Cassazione Civile, Ordinanza n. 14656/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Amministrazione finanziaria contestava la detrazione dell'imposta relativa a fatture considerate riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, cioè effettuate tramite fornitori ritenuti mere "cartiere". La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata la consapevolezza, in capo alla società, che le operazioni si inserissero in una frode. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sull'IVA e delle regole probatorie, assumendo che la CTR avesse erroneamente invertito o mal governato il riparto dell'onere della prova, nonostante l'Ufficio avesse dimostrato, almeno indiziariamente, la frode e la natura fittizia dei fornitori. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, seppur sintetica, non fosse apparente perché consentiva di comprendere chiaramente la ratio decidendi: la mancata prova, da parte dell'Amministrazione, dell'elemento soggettivo in capo alla contribuente, ossia della sua consapevolezza o conoscibilità della frode. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione; la prova contraria grava sul contribuente. Nel caso concreto, l'Agenzia si era limitata a insistere sulla natura di cartiere dei soggetti interposti senza offrire ulteriori elementi idonei a dimostrare la consapevolezza della società. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se è meramente apparente, cioè quando non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio.
art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma violata in tema di IVA e detrazione su operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma violata nel contestare l'accertamento IVA.
L'onere di provare la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode grava sull'Amministrazione finanziaria; il contribuente deve poi fornire la prova contraria.
Le presunzioni possono fondare la prova della frode e della consapevolezza, purché basate su elementi oggettivi e specifici.
Richiamato nel contesto del riparto e della valutazione della prova presuntiva.
La prova indiziaria deve poggiare su presunzioni gravi, precise e concordanti, non sulla sola fittizietà del fornitore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato quanto al deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In tema di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche, con elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode o evasione d'imposta.
- La prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche per presunzioni, ma non può risolversi nella sola dimostrazione della natura cartiera del fornitore o nella mera irregolarità formale della contabilità e dei pagamenti.
- Una motivazione sintetica non è per ciò solo apparente: è sufficiente se rende percepibile il ragionamento seguito dal giudice e la ragione giuridica della decisione.
- Il contribuente, una volta allegati dall'Ufficio elementi presuntivi seri di frode, deve fornire la prova contraria di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile da un operatore avveduto.
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