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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16009/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha chiesto il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione e il riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 645, L. n. 208/2015 e dall’art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che alcuni veicoli, originariamente omologati "euro 2", erano stati successivamente dotati di filtro antiparticolato (FAP) e che, per effetto di tale modifica, avrebbero dovuto essere considerati appartenenti a una categoria ambientale superiore, con conseguente diritto al beneficio. L’Amministrazione ha negato il rimborso e i giudici tributari di merito hanno rigettato la domanda. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione e falsa applicazione della normativa agevolativa e del d.m. n. 39/2008, assumendo che la CTR avesse confuso l’omologazione del veicolo con la classificazione euro e che, invece, la presenza del FAP avrebbe fatto rientrare i mezzi in una categoria superiore; 2) violazione dell’art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE, sostenendo che la normativa interna avrebbe illegittimamente ristretto il novero dei veicoli ammessi al gasolio commerciale e che sarebbe stato necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l’agevolazione spetta in base alla categoria di omologazione originaria del veicolo, cioè alla classe euro attribuita in sede di omologazione, e non in base a modifiche successive come l’installazione del FAP, che rilevano soltanto ai fini della riduzione delle emissioni di particolato. Ha inoltre escluso il contrasto con la direttiva 2003/96/CE, evidenziando che essa non realizza un’armonizzazione totale delle accise sui prodotti energetici, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel prevedere esenzioni, riduzioni e regimi differenziati. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna della società alle spese di legittimità, oltre agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 645, L. n. 208/2015

    «A decorrere dal 1 gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio da autotrazione (...) non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore»

    L’espressione "veicoli di categoria euro 2 o inferiore" va riferita alla categoria attribuita in sede di omologazione originaria del mezzo, non a una rivalutazione della classe ambientale dovuta a interventi successivi sull’autoveicolo.

  • art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995

    La disposizione agevolativa va letta in coerenza con il riferimento alla categoria euro originaria del veicolo, senza considerare modifiche post immatricolazione come determinanti per l’accesso al beneficio.

  • d.m. n. 39/2008

    Il filtro antiparticolato incide sulla riduzione delle emissioni di particolato, ma non muta la categoria di omologazione originaria rilevante ai fini dell’agevolazione fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dedotto per la denuncia di violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE

    La direttiva non impedisce agli Stati membri di prevedere una disciplina nazionale che delimiti le agevolazioni, poiché lascia margini di discrezionalità in materia di accise e di regimi differenziati.

  • art. 5 direttiva 2003/96/CE

    Consente agli Stati membri di applicare aliquote differenziate, sotto controllo fiscale, anche per i trasporti pubblici locali di passeggeri, purché nel rispetto dei livelli minimi di tassazione e del diritto unionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto dalla parte soccombente a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini di un’agevolazione fiscale collegata alla classe ambientale di un veicolo, rileva la categoria di omologazione originaria attribuita al mezzo e non la modifica successiva di singoli dispositivi tecnici, salvo espressa diversa previsione normativa.
  • L’installazione post immatricolazione di sistemi di abbattimento delle emissioni può incidere sul profilo ambientale concreto del veicolo, ma non comporta automaticamente il mutamento della classe euro rilevante per benefici fiscali o contributivi.
  • Una direttiva unionale che stabilisca livelli minimi di tassazione e consenta esenzioni o aliquote differenziate non impedisce al legislatore nazionale di circoscrivere l’ambito di applicazione di un’agevolazione, purché resti rispettato il quadro minimo armonizzato.
  • Non è necessario un rinvio pregiudiziale quando la questione interpretativa della norma unionale non evidenzi un reale contrasto con il diritto dell’Unione, risultando la disciplina interna compatibile con il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiLegge applicabile
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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