Cassazione Civile, Ordinanza n. 22926/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (spedizioniere)
La controversia
La controversia nasce da una rettifica doganale con cui l’ufficio aveva recuperato maggiori dazi, ritenendo che nel valore dichiarato all’importazione non fossero state incluse le royalties corrisposte a un licenziante titolare del marchio dei prodotti importati. In primo grado il ricorso della società importatrice/spedizioniere e della società acquirente era stato accolto; in appello, invece, la CTR aveva riformato la decisione, facendo proprio un precedente di legittimità ritenuto sovrapponibile. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi: (1) omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo al difetto di motivazione dell’atto impugnato; (2) motivazione apparente sulla medesima censura e sul PVC; (3) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla motivazione dell’atto doganale, per mancata specifica disamina delle clausole contrattuali; (4) motivazione apparente della sentenza sulla sussistenza della "condizione di vendita" necessaria a includere le royalties nel valore in dogana; (5) violazione delle norme doganali e dei criteri ermeneutici contrattuali, per insussistenza, secondo la ricorrente, di un reale potere di controllo del licenziante sui produttori terzi e quindi della condizione di vendita; (6) omessa pronuncia sul motivo riproposto in appello relativo al metodo di calcolo delle royalties, che sarebbero state determinate con un coefficiente medio e non sul prezzo effettivo; (7) omessa pronuncia sulla doglianza di doppia imposizione IVA sulle royalties già assolta con reverse charge; (8) riproposizione, sotto diverso profilo, della censura sull’IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente il quarto motivo, accogliendolo per nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente. Secondo la Cassazione, la CTR si è limitata a richiamare un precedente della Corte affermando apoditticamente che i fatti e i contratti erano i medesimi di quelli già scrutinati in quel precedente, senza spiegare in concreto perché la fattispecie fosse realmente sovrapponibile e, in particolare, senza illustrare i dati fattuali da cui desumere il controllo del licenziante sui produttori terzi e la sussistenza della condizione di vendita. Sono stati quindi dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
la sua violazione è stata dedotta per omessa pronuncia su specifici motivi di appello e di appello incidentale
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la mancanza o apparenza della motivazione della sentenza
invocato insieme all’art. 132 c.p.c. per sostenere l’insufficienza motivazionale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio processuale di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di norme sostanziali doganali, IVA e di interpretazione contrattuale
richiamato quale norma sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria
art. 11, comma 5, d.lgs. n. 374 del 1990
richiamato in tema di motivazione dell’atto doganale di revisione dell’accertamento
artt. 29 e 32, comma 1, lett. c), CDC
richiamati in tema di valore in dogana e inclusione dei diritti di licenza/royalties
artt. 143, comma 1, 157, comma 2, 159, 160 e allegato 23 DAC
richiamati come disciplina applicativa doganale pertinente al computo del valore in dogana
richiamati per la corretta interpretazione dei contratti di licenza e di vendita
artt. 29, 30, 31 e 32 CDC
richiamati in relazione al criterio del valore di transazione e alle regole di determinazione del valore in dogana
artt. 1, 3, 6, 7, 7-ter, 23 e 25 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati in relazione alla doglianza sull’IVA e sulla pretesa doppia imposizione
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando il giudice si limita a richiamare un precedente di legittimità senza spiegare, con riferimento agli atti e ai contratti del caso concreto, perché la fattispecie sia effettivamente sovrapponibile a quella decisa nel precedente.
- Nel contenzioso doganale, l’inclusione delle royalties nel valore in dogana richiede una verifica concreta dei presupposti normativi, in particolare della sussistenza della condizione di vendita e del collegamento tra pagamento del diritto di licenza e cessione della merce.
- La mera affermazione apodittica della identità tra due vicende non è sufficiente quando la soluzione dipende dall’esame specifico delle clausole contrattuali e dei rapporti tra licenziante, licenziatario e produttori terzi.
- Quando il vizio di motivazione sulla ratio decisiva assorbe le altre censure, la Corte può limitarsi ad accogliere quel motivo e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame dell’intera controversia.
- In sede di legittimità, l’omessa pronuncia su motivi di appello o di riproposizione di questioni assorbite integra un autonomo vizio denunciabile ex art. 112 c.p.c., ma resta assorbita se il decisum viene già cassato per un vizio preliminare e decisivo.
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