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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10866/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa per violazioni accertate in sede ispettiva. Il provvedimento risultava intestato e dispositivo nei confronti del solo soggetto fisico, indicato quale autore delle violazioni e obbligato principale; nella motivazione si spiegava la mancata emissione anche nei confronti della società, ritenuta obbligata solidale, per l'invalidità della notifica del verbale di accertamento ispettivo. L'opposizione proposta in primo e secondo grado era stata respinta per il soggetto fisico e dichiarata inammissibile per la società, ritenuta non legittimata poiché non destinataria dell'ingiunzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 145 e 160 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la notifica effettuata quale amministratore della società avrebbe fatto ricadere la sanzione anche sulla società; 2) violazione dell'art. 28 L. 689/1981 per intervenuta prescrizione del diritto dell'ente; 3) violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 18 L. 689/1981 per asserita insufficiente motivazione dell'ordinanza-ingiunzione; 4) violazione dell'art. 2094 c.c., in relazione alla qualificazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la decisione di merito aveva accertato che unico destinatario dell'ordinanza-ingiunzione era il soggetto fisico, mentre la società non era destinataria del provvedimento e, dunque, non aveva interesse a impugnarlo. Quanto agli altri motivi, la Corte ha rilevato che essi erano formulati in modo promiscuo, mescolando violazione di legge e omesso esame di fatti, e che miravano in realtà a una inammissibile rivalutazione del fatto in sede di legittimità. La statuizione della Corte d'appello sulla tardività dell'eventuale impugnazione personale del ricorrente non era stata specificamente censurata, con formazione del giudicato su quel punto. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 145 e 160 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la validità della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto all'accertamento che il provvedimento era rivolto al solo soggetto fisico.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa; la Corte non ha accolto la doglianza perché non confrontata con la ratio decidendi.

  • art. 28 L. 689/1981

    Richiamato per dedurre prescrizione del diritto dell'ente; il motivo è stato giudicato inammissibile perché formulato promiscuamente e diretto a contestare l'accertamento di merito.

  • art. 3 L. 241/1990

    Invocato per lamentare difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione; la censura è stata dichiarata inammissibile per commistione di vizi e richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 18 L. 689/1981

    Invocato insieme all'art. 3 L. 241/1990 per censurare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione; la Corte ha respinto la doglianza per inammissibilità.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non idonea a scardinare l'accertamento di merito.

  • art. 6, comma 3, L. 689/1981

    La Corte richiama la norma per spiegare che la società era stata indicata solo come obbligata solidale, ma l'ingiunzione non era stata emessa nei suoi confronti per un vizio della notifica del verbale di accertamento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non è consentita la mescolanza di censure eterogenee e che il ricorso non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la definizione anticipata e poi per la decisione in camera di consiglio; il ricorso è stato dichiarato inammissibile in coerenza con la proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme a favore della controparte e della Cassa delle Ammende, in ragione dell'esito conforme alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 11167 del 06/04/2022

    Richiamo a Sezioni Unite per affermare che la violazione di norme costituzionali può essere dedotta ex art. 360, n. 3 c.p.c. solo se di immediata applicazione.

  • Cass. n. 3397 del 2024

    Richiamata per ribadire l'inammissibilità della commistione fra censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare un profilo non decisivo o estraneo alla decisione.
  • Quando il provvedimento sanzionatorio indica un solo destinatario, soggetti diversi non possono dedurne la propria legittimazione all'impugnazione se non risultano espressamente incisi dall'atto.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, perché il giudice di legittimità non può ricostruire autonomamente le censure e attribuire loro una qualificazione giuridica.
  • Le censure che mirano a ottenere una rivalutazione del merito o dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito non sono proponibili in cassazione.
  • Una statuizione di merito non specificamente impugnata determina il formarsi del giudicato interno su quel punto.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile conforme alla proposta di definizione accelerata, possono trovare applicazione le sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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