Sentenza del 07/11/2018 n. 28339 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava l'avviso di accertamento IVA relativo al 2001, con cui l'Amministrazione aveva recuperato l'IVA indebitamente detratta e applicato sanzioni e interessi. Le operazioni erano state ritenute soggettivamente inesistenti, poiché il fornitore apparente, la ditta individuale P. PC di C.R., era una cartiera inserita in una frode carosello. In Cassazione la contribuente denunciava, tra l'altro, motivazione apparente della sentenza, violazione delle regole sull'onere della prova, irrilevanza attribuita alla regolarità della contabilità e dei pagamenti, improprio riferimento all'abuso del diritto e omessa pronuncia su una precedente sentenza della CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR, che aveva descritto i fatti e indicato gli elementi probatori posti a fondamento della decisione. L'Amministrazione aveva dimostrato sia la natura fittizia del fornitore, privo di magazzini, inadempiente agli obblighi contabili e fiscali, sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, del coinvolgimento della contribuente nella frode. Una volta assolto tale onere, spettava alla contribuente provare di avere adottato la massima diligenza esigibile, prova ritenuta non fornita. La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è stata considerata sufficiente. Il riferimento all'abuso del diritto è stato giudicato una mera argomentazione non decisiva. La contribuente è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 10.100 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio
Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la decisione, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il ragionamento del giudice; non sussiste quando la sentenza espone i fatti, le contestazioni e le ragioni della decisione.
Art. 17 della direttiva 388/77/CEE
Il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza richiesta, che l'operazione si inseriva in un'evasione o frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 18, 19, 21 e seguenti
La detrazione dell'IVA presuppone operazioni effettive e non può essere riconosciuta per fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, quando sia provata la consapevolezza o conoscibilità della frode.
In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità, del cessionario. Assolto tale onere, il contribuente deve fornire la prova contraria della massima diligenza adottata.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato sostanzialmente la questione, anche senza rispondere a ogni singola argomentazione difensiva. Una precedente sentenza non può essere opposta come giudicato se non sono identificabili le parti e l'oggetto del precedente processo.
Art. 23 della Costituzione
La censura fondata su tale disposizione è stata ritenuta non decisiva, poiché la controversia riguardava un'evasione IVA accertata sulla base delle regole ordinarie sulla detrazione e sull'onere della prova.
La contribuente aveva invocato l'adesione al condono, ma tale questione non ha condotto all'accoglimento del ricorso; la decisione definitiva si è basata sulla fondatezza dell'accertamento relativo alle operazioni soggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello l'Amministrazione non deve dimostrare soltanto che il fornitore era una cartiera, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza professionale, di partecipare a un'evasione.
- La prova della frode può essere fornita anche mediante presunzioni basate su elementi oggettivi e specifici, come l'assenza di strutture operative, il mancato versamento delle imposte, l'omessa presentazione delle dichiarazioni e le dichiarazioni del titolare della società interposta.
- Dopo che l'Amministrazione ha fornito tali elementi, il contribuente deve dimostrare di avere svolto controlli e verifiche adeguati al proprio ruolo e alle circostanze dell'operazione; la mera buona fede dichiarata non è sufficiente.
- La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non prova da sola l'effettività soggettiva del fornitore né esclude la conoscenza della frode.
- Una motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire i fatti, le contestazioni e la ragione della decisione; non è necessario che il giudice confuti singolarmente ogni argomento difensivo.
- Il richiamo generico all'abuso del diritto non incide sulla validità della sentenza se la decisione è fondata, in concreto, sulla disciplina delle operazioni soggettivamente inesistenti e sulla frode IVA.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 nov 2018Sentenza del 07/11/2018 n. 385 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 7 nov 2018Sentenza del 07/11/2018 n. 432 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 7 nov 2018Sentenza del 07/11/2018 n. 435 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 7 nov 2018Sentenza del 07/11/2018 n. 1741 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 nov 2018Sentenza del 07/11/2018 n. 1948 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 nov 2018Sentenza del 07/11/2018 n. 1950 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →