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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24608/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società avverso un avviso di addebito emesso per contributi previdenziali relativi agli anni 1990-1991 e notificato nel 2013. La Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione dell'ente previdenziale, aveva rigettato l'opposizione ritenendo provata la notifica dell'avviso sulla base della copia della raccomandata A/R prodotta in giudizio e reputando tardive le contestazioni sul merito del credito. In cassazione la società ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 2719 c.c., sostenendo che non vi fosse stato un disconoscimento della copia, ma solo la contestazione della mancanza di autentica notarile/pubblica; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la sentenza valutato l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi; (3) omesso esame in ordine all'interesse ad agire sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, assumendo di avere avuto conoscenza della pretesa solo tramite estratto rilasciato dal concessionario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 2719 c.c. attribuisce efficacia alle copie fotografiche se la conformità è attestata da pubblico ufficiale competente oppure, in difetto, se non è espressamente disconosciuta; nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la mancata contestazione specifica della conformità. Ha respinto il secondo motivo osservando che il giudice di merito aveva interpretato la domanda come diretta soltanto a contestare la validità della notifica, non anche a far valere autonomamente la prescrizione del credito, e tale interpretazione non era sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo, perché la questione dell'interesse ad agire sull'estratto di ruolo restava superata dall'accertamento definitivo della notifica dell'avviso di addebito. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    «le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta»

    La conformità della copia all'originale è sufficiente se attestata da pubblico ufficiale; in mancanza di attestazione, la copia conserva efficacia solo se non viene specificamente disconosciuta. Il disconoscimento generico o non rituale non è idoneo a privarla di efficacia probatoria.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato respinto perché la Corte di merito ha applicato correttamente la disciplina dell'art. 2719 c.c.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la censura tende in realtà a contestare l'interpretazione della domanda o la valutazione compiuta dal giudice di merito su un punto non decisivo nei termini prospettati.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione esecutiva può comprendere sia contestazioni relative al titolo sia fatti estintivi sopravvenuti, ma ciò dipende dal contenuto della domanda come interpretato dal giudice di merito.

  • art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999

    È richiamato nel quadro dell'opposizione alla riscossione per crediti contributivi, ma nel caso concreto la domanda è stata interpretata come diretta solo a contestare la notifica.

  • art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. n. 122 del 2010

    L'avviso di addebito INPS ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti previdenziali dell'ente dal 1 gennaio 2011.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La copia fotostatica di un atto processuale o di un atto notificato ha efficacia probatoria piena se è attestata conforme da pubblico ufficiale competente; in mancanza di tale attestazione, la parte che la produce deve provare la conformità solo se la controparte l'ha specificamente disconosciuta.
  • Il disconoscimento rilevante ex art. 2719 c.c. deve essere espresso e specifico: una contestazione generica o meramente formale della mancanza di autentica non equivale necessariamente a disconoscimento della conformità della copia.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per rimettere in discussione l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti del sindacato di legittimità.
  • In materia di opposizione a crediti previdenziali, l'eccezione di prescrizione e la contestazione della ritualità della notifica sono questioni distinte e la trattazione dell'una non implica automaticamente la trattazione dell'altra, salvo che la domanda sia stata effettivamente proposta in entrambi i sensi.
  • Quando la notifica dell'atto impositivo o di riscossione è definitivamente accertata, restano assorbite le questioni che presuppongono la mancata conoscenza dell'atto tramite estratto di ruolo o la conseguente mancanza di interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civilePrevidenzaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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