Cassazione Civile, Ordinanza n. 28830/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, contestando il disconoscimento della qualifica di ASD e la riqualificazione dell’ente come società di fatto, con assoggettamento dei redditi a regime ordinario e recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA. L’atto era notificato anche ad alcuni soci. In primo grado il ricorso era accolto solo per due soci ritenuti estranei alle operazioni imponibili, mentre era rigettato per l’associazione e per il legale rappresentante, con condanna alle spese. In appello la decisione veniva confermata. In cassazione i ricorrenti deducevano cinque motivi: 1) violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 per il mancato esercizio di poteri istruttori officiosi volti ad acquisire dati reddituali del segnalante che aveva dato avvio alla verifica; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per errata applicazione dell’onere della prova e per non avere valorizzato le asserite incongruenze delle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c. perché la sentenza avrebbe confuso il thema decidendum, ritenendo controverso l’an dell’imposizione invece del quantum dei ricavi; 4) nullità della sentenza per carenza di motivazione; 5) omessa pronuncia su alcuni motivi di appello ex art. 112 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto, infondati il terzo e il quarto poiché la motivazione della sentenza d’appello superava il minimo costituzionale, e infondato il quinto perché la Corte territoriale aveva comunque deciso, anche implicitamente, sulle questioni dedotte.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il potere del giudice tributario di acquisire prove d’ufficio è discrezionale e non può essere usato per colmare carenze istruttorie della parte; nel caso concreto, le prove richieste erano irrilevanti rispetto al presupposto impositivo. Ha poi escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., perché i ricorrenti miravano in realtà a una nuova valutazione del merito. Ha infine osservato che la sentenza d’appello era motivata in modo sufficiente e analitico, con indicazione degli elementi probatori posti a base della ripresa fiscale, e che non vi era omessa pronuncia, poiché le questioni non esaminate dovevano intendersi rigettate implicitamente o comunque erano già state trattate. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la possibilità di acquisizione d’ufficio di mezzi di prova è eccezionale e discrezionale; non può servire a supplire alle carenze istruttorie delle parti, e il suo esercizio non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della rilevanza e decisività dell’integrazione richiesta.
La censura non può essere utilizzata per contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito; se la doglianza mira alla rivalutazione del materiale probatorio, è inammissibile in sede di legittimità.
Il vizio motivazionale rilevante in cassazione è solo quello che integra mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà.
art. 111 Cost.
La denuncia di violazione del precetto costituzionale sulla motivazione è ricondotta al solo rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
La motivazione della sentenza deve rendere percepibile il fondamento della decisione, non essendo sufficiente una mera esposizione assertiva o incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere trasformata in una critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il veicolo processuale della nullità della sentenza per vizi come motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti consentiti.
L’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione, anche implicita, sulla domanda, eccezione o capo di essa; se il giudice afferma la fondatezza della pretesa o comunque decide sulla questione, il vizio non sussiste.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario il requisito motivazionale della sentenza è rispettato quando è intelligibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell’impugnazione ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La Corte richiama, in fatto, la mancanza dei requisiti per usufruire del regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche.
CONI
La Corte valorizza, in fatto, la mancanza di iscrizione al CONI tra gli elementi che escludevano i requisiti dell’ente sportivo dilettantistico.
Massime di principio
- Nel processo tributario il potere del giudice di disporre acquisizioni istruttorie d’ufficio è eccezionale e non può essere utilizzato per colmare omissioni probatorie della parte che contesta l’atto impositivo.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando la doglianza mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività.
- L’omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha deciso espressamente o anche implicitamente sulla questione dedotta, poiché il rigetto della domanda principale può implicare il rigetto delle eccezioni incompatibili.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
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