Cassazione Civile, Ordinanza n. 32008/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per l'irragionevole durata di un giudizio pensionistico iniziato nel 1960 davanti alla Corte dei Conti e definito nel 2008. La Corte d'appello aveva liquidato l'indennizzo considerando anche il periodo anteriore al 31 luglio 1973. Su ricorso del Ministero, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio, affermando che nella quantificazione del ritardo indennizzabile non poteva essere computato il tempo anteriore al 1 agosto 1973, data dalla quale è riconosciuta la facoltà di ricorso individuale alla tutela convenzionale. Contro tale ordinanza il soccombente proponeva ricorso per revocazione ex art. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., deducendo errore di fatto risultante dagli atti: sosteneva che la notificazione del ricorso per cassazione nel precedente giudizio era avvenuta a un indirizzo PEC non corrispondente al domicilio fisico eletto, sicché la notifica sarebbe stata giuridicamente inesistente e la Corte avrebbe deciso supponendo erroneamente la rituale evocazione in giudizio. Il Ministero resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché proposto oltre il termine semestrale applicabile alle decisioni della Cassazione pubblicate dopo il 30 ottobre 2016. Ha ritenuto che il termine dell'art. 391-bis c.p.c., come modificato nel 2016, si applica ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della novella; nel caso concreto, la notifica del ricorso per revocazione del 16 novembre 2020 era tardiva rispetto al termine scaduto il 14 luglio 2020, anche considerando la sospensione emergenziale. La Corte ha inoltre osservato che, poiché la notificazione del ricorso nel precedente giudizio era al più nulla e non inesistente, spettava al ricorrente dimostrare la mancata conoscenza del processo o la conoscenza solo in epoca successiva, prova che non era stata fornita né offerta. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine per proporre revocazione avverso le sentenze della Corte di cassazione, per i provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016, è quello semestrale introdotto dalla riforma del 2016.
La revocazione è stata dedotta per preteso errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa.
Nel precedente giudizio il Ministero aveva denunciato violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla quantificazione del periodo indennizzabile.
art. 111 Cost.
Richiamato nel precedente ricorso per cassazione quale parametro della ragionevole durata del processo.
art. 6 CEDU
Richiamato come fonte del diritto alla ragionevole durata del processo e del rimedio interno di equa riparazione.
art. 25, par. 1, CEDU
Richiamato nel precedente giudizio come parte del quadro convenzionale invocato dal ricorrente ministeriale.
Richiamato come base normativa dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo.
Invocato dal ricorrente nelle memorie per sostenere una diversa decorrenza del termine di impugnazione, ma la Corte ne ha escluso l'applicabilità nel modo prospettato.
Richiamato per distinguere la notifica eseguita presso il procuratore domiciliatario da quella presso il procuratore costituito.
Richiamato nel principio sulla prova della mancata conoscenza del processo in caso di nullità della notificazione degli atti introduttivi.
Richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale.
art. 36 comma 1 d.l. n. 23/2020
Richiamato nel computo del termine di impugnazione alla luce della disciplina emergenziale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10
Richiamato per escludere i presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine per proporre revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione è di sei mesi quando la decisione è pubblicata dopo l'entrata in vigore della riforma del 2016, in assenza di una disciplina transitoria diversa.
- Quando la notificazione dell'atto introduttivo del precedente giudizio è nulla e non inesistente, non opera una presunzione di mancata conoscenza del processo a favore del contumace: è quest'ultimo a dover provare, anche per presunzioni, di non avere avuto conoscenza del giudizio o di averla avuta solo in un momento successivo.
- L'errore di fatto revocatorio non può essere utilmente dedotto se la censura presuppone una ricostruzione tardiva o nuova del dies a quo del termine di impugnazione, in contrasto con quanto già allegato nel ricorso.
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita in modo non conforme alle regole sul domicilio processuale può integrare nullità e non inesistenza, con conseguente sanatoria ex tunc in caso di costituzione del destinatario.
- Ai fini dell'equa riparazione, il periodo di durata del processo indennizzabile non comprende il tempo anteriore alla data dalla quale è riconosciuta la possibilità di attivare il rimedio convenzionale individuale contro lo Stato.
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