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Sentenza

Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987; il tutto con interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa202400547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato accoglimento, mediante silenzio, della richiesta di rideterminazione dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, ex appartenente a una forza di polizia a ordinamento militare, era stato collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Con diffida aveva chiesto all'INPS la rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio, previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. L'INPS non aveva adottato alcun provvedimento. L'Istituto ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa, la decadenza derivante dal mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, e, nel merito, l'inapplicabilità del beneficio ai dipendenti collocati a riposo a domanda. Ha inoltre prospettato un contrasto dell'interpretazione estensiva con gli artt. 3 e 81 Cost. e contestato il cumulo di interessi e rivalutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio, ritenendo che l'unico soggetto obbligato alla corresponsione e riliquidazione dell'indennità di buonuscita sia l'ente previdenziale; gli atti dell'amministrazione di provenienza rilevano solo internamente ai fini della quantificazione. Ha respinto anche l'eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno per presentare la domanda di collocamento a riposo costituisce un onere incidente sulla decorrenza e sulla tempistica del collocamento, non un termine decadenziale per il beneficio, poiché una conseguenza così grave richiederebbe una previsione chiara e non ambigua. Nel merito, ha riconosciuto che i sei scatti stipendiali spettano anche al personale delle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile. Ha richiamato l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che ha fatto salva l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Ha escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: l'estensione del beneficio trova fondamento in una specifica disciplina normativa e non viola l'art. 81 Cost.; non sussiste inoltre una manifesta irragionevole disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 Cost. Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto alla riliquidazione della buonuscita e condanna dell'INPS a provvedervi includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...]

    Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno per la domanda non ha natura decadenziale.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    ha fatto salva l'applicazione dell'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare

    La disposizione conferma l'applicabilità del beneficio dei sei scatti al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, contribuendo a consolidare un regime omogeneo per il comparto sicurezza e difesa.

  • art. 3 Cost.

    L'applicazione del beneficio ai soggetti collocati a riposo a domanda in possesso dei requisiti previsti non determina una manifesta irragionevole disparità di trattamento.

  • art. 81 Cost.

    Il principio di equilibrio e sostenibilità del bilancio non è violato dall'applicazione di una specifica disciplina legislativa che riconosce un beneficio economico limitato agli ex dipendenti delle forze dell'ordine.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a fondare il regime di spettanza dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, sulle prestazioni previdenziali dovute.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e la maturazione di 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: il suo mancato rispetto incide sulla tempistica del collocamento, ma non esclude il diritto al beneficio dei sei scatti, poiché una decadenza deve risultare da una previsione chiara e inequivoca.
  • Nelle controversie relative alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, la legittimazione passiva spetta all'ente previdenziale obbligato al pagamento, senza necessità di evocare in giudizio l'amministrazione di provenienza del dipendente quando gli atti di quest'ultima rilevino soltanto ai fini interni della quantificazione.
  • La disciplina che riconosce i sei scatti stipendiali al personale delle forze dell'ordine cessato dal servizio alle condizioni previste dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non contrasta manifestamente con gli artt. 3 e 81 Cost., trattandosi dell'applicazione di una specifica scelta legislativa non irragionevolmente discriminatoria.
  • Sulle somme dovute per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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