Sentenza del 10/07/2025 n. 18949 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2016, notificato il 3 agosto 2021, con cui il Comune contestava il versamento parziale dell’imposta per 282.340 euro, oltre a sanzioni e interessi, su diversi immobili. Il Comune ha contestato il riconoscimento dell’esenzione IMU per il vecchio complesso ospedaliero, sostenendo sia l’errata ripartizione dell’onere della prova sia l’avvenuta dismissione della destinazione istituzionale. L’AUSL, con ricorso incidentale, ha contestato il diniego dell’esenzione per alcuni immobili e della riduzione per interesse storico-artistico, nonché la valutazione delle prove e l’asserita omessa pronuncia sulla censura di difetto di motivazione dell’avviso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia quello incidentale dell’AUSL. Ha confermato l’esenzione per il vecchio complesso ospedaliero: il trasferimento dei servizi principali non determina da solo la cessazione della destinazione istituzionale, se persistono attività sanitarie, amministrative o strumentali e il mancato uso di alcune parti è temporaneo o non comporta un mutamento irreversibile della destinazione. Ha ritenuto invece inammissibili le censure incidentali sul magazzino separato e sull’immobile di Via (------), perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove; ha rigettato la doglianza sulla riduzione per interesse culturale, in assenza della formale dichiarazione di interesse culturale, e quella sull’omessa pronuncia, poiché l’appello incidentale era stato espressamente respinto. Spese compensate per reciproca soccombenza. Comune e AUSL sono tenuti, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per i rispettivi ricorsi.
Norme richiamate
Art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Per cui, anche la perdita dell'esenzione prevista dall' art. 7 , comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (al pari di quella prevista dall' art. 9 , comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ), può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell'ente pubblico che determini l'irreversibile inutilizzabilità del bene per l'attuazione delle finalità istituzionali (come nel caso del venir meno della sua disponibilità), non essendo sufficiente a tal fine la sopravvenienza di una materiale interruzione (ancorché di imprevedibile durata) nella latente continuità della vocazione funzionale del bene.
L’esenzione può permanere anche durante un periodo di inutilizzo, se il bene conserva la propria destinazione istituzionale e la sua strumentalità; viene meno quando fatti o scelte dell’ente rendono irreversibile l’impossibilità di impiegarlo per le finalità istituzionali.
Art. 7, comma 1, lettere a) e i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per cui, anche la perdita dell'esenzione prevista dall' art. 7 , comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (al pari di quella prevista dall' art. 9 , comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ), può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell'ente pubblico che determini l'irreversibile inutilizzabilità del bene per l'attuazione delle finalità istituzionali (come nel caso del venir meno della sua disponibilità), non essendo sufficiente a tal fine la sopravvenienza di una materiale interruzione (ancorché di imprevedibile durata) nella latente continuità della vocazione funzionale del bene.
L’esenzione per gli immobili pubblici destinati a compiti istituzionali non dipende dall’uso continuativo di ogni locale: può comprendere superfici non utilizzate o adibite a funzioni ausiliarie, se resta il collegamento funzionale con l’attività istituzionale. Per l’esenzione relativa alle attività sanitarie rileva inoltre la destinazione esclusiva e lo svolgimento con modalità non commerciali, nei termini previsti dalla norma.
Art. 13, comma 3, lettera a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10 e art. 13 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Quest'ultima disposizione individua la categoria dei "beni culturali", tra i quali sono comprese (comma 3, lett. a) "le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1" (vale a dire, diversi dallo Stato, dalle Regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, nonché da ogni altro ente ed istituto pubblico e da persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), soltanto quando sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale ex art. 13 del medesimo D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
La riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico o artistico richiede il formale riconoscimento dell’interesse culturale da parte dell’autorità competente; non basta la dichiarazione o l’asserzione del possessore.
L'infrazione alla regola generale dell' art. 2697 cod. civ. (che è stata lamentata dal ricorrente) si può configurare soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche nell'ipotesi in cui oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.
La violazione dell’onere della prova ricorre se il giudice lo assegna alla parte sbagliata; non ricorre quando la contestazione riguarda soltanto il modo in cui il giudice ha valutato le prove e ha ritenuto assolto l’onere.
In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell' art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.
Non è sufficiente denunciare una valutazione probatoria ritenuta erronea: occorre indicare che il giudice ha violato le regole legali sull’acquisizione o sulla valutazione della prova, attribuendo a una prova un valore diverso da quello previsto.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Laddove, nella specie, non si ravvisa alcuna inversione dell'onere probatorio, ma soltanto valutazione delle risultanze probatorie, avendo accertato il giudice di appello che il parziale non utilizzo di immobili che mantengono, comunque, una destinazione istituzionale, nel senso di cui sopra, e l'esercizio di attività di tipo strumentale a quella propriamente istituzionale (cioè, all'attività sanitaria) risultino idonei a giustificare l'esenzione de qua.
La contestazione del risultato dell’apprezzamento delle prove non si trasforma in violazione di legge: può essere dedotta in Cassazione, nei limiti ammessi, come omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
Per cui, non c'è dubbio che vi sia stata un'esplicita pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale, che investe anche la doglianza inerente all'inadeguatezza motivazionale dell'avviso di accertamento. Il che esclude, a monte, che si possa ravvisare un'omessa pronuncia ( art. 112 cod. proc. civ.) da parte del giudice di secondo grado.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur sintetica, respinge espressamente e integralmente l’impugnazione, comprendendo così anche le singole censure riproposte.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della controricorrente/ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti di legge, il rigetto del ricorso comporta il versamento dell’ulteriore contributo unificato, commisurato a quello dovuto per il ricorso; nel caso concreto la statuizione riguarda entrambe le parti per i rispettivi ricorsi, se dovuto.
Massime di principio
- Per l’esenzione IMU degli immobili di un ente pubblico, il trasferimento della funzione principale o il temporaneo mancato uso non bastano da soli a dimostrare la cessazione della destinazione istituzionale. Occorre verificare se permane un collegamento funzionale, anche tramite attività sanitarie, amministrative o ausiliarie, e se l’inutilizzo sia temporaneo oppure esprima una perdita irreversibile della destinazione.
- L’esenzione può riguardare anche locali non occupati o utilizzati solo in parte, purché non sia intervenuto un mutamento di destinazione e resti la strumentalità rispetto alle finalità istituzionali. La mera presenza di locali vuoti non è decisiva; può però assumere rilievo insieme agli elementi che provano una cessazione definitiva della funzione.
- Le dichiarazioni presentate ai fini di un tributo diverso, come la TARES, non determinano automaticamente l’esito ai fini IMU: presupposti e finalità dei tributi sono distinti e i dati sulle superfici o sulla produzione di rifiuti non provano, da soli, la cessazione della destinazione istituzionale.
- L’onere di provare i presupposti dell’agevolazione grava sul contribuente che la invoca; la censura in Cassazione per violazione dell’onere probatorio è distinta dalla semplice richiesta di rivalutare le prove, normalmente riservata al giudice di merito.
- Per ottenere la riduzione IMU connessa all’interesse storico o artistico non è sufficiente che il proprietario ritenga il bene di valore culturale: occorre il formale riconoscimento dell’interesse culturale previsto dalla normativa.
- In Cassazione, le doglianze sulla valutazione delle prove sono ammissibili solo se denunciano una specifica violazione delle regole legali di valutazione o, nei limiti consentiti, l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammessa una nuova ponderazione complessiva del materiale istruttorio.
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