Cassazione Civile, Ordinanza n. 32370/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società esercente attività di costruzione e vendita di immobili aveva impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e IRPEF relativo al 2009, con cui l'Ufficio contestava maggiori ricavi non contabilizzati e la loro distribuzione ai soci. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che i prelevamenti effettuati dagli acquirenti non potessero, da soli e in mancanza di un contratto preliminare, costituire presunzioni gravi, precise e concordanti del pagamento di un prezzo maggiore rispetto a quello risultante dai rogiti; inoltre aveva valorizzato il fatto che uno dei prelevamenti provenisse da un conto intestato al solo padre dell'acquirente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva omesso di valutare complessivamente gli indizi, in particolare l'antieconomicità dell'operazione e la disciplina delle presunzioni e dell'onere probatorio, oltre a non riconoscere la legittimità delle indagini bancarie estese ai prossimi congiunti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha osservato che, in materia di presunzioni, il giudice di merito deve valutare gli indizi in modo unitario e non frazionato, verificando la gravità, precisione e concordanza della loro combinazione; ha inoltre ribadito che l'antieconomicità del comportamento imprenditoriale, se contestata dall'Erario, impone al contribuente di fornire spiegazioni, e che la regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento induttivo quando il comportamento sia irragionevole sul piano economico. La Corte ha anche richiamato la presunzione legale in tema di accertamenti bancari, superabile solo con prova analitica riferita a ciascuna operazione, nonché la legittimità delle indagini sui conti intestati a prossimi congiunti quando vi sia un rapporto familiare idoneo a giustificare la riferibilità delle movimentazioni al contribuente o alla società. Poiché la CTR non si era attenuta a tali principi, avendo escluso il valore degli indizi e mal ripartito l'onere della prova, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
il vizio denunciato riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, censurabile quando il giudice di merito applichi erroneamente i criteri legali in tema di presunzioni e riparto dell'onere probatorio.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento induttivo in presenza di elementi sintomatici, tra cui l'antieconomicità del comportamento del contribuente, anche se la contabilità sia formalmente regolare.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
legittima l'accertamento ai fini IVA sulla base di elementi presuntivi e delle risultanze delle indagini bancarie.
regola il riparto dell'onere della prova; in presenza di antieconomicità o di presunzioni bancarie il contribuente deve fornire la prova contraria.
definisce la presunzione semplice; gli elementi devono essere considerati nella loro sintesi e non isolatamente.
impone che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti, con valutazione complessiva e non parcellizzata degli indizi.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
prevede una presunzione legale a favore dell'erario in materia di accertamenti bancari, superabile solo con prova analitica del contribuente.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
prevede, ai fini IVA, la possibilità di utilizzare le risultanze dei conti correnti e delle indagini bancarie anche su conti intestati a terzi connessi al contribuente.
Massime di principio
- In materia di presunzioni, il giudice di merito deve valutare tutti gli indizi nel loro insieme, senza esaminarli separatamente; la motivazione è censurabile in cassazione se nega valore indiziario ai singoli elementi senza apprezzarne la possibile forza dimostrativa complessiva.
- L'antieconomicità del comportamento dell'impresa, se contestata dall'Amministrazione, impone al contribuente di fornire una spiegazione plausibile; in difetto, è legittimo l'accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
- Negli accertamenti bancari opera una presunzione legale a favore dell'Erario: il contribuente può superarla solo con prova analitica riferita a ciascuna movimentazione, dimostrando l'estraneità delle operazioni a fatti imponibili.
- Le indagini bancarie possono estendersi ai conti intestati a prossimi congiunti o soggetti in stretta relazione con il contribuente o con gli amministratori della società, quando tale rapporto renda plausibile la riferibilità delle operazioni all'attività economica verificata, salvo prova contraria.
- Il giudice che annulli un accertamento fondato su indizi di evasione deve indicare ragioni specifiche e giuridicamente corrette per escludere il valore sintomatico dell'antieconomicità, dei prelevamenti non giustificati e delle movimentazioni bancarie di terzi collegati al contribuente.
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