Cassazione Civile, Ordinanza n. 21383/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'ente previdenziale di ottenere dalla società committente il pagamento dei contributi asseritamente omessi dal debitore principale, titolare di una ditta individuale che aveva svolto lavorazioni nel periodo 2010-2014. La società aveva chiesto in giudizio di accertare che con tale ditta fosse intercorso un contratto di subfornitura, che il debitore principale fosse in regola con gli obblighi contributivi e che, comunque, la ditta avesse eseguito lavorazioni anche per altri committenti, così da escludere o limitare la responsabilità solidale. In appello la domanda era stata respinta; la ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: (1) violazione dell'art. 420, comma 5, c.p.c., degli artt. 1 e 2, comma 5, lett. a), L. n. 192/1998 e dell'art. 3 del contratto di subfornitura, oltre a omesso esame di un fatto decisivo sulle direttive di lavorazione impartite tramite modelli e prototipi; (2) violazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la disciplina della responsabilità solidale non si estenderebbe al caso prospettato o che comunque fosse decisiva la qualificazione del rapporto; (3) violazione dell'art. 1 L. n. 389/1989, dell'art. 1372 c.c. e degli artt. 1206-1217 c.c., oltre a omesso esame, in relazione all'asserito pagamento dei contributi e premi assicurativi e alla sospensione dell'attività lavorativa; (4) violazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 per il mancato accertamento di ulteriori lavorazioni svolte dalla ditta per altre imprese nel periodo considerato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 si applica, in via analogica, anche al subfornitore per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti, secondo l'orientamento già confermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; di conseguenza, era irrilevante stabilire se vi fosse o meno un effettivo contratto di subfornitura, poiché tale accertamento non escludeva comunque la responsabilità solidale. Ha respinto il terzo motivo osservando che il minimale contributivo ex art. 1 d.l. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989, impone di calcolare i contributi sulla retribuzione dovuta secondo il contratto collettivo di settore, senza poterli ridurre in funzione dell'orario, della presenza o di una sospensione dell'attività concordata tra le parti, salvo ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo; inoltre, le ulteriori censure miravano a rivalutare il merito e le prove, senza indicare un fatto storico decisivo non esaminato. Ha respinto anche il quarto motivo, poiché anch'esso sollecitava una rivalutazione del merito sull'apprezzamento delle prove in ordine all'esecuzione di lavorazioni per altri committenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale asseritamente violata nel primo motivo, ma la censura è stata respinta perché non decisiva alla luce dell'accertamento di merito e della disciplina sostanziale applicabile.
L. 18 giugno 1998, n. 192, artt. 1, 2, comma 5, lett. a), e 3
Invocata dalla ricorrente per sostenere la configurabilità del contratto di subfornitura, ma ritenuta non decisiva ai fini dell'esclusione della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
La responsabilità solidale del committente per crediti retributivi e contributivi è stata affermata anche in via analogica nei confronti del subfornitore; la sua applicazione rende irrilevante la sola qualificazione del rapporto come subfornitura.
art. 1 d.l. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989
La base di calcolo dei contributi non può essere inferiore al minimale contributivo corrispondente alla retribuzione prevista dal contratto collettivo di settore.
Invocato nel terzo motivo, ma non ritenuto idoneo a incidere sulla determinazione dell'obbligo contributivo, che resta svincolato dalla diversa pattuizione tra datore di lavoro e lavoratori salvo specifiche ipotesi legali o contrattuali.
Richiamati nel terzo motivo in relazione alla sospensione dell'attività lavorativa, ma la Corte ha escluso che ciò potesse ridurre l'obbligazione contributiva nei termini prospettati.
Le doglianze formulate come violazione di legge e omesso esame sono state respinte perché, in parte, dirette contro valutazioni di merito e, in parte, non conformi ai requisiti per il vizio motivazionale come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato per rinviare ai precedenti di legittimità e alle relative argomentazioni in tema di estensione della responsabilità solidale al subfornitore.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
L. n. 389/1989
Conv. del d.l. n. 338/1989, è richiamata quale fonte del principio del minimale contributivo.
Massime di principio
- Il regime di responsabilità solidale previsto per l'appalto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 si applica in via analogica anche al subfornitore per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti.
- Quando opera tale responsabilità solidale, la qualificazione del rapporto tra committente e fornitore come subfornitura non è decisiva per escludere la pretesa contributiva, se la garanzia si estende comunque al rapporto controverso.
- L'obbligazione contributiva previdenziale si determina sul minimale contributivo e non può essere modulata in base alla sola presenza al lavoro, all'orario concordato o a una sospensione dell'attività non riconducibile alle ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo.
- Le censure che, sotto forma di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove o dei fatti di merito non sono scrutinabili in cassazione se non accompagnate da un effettivo fatto storico decisivo omesso nei rigorosi limiti del vizio motivazionale.
- La prova dell'adempimento contributivo o dell'inesistenza del debito non può essere desunta da mere dichiarazioni del debitore principale, ove il giudice di merito abbia, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ritenuto prevalenti gli altri elementi probatori.
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