Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento - del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Ministero della Difesa e notificato in data 3 luglio 2024 con il quale il Ministero della Difesa ha ritenuto che “«L’infermità -OMISSIS- in trattamento» sofferta dal -OMISSIS- EI -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a -OMISSIS-, è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio. Art. 2 L’istanza presentata in data 07.06.2023, con la quale l’interessato ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo, è respinta per mancanza dei presupposti di Legge”; - del parere n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS- dal Comitato di Verifica per le cause di servizio; - di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche incognito, agli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e del conseguente equo indennizzo, nonché parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (erede di militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare aveva prestato servizio nell’Esercito italiano, dal 1997 al 2018, in missioni internazionali in Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Afghanistan, e aveva successivamente contratto una patologia oncoematologica, poi risultata letale. L’amministrazione, recependo il parere del Comitato di Verifica, aveva escluso il nesso con il servizio ritenendo che non risultassero specifici fattori ambientali di rischio e che le caratteristiche dell’attività e dell’ambiente lavorativo non fossero causalmente o concausalmente efficienti e determinanti. Il ricorso deduceva, in primo luogo, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, per motivazione generica, stereotipata e contraddittoria: il Comitato aveva riconosciuto che radiazioni e sostanze chimiche costituiscono fattori di rischio del linfoma, ma non aveva spiegato perché tali fattori non ricorressero nel caso concreto, né aveva considerato l’indagine dell’Università che aveva rilevato nel sangue del militare concentrazioni anomale di uranio, nichel, antimonio, selenio e titanio. In secondo luogo, deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, manifesta illogicità, incongruità, inattendibilità, irragionevolezza, insufficienza e apoditticità della motivazione, nonché violazione degli artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010 e del principio di riparto dell’onere della prova. Secondo la ricorrente, le missioni erano state svolte in teatri contaminati da uranio impoverito, metalli pesanti, polveri belliche e radiazioni, senza adeguati dispositivi di protezione, e il regime del rischio professionale tipizzato avrebbe posto sull’amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extralavorativa della patologia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto ministeriale e il parere del Comitato di Verifica. Ha ritenuto pacifico che il militare avesse prestato servizio in teatri operativi esteri, successivamente all’impiego in tali aree di munizionamento all’uranio impoverito, in condizioni caratterizzate dalla presenza di polveri, sedimenti tossici e microparticelle metalliche, senza adeguate misure di protezione continuativa. Ha inoltre valorizzato l’accertata presenza nel sangue di cinque metalli pesanti, tra cui U238 in quantità sette volte superiore ai valori di riferimento, e la relazione medico-legale di parte, secondo cui la patologia era più probabilmente che non correlata, almeno come concausa, all’esposizione professionale. Il giudice ha applicato i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2025, secondo cui il militare deve provare l’impiego in una missione o in altro contesto operativo tipizzato, l’esistenza di particolari condizioni ambientali od operative che abbiano accresciuto il rischio, e la successiva insorgenza di una patologia tumorale espressiva di quel rischio; spetta invece all’amministrazione dimostrare una specifica genesi extralavorativa. Il parere del Comitato non conteneva alcuna prova o indicazione concreta di una genesi extralavorativa, limitandosi ad affermare genericamente l’assenza di fattori di rischio e l’attribuzione della patologia a fattori estranei al servizio. Tale motivazione è stata ritenuta inidonea a superare il regime probatorio previsto per il rischio professionale specifico. Il ricorso è stato pertanto accolto integralmente, con condanna delle amministrazioni al pagamento di euro 2.500, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione concreta e adeguata del provvedimento; non sono sufficienti formule generiche o stereotipate che non confrontino le risultanze istruttorie rilevanti.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro del buon andamento dell’amministrazione, esige un esercizio coerente, razionale e adeguatamente istruito del potere.
art. 603 d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
Tipizza, in relazione a particolari condizioni ambientali od operative e a missioni nazionali o internazionali, un rischio professionale specifico rilevante per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
art. 1078 d.P.R. 90/2010
condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto
Definisce le particolari condizioni ambientali od operative rilevanti ai fini del rischio professionale specifico.
art. 1079 d.P.R. 90/2010
Richiamato insieme all’art. 1078 quale disciplina attuativa del rischio professionale tipizzato per il personale militare.
art. 11 d.P.R. 461/2001
Individuato quale disposizione nell’ambito della quale il giudizio medico-legale deve essere svolto tenendo conto del rischio professionale specifico tipizzato dall’art. 603 codice dell’ordinamento militare.
art. 79 c.p.a.
Richiamato per gli effetti processuali dell’interruzione del giudizio conseguente al decesso della parte.
art. 80, comma 3, c.p.a.
Ha consentito la riassunzione del processo da parte della coniuge erede e quale rappresentante della figlia minore.
art. 2087 c.c.
Richiamato dall’Adunanza Plenaria come modello del riparto probatorio: il lavoratore deve provare l’esposizione al rischio e la malattia, mentre il datore o l’amministrazione deve fornire la prova contraria specifica.
Massime di principio
- Nel regime previsto dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, il militare o il suo erede deve dimostrare l’impiego in missioni nazionali o internazionali, oppure in poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento, lo svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali od operative accresciute e la successiva insorgenza di una patologia tumorale espressiva del rischio.
- Quando ricorrono i presupposti del rischio professionale specifico tipizzato dalla legge, l’interessato non è tenuto a dimostrare, mediante una prova medico-legale piena, l’effettiva correlazione eziologica tra la patologia e le condizioni di servizio; il rischio della causa ignota è trasferito sull’amministrazione.
- L’amministrazione può escludere la dipendenza da causa di servizio soltanto fornendo una prova concreta e specifica della genesi extralavorativa della patologia; non è sufficiente richiamare genericamente l’incertezza scientifica sui fattori eziopatogenetici o l’assenza di fattori di rischio senza confrontarsi con le risultanze istruttorie del caso concreto.
- Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio è illegittimamente motivato quando, pur riconoscendo che l’esposizione a radiazioni o sostanze chimiche costituisce fattore di rischio della patologia, esclude in modo apodittico l’esposizione del militare senza esaminare dati analitici e medico-legali specifici, quali la presenza anomala di metalli pesanti compatibile con l’ambiente operativo.
- La motivazione del diniego deve confrontarsi con le concrete condizioni di impiego, con le risultanze scientifiche acquisite e con il regime probatorio del rischio professionale specifico; formule stereotipate sull’assenza di fattori causali non possono sostituire l’accertamento di una specifica causa extralavorativa.
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