Cassazione Civile, Ordinanza n. 23959/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta avverso l'intimazione di pagamento fondata su una cambiale di euro 10.000, nella quale la parte opponente contestava la falsità della sottoscrizione apparente a lei riferibile. La società creditrice, costituitasi, non solo chiedeva il rigetto dell'opposizione, ma domandava anche l'accertamento dell'autografia della firma apposta su cinquantotto cambiali da euro 10.000 ciascuna e la declaratoria della coobbligazione della opponente insieme alla società emittente. Il Tribunale rigettava l'opposizione, accertava l'autografia delle firme sulle 58 cambiali e dichiarava la opponente obbligata in solido. La Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: 1) nullità per violazione degli artt. 99, 112, 163 e 216 c.p.c., sostenendo l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'autografia per mancata produzione degli originali delle cambiali; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda riconvenzionale e sui motivi di appello relativi alla sua ammissibilità e fondatezza; 3) violazione degli artt. 101, 310 c.p.c., 129 c.p.p. e 2697 c.c., deducendo che la decisione si sarebbe fondata esclusivamente su una perizia grafologica penale, acquisita tardivamente e inidonea a supplire alla mancata produzione dei titoli; 4) violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 232 c.p.c., lamentando adesione acritica alla consulenza penale e omesso esame delle prove contrarie, con motivazione apparente o comunque insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la richiesta di accertamento dell'autografia della sottoscrizione, proposta come strumento per dimostrare la soggettività passiva dell'obbligazione cambiaria, non richiede la formale produzione dell'originale del titolo quale requisito di ammissibilità, potendo la riferibilità della scrittura essere provata con i mezzi ordinari. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la Corte territoriale si era espressa chiaramente sulla riferibilità delle cambiali alla opponente, valorizzando la perizia penale e ritenendo non dirimente la mancata produzione degli originali. Ha dichiarato inammissibile, e comunque infondata, la doglianza sulla tardività dell'acquisizione della perizia penale, osservando che tale vizio andava dedotto tempestivamente nel giudizio di merito e che, in ogni caso, il giudice civile può utilizzare anche le risultanze di indagini preliminari penali, se idonee e non smentite dalle altre prove. Ha ritenuto inammissibile anche la censura sulla motivazione, perché diretta a sollecitare un riesame del materiale istruttorio non consentito in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della parte intimata in cassazione. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È la base dell'opposizione proposta avverso il precetto fondato su cambiale, quale contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione/inammissibilità della domanda avversaria.
La Corte esclude l'omessa pronuncia, rilevando che la sentenza di merito ha deciso espressamente sulla riferibilità delle cambiali e sulla domanda riconvenzionale.
Invocato dalla ricorrente nella censura di nullità processuale relativa alla domanda dell'opposta.
L'istanza di verificazione o accertamento della sottoscrizione è ricondotta al suo ambito, precisando che non richiede formalismi e può essere provata con mezzi ordinari.
Non prevedono, quale requisito di ammissibilità della verificazione, la produzione dell'originale della scrittura; la riferibilità può essere dimostrata con altri mezzi.
Richiamato nella censura relativa all'ammissibilità e alla deduzione dei motivi di appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il paradigma di nullità processuale invocato nei primi quattro motivi di ricorso.
Richiamato insieme alle altre norme processuali nella censura sulla perizia penale e sul contraddittorio.
Richiamato nel motivo relativo all'utilizzabilità della perizia penale e ai limiti processuali della prova.
Invocato per contestare l'utilizzo nel processo civile delle risultanze della perizia svolta in sede penale.
La Corte respinge la tesi secondo cui l'uso della perizia penale avrebbe alterato il riparto dell'onere della prova, affermando la legittimità della valutazione complessiva delle prove disponibili.
Richiamato dalla Corte per osservare che l'eventuale tardività delle produzioni istruttorie doveva essere fatta valere tempestivamente nel merito.
Evocato per il principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame, rilevando che il vizio non può essere dedotto per la prima volta in cassazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte esclude il vizio motivazionale, ritenendo la sentenza sorretta da motivazione coerente e non apparente.
Richiamato dalla ricorrente nella censura di motivazione, ma non ritenuto violato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda volta ad accertare l'autografia di una sottoscrizione, quando funge da mezzo istruttorio per dimostrare la riferibilità soggettiva di un'obbligazione, non richiede come requisito di ammissibilità la produzione dell'originale del documento, potendo la prova essere raggiunta con altri mezzi consentiti.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di un vizio processuale o di un'irregolarità istruttoria deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito; in difetto, opera il principio di conversione del vizio di nullità in motivo di impugnazione.
- Il giudice civile può utilizzare, ai fini della decisione, anche risultanze istruttorie formate in sede penale, ivi compresa una perizia tecnica, purché siano idonee a fornire sufficienti elementi di giudizio, siano sottoposte al contraddittorio e non siano smentite dalle altre emergenze probatorie.
- La valutazione della maggiore attendibilità di una prova rispetto ad altre, inclusa la preferenza per una perizia penale che abbia esaminato gli originali rispetto a consulenze di parte svolte su copie, appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логica e adeguata.
- Non integra omessa pronuncia la sentenza che, pur aderendo alla decisione di primo grado, affronti in modo chiaro il tema decisivo devoluto, anche mediante una valutazione complessiva del materiale probatorio e delle deduzioni delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23902/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23907/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23909/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23913/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23915/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →