Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici dal 2022 al 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 168/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 3 aprile 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2022 e il 2024. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, nonché la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’azione di ottemperanza, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione, nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza amministrativa, mediante la costituzione della Carta elettronica e l’accredito della somma stabilita nel titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di un dipendente del Ministero debitore. È stata invece respinta la domanda di astreinte: richiamando l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e il principio enunciato dall’Adunanza plenaria n. 15/2014, il Collegio ha ritenuto che le peculiarità del debitore pubblico, i vincoli normativi e finanziari e, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituissero ragioni ostative concrete alla penalità di mora. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata ritenuta applicabile perché il giudizio di ottemperanza riguardava una sentenza passata in giudicato e non spontaneamente eseguita dall’Amministrazione.
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l’applicazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è esclusa in astratto, ma può essere negata o graduata dal giudice quando ricorrano ragioni ostative connesse alle condizioni del debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio e alla tutela di interessi pubblici.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È stato richiamato quale ulteriore presupposto preliminare per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alla notificazione del titolo e al decorso del termine dilatorio.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione costituiva oggetto dell’obbligo imposto dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica da costituire e accreditare in esecuzione della sentenza.
È stato richiamato per qualificare come fatti notori la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, valorizzati quali ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo e la sua notificazione all’Amministrazione, con il decorso del termine dilatorio eventualmente previsto, affinché il giudice possa ordinare l’esecuzione dell’obbligo rimasto ineseguito.
- Quando l’Amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico, dei vincoli normativi e finanziari, degli interessi pubblici coinvolti e del rischio di una sanzione eccessivamente afflittiva o di locupletazione.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire, se valutate come fatti notori e concretamente rilevanti, ragioni ostative alla condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’astreinte.
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