Cassazione Civile, Ordinanza n. 17378/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento, in prededuzione, per compensi relativi all’attività di assistenza e consulenza prestata, insieme ad altri professionisti, per la predisposizione della domanda di concordato preventivo poi non ammessa, con conseguente dichiarazione di fallimento della società. Il giudice delegato aveva escluso la prededuzione, ammettendo il credito solo con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; il tribunale, sull’opposizione del professionista, aveva confermato il diniego della prededuzione ritenendo che non fosse derivata alcuna utilità ai creditori, perché la procedura concordataria non era stata aperta. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione dell’art. 111 l.fall., sostenendo che il credito del professionista incaricato per l’accesso al concordato è funzionale alla procedura e va valutato ex ante, senza richiedere un’utilità concreta ex post; 2) violazione delle norme sulle disposizioni preliminari e dell’art. 111, comma 2, l.fall., lamentando che il tribunale avrebbe fatto applicazione di una disciplina ormai abrogata e avrebbe negato la prededuzione nonostante l’orientamento favorevole alla stessa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, la prededuzione del credito del professionista per l’assistenza nella domanda di concordato presuppone che la procedura concordataria sia stata effettivamente aperta; non basta la mera presentazione della domanda, e in mancanza di ammissione al concordato manca la continuità tra le procedure necessaria a fondare la prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che il tribunale non aveva applicato una norma abrogata, ma aveva correttamente interpretato la disciplina vigente, usando anche la normativa successiva come conferma interpretativa. Le spese sono state compensate per metà e per l’altra metà poste a carico del ricorrente; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prededuzione dei crediti professionali presuppone un nesso funzionale con la procedura concorsuale, ma tale funzionalità, nel caso del concordato preventivo, richiede che la procedura sia effettivamente aperta; la sola presentazione della domanda non basta.
Il decreto di inammissibilità della domanda di concordato esclude l’apertura della procedura e, quindi, la discontinuità organizzativa necessaria a fondare la prededuzione nel successivo fallimento.
L’ammissione della procedura concordataria costituisce il momento che rende effettivo il collegamento tra la prestazione del professionista e la procedura, rilevante ai fini della prededuzione.
La prededuzione legale richiamata dalla Corte è circoscritta alla gestione dell’impresa e non copre, di per sé, i crediti del professionista per l’ausilio alla domanda di concordato.
È richiamato per evidenziare che la domanda di concordato produce effetti anche sul blocco degli interessi, ma ciò non è sufficiente a fondare un vantaggio economico certo idoneo a giustificare la prededuzione.
Il credito del professionista, pur non essendo prededucibile, è stato ammesso con il privilegio spettante ai crediti professionali.
Invocato dal ricorrente per contestare l’uso di una disciplina successiva o abrogata; la Corte esclude la violazione perché il tribunale non ha applicato retroattivamente una norma abrogata, ma ha interpretato la disciplina previgente.
Richiamato nel secondo motivo in tema di successione delle leggi nel tempo; la Corte non ravvisa un uso improprio della norma da parte del giudice di merito.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 6, comma 1, lett. c, D.Lgs. 14/2019
Viene usato come criterio interpretativo confermativo: la nuova disciplina prevede la prededuzione dei crediti professionali in funzione del concordato solo se la procedura sia effettivamente aperta.
Richiamato per indicare che la prededuzione nella nuova disciplina è collegata all’apertura formale della procedura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Il credito del professionista incaricato di assistere il debitore nella predisposizione della domanda di concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo se la procedura concordataria sia stata effettivamente aperta; la mera presentazione della domanda non è sufficiente.
- Ai fini della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall., la funzionalità della prestazione va collegata alla concreta apertura della procedura e alla continuità tra le procedure; in mancanza di ammissione al concordato, la discontinuità organizzativa impedisce di traslare la prededuzione nel fallimento successivo.
- Non occorre una verifica ex post dell’utilità concreta della prestazione per la massa quando la procedura sia stata aperta; tuttavia, se il concordato non viene ammesso, manca il presupposto strutturale della prededuzione funzionale.
- La disciplina successiva del codice della crisi può essere letta come conferma interpretativa del requisito dell’apertura della procedura ai fini della prededuzione dei crediti professionali sorti in funzione del concordato.
- La mancata prededuzione non esclude l’ammissione del credito al passivo con l’eventuale causa di prelazione spettante ai crediti professionali, ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17345/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17346/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17347/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17348/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17351/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17352/2022 del 30/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →