Sentenza n. 22/2026 - Aosta, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: “del permesso di Costruire in Sanatoria n. -OMISSIS- emesso dal Comune di La Salle il 2 luglio 2024 nonché di ogni atto presupposto o consequenziale comunque lesivo, ancorché́ non conosciuti, con particolare riferimento alla concessione edilizia -OMISSIS- del 10 maggio 2012 e successive varianti”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 3 luglio 2025: “dell’autorizzazione alla demolizione prot -OMISSIS- del 27 dicembre 2012”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 13 gennaio 2026: “del permesso di Costruire in Sanatoria n. -OMISSIS- emesso dal Comune di La Salle il 2 luglio 2024 nonché di ogni atto presupposto o consequenziale comunque lesivo, ancorché́ non conosciuti, con particolare riferimento alla concessione edilizia -OMISSIS- del 10 maggio 2012 e successive varianti”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di La Salle il 2 luglio 2024, nonché atti presupposti e, con motivi aggiunti, autorizzazione alla demolizione del 27 dicembre 2012
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune alla società controinteressata, deducendo la violazione della legge regionale valdostana n. 11/1998, degli artt. 1, 2, 2-bis, 3, 21-septies e 21-octies della l. n. 241/1990 e dell'art. 77 della l.r. n. 11/1998, nonché eccesso di potere. Con i motivi aggiunti ha contestato anche la validità dell'autorizzazione alla demolizione del fabbricato e ha richiamato un procedimento penale in corso quale elemento confermativo dell'illegittimità degli atti. La ricorrente ha giustificato il proprio interesse con l'esigenza di evitare la sanatoria di opere ritenute insanabili, tutelare la propria responsabilità professionale e civile, separare la propria posizione da quella della controinteressata e del Comune e garantire la legalità del procedimento edilizio.
La decisione
Il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il TAR ha ritenuto che le condizioni dell'azione richiedano, oltre alla legittimazione fondata su una posizione qualificata e differenziata, un interesse concreto e attuale a ottenere una specifica utilità dall'accoglimento. L'interesse della società è stato qualificato come meramente economico e, per altri profili, generico o estraneo alla sua sfera giuridica: la tutela astratta della legalità edilizia, la volontà di dissociarsi formalmente dalla controinteressata e dal Comune e la salvaguardia dell'immagine non integrano un interesse a ricorrere. Inoltre, il permesso in sanatoria legittima l'opera e tende a escludere eventuali responsabilità della ricorrente quale costruttrice; il suo annullamento potrebbe invece esporla alla necessità di giustificare il proprio operato. Il richiamo alla responsabilità civile del costruttore è stato ritenuto inconferente, poiché la responsabilità ex artt. 1669 e 2043 c.c. dipende dalle modalità di esecuzione dell'opera e non dalla sua eventuale abusività. Il TAR ha altresì richiamato il principio secondo cui, in materia edilizia, la vicinitas non è sufficiente da sola a fondare l'interesse a ricorrere, occorrendo l'allegazione di un pregiudizio concreto derivante dal mutamento dell'assetto del territorio; tale profilo non risultava comunque decisivo rispetto all'assenza di un interesse giuridicamente apprezzabile della società. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e della natura della decisione.
Norme richiamate
L'interesse a ricorrere richiede una precisa utilità o posizione di vantaggio concretamente conseguibile mediante l'accoglimento della domanda.
Consente il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
art. 29, comma 1, d.P.R. 380/2001
Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili ... della conformità delle opere alla normativa urbanistica ... salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
La responsabilità del costruttore per la conformità delle opere e per le sanzioni edilizie rende non dimostrato, e anzi potenzialmente contraddittorio, l'interesse della società a ottenere l'annullamento del titolo in sanatoria.
La responsabilità del costruttore per rovina, difetti e gravi difetti dell'opera dipende dalle modalità di costruzione e non dall'eventuale abusività urbanistica dell'intervento; il giudice rileva inoltre il decorso del termine decennale indicato in sentenza.
La responsabilità aquiliana invocata dalla ricorrente prescinde dall'eventuale abusività dell'opera e non dimostra un interesse concreto all'annullamento del titolo edilizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla normativa europea richiamata, il presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- L'azione amministrativa può essere contestata solo da chi sia titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, correlata al bene della vita inciso dall'esercizio del potere pubblico; il processo amministrativo non può trasformarsi in una giurisdizione oggettiva sull'astratta legalità dell'azione amministrativa.
- L'interesse a ricorrere richiede una utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile che il ricorrente possa conseguire dall'accoglimento; sono inidonei gli interessi meramente economici, generici, emulativi, diretti soltanto a dissociarsi formalmente dall'operato altrui o a tutelare in astratto la legalità amministrativa.
- In materia edilizia, la vicinitas rispetto all'intervento non è, da sola, sufficiente a fondare l'interesse a ricorrere: deve essere accompagnata dall'allegazione e dalla prova di un pregiudizio concreto derivante dal mutamento dell'assetto del territorio.
- Il soggetto che ha eseguito i lavori non dimostra un interesse concreto all'annullamento del titolo edilizio in sanatoria quando l'annullamento non gli arrechi una utilità giuridica e possa, al contrario, aggravare la sua posizione rispetto alle responsabilità previste per la realizzazione dell'opera.
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