza del contratto o ne ricostruisca le annotazioni contabili come riferite ad operazioni diverse.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso, anche in senso di rigetto, sulle domande riproposte in appello.
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