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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32536/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice deducendo che, a seguito di uno spostamento interno disposto il 7 marzo 2016 da una sede aziendale a un'altra nello stesso Comune, era stato adibito a mansioni diverse e inferiori rispetto al proprio livello di inquadramento, in particolare attività di call center/back office standardizzate, senza autonomia e non confacenti alla professionalità maturata in precedenza in ambito Fraud Management. Deduceva inoltre di assistere un familiare disabile e contestava la legittimità del trasferimento anche sotto questo profilo. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, dichiarando illegittimo il trasferimento, accertando il demansionamento e condannando la società al ripristino delle precedenti mansioni e al risarcimento del danno da dequalificazione. La società ricorrente ha proposto sei motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e cattiva valutazione delle prove testimoniali; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserita illogicità della diversa valutazione delle prove rispetto al primo giudice; (3) violazione dell'art. 2103 c.c. e del CCNL Telecomunicazioni, sostenendo che le nuove mansioni rientrassero nello stesso livello contrattuale e fossero quindi equivalenti; (4) violazione delle norme sul danno e sull'onere della prova, per mancanza di specifiche allegazioni e prova del pregiudizio da demansionamento; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la Corte liquidato il danno fino alla data della sentenza d'appello; (6) violazione dell'art. 2103 c.c., del CCNL e dell'art. 33 L. 104/1992, assumendo che lo spostamento all'interno dello stesso Comune non integrasse un trasferimento lesivo del diritto all'assistenza del familiare disabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità se la motivazione della sentenza impugnata è congrua. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che il danno da demansionamento può essere desunto anche in via presuntiva da elementi quali qualità e durata della dequalificazione e caratteristiche della professionalità lesa, e che nella specie la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato le allegazioni e le risultanze istruttorie. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, escludendo ultrapetizione perché il risarcimento copriva la protrazione del demansionamento durante il giudizio ed era coerente con la domanda proposta. Ha ritenuto infondato anche il sesto motivo, affermando che il trasferimento può rilevare anche se avviene nello stesso comprensorio o Comune, ove incida concretamente sulla possibilità di assistenza al familiare disabile convivente, come accertato dalla Corte territoriale. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo ex n. 5 non può essere usato per censurare la mera rivalutazione delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la dedotta violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale o dell'uso di prove in violazione di legge.

  • art. 2103 c.c.

    il giudizio di equivalenza delle mansioni va compiuto alla luce delle mansioni concretamente assegnate e della loro attitudine a preservare la professionalità del lavoratore; la mera appartenenza allo stesso livello contrattuale non esclude automaticamente il demansionamento.

  • art. 23 del CCNL delle Telecomunicazioni

    il richiamo al livello contrattuale non basta, se le attività concretamente svolte risultano standardizzate e prive dell'autonomia e della specializzazione richieste dal livello di inquadramento.

  • artt. 1218, 1223, 1226, 2697 c.c.

    in tema di demansionamento, il danno è risarcibile se allegato e provato anche per presunzioni, secondo il concreto pregiudizio alla professionalità e le circostanze del caso.

  • artt. 115 e 432 c.p.c.

    non risultano violate se il giudice di merito valorizza le allegazioni e le prove secondo il proprio prudente apprezzamento.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se la condanna al risarcimento copre il periodo di persistente illecito fino alla decisione, quando ciò sia coerente con la domanda originaria.

  • art. 25 del CCNL delle Telecomunicazioni

    invocato per escludere la qualificazione dello spostamento come trasferimento, ma la Corte ha ritenuto decisivo l'effetto concreto sulla tutela del lavoratore.

  • art. 33 della L. n. 104/1992

    la tutela del lavoratore che assiste un familiare disabile può operare anche in caso di spostamento nello stesso Comune o comprensorio se incide sulle modalità effettive di assistenza.

  • art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02

    in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, non se contesta l'apprezzamento delle prove testimoniali.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non si configura per il solo dissenso sulla lettura delle prove; occorre una vera anomalia nell'uso del materiale probatorio, mentre la diversa ponderazione delle testimonianze resta riservata al giudice di merito.
  • Nel giudizio di equivalenza delle mansioni ex art. 2103 c.c., ciò che conta è la concreta qualità delle attività assegnate e la loro idoneità a preservare la professionalità del lavoratore; l'inquadramento formale nel medesimo livello contrattuale non esclude di per sé il demansionamento.
  • Il danno da demansionamento può essere provato anche in via presuntiva, valorizzando durata della dequalificazione, contenuto professionale delle mansioni, esperienza pregressa e altre circostanze del caso concreto; non è necessaria una prova diretta del pregiudizio in ogni sua componente.
  • Non vi è ultrapetizione se il giudice liquida il danno per il periodo di persistenza dell'illecito fino alla decisione, purché tale estensione sia coerente con la domanda proposta e con la continuazione del fatto dannoso in corso di causa.
  • La tutela del lavoratore che assiste un familiare disabile può essere violata anche da uno spostamento interno allo stesso Comune o comprensorio, quando l'atto incida concretamente sulla possibilità di assistenza; la valutazione è sostanziale e non meramente formale.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoLicenziamentoTrasferimento d'azienda
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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