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Sentenza

Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 24 novembre 2025 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, e per la conseguente condanna all’esibizione e al rilascio di copia della documentazione richiesta e non ostesa;

Giustizia amministrativa202600301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale presentata per ottenere documentazione relativa al servizio svolto nella Guardia di finanza dal 2014 al 2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, destinatario di un invito a dedurre della Procura regionale della Corte dei conti per un danno erariale da disservizio e danno all’immagine connesso ad accessi abusivi a banche dati ministeriali, ha chiesto ai reparti della Guardia di finanza presso i quali aveva prestato servizio e al Comando provinciale l’ostensione di un’ampia serie di documenti: ordini e fogli di servizio, registri delle presenze, turnazioni, impieghi operativi, fascicoli di verifiche fiscali e attività di polizia giudiziaria, accessi a banche dati, processi verbali, accertamenti bancari, documentazione relativa a indagini, esposti, atti matricolari, programmazione operativa, encomi e formazione. Il Comando provinciale ha accolto l’istanza limitatamente agli atti premiali e alla formazione; gli altri reparti sono rimasti silenti. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990, delle norme costituzionali e sovranazionali sul diritto di difesa, sostenendo che l’accesso difensivo dovesse essere consentito senza una preventiva valutazione dell’utilità processuale dei documenti; dall’altro, la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e l’eccesso di potere per ingiustificata inerzia. Ha inoltre lamentato la mancata adozione di un provvedimento espresso e motivato, eventualmente con accesso parziale e oscuramento dei dati sensibili.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Quanto all’accesso difensivo, il giudice ha rilevato che la Procura contabile non contestava al ricorrente il mancato svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo 2014-2020, ma aveva circoscritto l’addebito alle 83 giornate lavorative nelle quali erano stati accertati accessi abusivi alle banche dati. La documentazione richiesta, relativa allo svolgimento di attività istituzionali, alla redazione di verbali e informative e ad altre attività operative, non presentava quindi il necessario nesso di strumentalità con la situazione giuridica da tutelare, perché non avrebbe inciso sull’individuazione delle giornate e delle condotte illecite contestate. Il TAR ha applicato il criterio del nesso di strumentalità necessaria elaborato dall’Adunanza plenaria n. 4 del 2021, escludendo che ciò comportasse una valutazione sull’ammissibilità o decisività della prova, trattandosi invece dell’assoluta mancanza di collegamento tra documenti e esigenze difensive. Ha inoltre precisato che, nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione può dedurre anche in giudizio le ragioni ostative all’ostensione e il giudice, in giurisdizione esclusiva, deve verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti dell’accesso, potendo negarlo anche per ragioni diverse da quelle espresse nel diniego. In ogni caso, l’istanza è stata ritenuta massiva, generica ed esplorativa: riguardava migliaia di atti, eterogenei, riferiti a sette anni e anche a posizioni di terzi, con una richiesta non sufficientemente precisa e circoscritta, manifestamente sproporzionata e idonea a intralciare il regolare funzionamento dell’amministrazione. Tali caratteristiche consentono il diniego ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. La mancata adozione di un provvedimento espresso non ha determinato l’accoglimento della domanda, poiché il giudice ha potuto verificare direttamente l’insussistenza dei presupposti per l’accesso.

Norme richiamate

  • artt. 22 e seguenti l. 241/1990

    Disciplinano l’accesso documentale e il relativo procedimento, applicabile alla domanda proposta dal ricorrente.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Consente di escludere le richieste di accesso generiche o meramente esplorative, non riferite a documenti specificamente individuati e pertinenti.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’accesso difensivo richiede un rigoroso nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che l’istante intende tutelare.

  • art. 25 l. 241/1990

    Rileva per la tutela giurisdizionale avverso il diniego o il silenzio sull’istanza di accesso.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa; la sua dedotta violazione è stata esclusa.

  • artt. 24, 111 e 113 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a fondamento del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale; non hanno condotto all’accoglimento della domanda.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati dal ricorrente in relazione al diritto a un rimedio effettivo e alle garanzie processuali; il giudice non ne ha ravvisato una violazione.

  • art. 47 CDFUE

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo; non ha modificato l’esito del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo richiede un rigoroso e motivato nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che l’istante intende curare o tutelare; esso non è giustificato quando tra i documenti e le esigenze difensive sussista un’assoluta mancanza di collegamento.
  • Il giudizio sull’accesso difensivo non implica una valutazione preventiva dell’ammissibilità, dell’influenza o della decisività della documentazione nel processo cui l’istante intende partecipare, ma richiede comunque la verifica dell’effettivo collegamento tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare.
  • È legittimo negare l’accesso quando l’istanza, per il numero elevato, l’eterogeneità e l’ampiezza temporale dei documenti richiesti, sia massiva, generica, sproporzionata, pervasiva e sostanzialmente esplorativa, tale da non individuare con sufficiente precisione i documenti e da intralciare il regolare funzionamento dell’amministrazione.
  • Nel giudizio avverso il silenzio-diniego sull’accesso, l’amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni che ostano all’ostensione anche se non indicate in un provvedimento espresso; il giudice amministrativo, in giurisdizione esclusiva, deve accertare autonomamente la sussistenza dei presupposti dell’accesso e può negarlo anche per ragioni diverse da quelle eventualmente espresse dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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