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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08248/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di un'unità immobiliare su cui insiste una torre di sostegno di un impianto eolico. La società aveva presentato DOCFA proponendo una certa rendita e mantenendo la categoria D/1; l'Ufficio aveva invece elevato la rendita includendo nel calcolo anche il palo di sostegno del rotore e della navicella. In appello la decisione di merito ha annullato l'avviso ritenendo illegittima l'inclusione della torre di sostegno, considerata componente dell'impianto produttivo e quindi esclusa dalla stima diretta per effetto della disciplina sugli imbullonati. L'Agenzia delle Entrate ha proposto quattro motivi di ricorso: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, perché la Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente ai precedenti di legittimità senza svolgere un autonomo accertamento in fatto e avrebbe annullato anche gli ulteriori rilievi dell'accertamento senza spiegazioni; (2) violazione della disciplina catastale, sostenendo che la torre eolica fosse stata erroneamente sottratta al computo della rendita sulla base di una rivalutazione di fatto non consentita in cassazione; (3) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito, una volta escluso il valore della torre, avrebbe dovuto comunque rideterminare la rendita esaminando le restanti componenti contestate (lotto, plinto, spese tecniche, oneri finanziari, profitto imprenditoriale); (4) violazione delle norme sulla stima catastale e della circolare tecnica di riferimento, sostenendo che la sentenza di appello avesse disapplicato i criteri estimativi per gli immobili a destinazione speciale o particolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli rispettivamente infondato il vizio di motivazione e inammissibile il tentativo di ottenere una rivalutazione del fatto, ma ha accolto il terzo motivo. Ha ritenuto che, esclusa la rilevanza catastale della torre eolica, il giudice di merito non potesse limitarsi ad annullare l'avviso, dovendo invece procedere alla rideterminazione della rendita catastale delle residue componenti dell'impianto secondo i criteri normativi e tecnici applicabili. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione è ammissibile solo nei casi di motivazione mancante o apparente, non per mero difetto di sufficienza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il controllo sul requisito minimo della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo, senza autonoma ratio decisoria specifica nel testo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione e per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per le censure di violazione di legge sostanziale in materia catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il semplice difetto di sufficienza della motivazione e la contestazione della valutazione di merito non sono sindacabili oltre i limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice tributario, in un processo di impugnazione-merito, deve pronunciarsi sulla corretta misura della pretesa e non limitarsi all'annullamento dell'atto se la controversia richiede una rideterminazione del rapporto sostanziale.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice valuta le prove e le fonti del proprio convincimento nel merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta e la valutazione delle prove rientrano nel giudizio di merito e non possono essere riesaminate come terzo grado.

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21 e 22

    La rendita catastale degli immobili dei gruppi D ed E va determinata con stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244

    La disciplina tecnica sulla stima diretta e i criteri estimativi della circolare del 2012 restano applicabili, non essendo stata abrogata dalla successiva legge n. 208 del 2015.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10

    Per le unità a destinazione speciale o particolare la rendita si determina mediante stima diretta del valore del cespite.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28

    La stima diretta può essere effettuata con procedimento di mercato o con approccio del costo di ricostruzione, con i correttivi previsti dalla normativa tecnica.

  • D.L. n. 16 del 1993, art. 2

    Richiamato tra le norme di riferimento per la disciplina catastale applicabile.

  • D.M. n. 701 del 1994, art. 1

    Richiamato tra le norme di riferimento per la procedura DOCFA e il classamento catastale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza presenti una vera anomalia costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è invece censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • La censura formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle prove, perché il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, dopo la riforma del 2015, devono essere considerati il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità dell'immobile, mentre restano esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Negli impianti eolici la torre di sostegno, salvo specifiche peculiarità costruttive dedotte e provate, è componente funzionale del processo produttivo di energia e quindi non va computata nella rendita catastale come elemento imponibile.
  • Se, sottratto un elemento impiantistico dalla stima catastale, restano da valutare altre componenti del cespite, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare l'avviso: deve rideterminare il valore della rendita nel merito, entro i limiti delle domande delle parti e applicando i criteri estimativi pertinenti.
  • Il processo tributario ha natura di impugnazione-merito: l'oggetto non è solo l'atto, ma il rapporto sostanziale, sicché il giudice, se accoglie censure sostanziali, deve sostituire alla pretesa dell'Ufficio la corretta quantificazione della maggiore o minore imposta o rendita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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