Cassazione Civile, Ordinanza n. 30155/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva agito ex art. 14 del d.lgs. 150/2011 per ottenere la condanna di un Comune e del responsabile degli affari legali al pagamento del compenso per l'attività professionale prestata in difesa dell'ente in relazione a numerose procedure esecutive. Il Tribunale aveva respinto la domanda verso il Comune rilevando l'assenza di una deliberazione di conferimento dell'incarico da parte degli organi di governo, l'assenza di un accordo sui compensi e l'assenza di un impegno di spesa; aveva respinto la domanda verso il funzionario ritenendo che egli fosse intervenuto solo dopo lo svolgimento dell'attività difensiva e che, comunque, il soggetto rilevante ai sensi dell'art. 191, comma 4, TUEL fosse il Sindaco. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) nullità dell'ordinanza per violazione delle norme processuali sulla composizione del collegio e sulla discussione della causa; 2) violazione degli artt. 191 e 194 d.lgs. 267/2000 per avere il Tribunale riconosciuto la validità dei contratti di patrocinio ma respinto comunque la domanda contro il Comune; 3) violazione degli artt. 191 e 194 d.lgs. 267/2000 per avere escluso la responsabilità del funzionario, assumendo che fosse necessario un ruolo attivo e decisionale, mentre sarebbe bastata la mancata opposizione al conferimento degli incarichi. I resistenti hanno eccepito l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente prima proposto appello avverso la medesima ordinanza e poi rinunciato agli atti, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare dei controricorrenti: ha ritenuto che la previa proposizione dell'appello, seguita da rinuncia agli atti, avesse determinato l'estinzione del giudizio di appello e il passaggio in giudicato dell'ordinanza del Tribunale, con conseguente inidoneità del ricorso per cassazione a riaprire il giudizio, per il divieto del bis in idem. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza esame dei motivi di merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
norma processuale posta a base del ricorso introduttivo per la liquidazione del compenso professionale; non è stata però esaminata nel merito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
richiamato dal Tribunale per negare la debenza del compenso in assenza di deliberazione di conferimento dell'incarico, accordo sui compensi e impegno di spesa; nel giudizio di legittimità il relativo motivo non è stato esaminato.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla validità/efficacia dei rapporti di patrocinio e alla pretesa al pagamento, ma la Corte non si è pronunciata nel merito.
invocato come parametro della censura di nullità dell'ordinanza per la dedotta irregolare composizione del collegio.
invocato insieme all'art. 276 c.p.c. a fondamento della censura di nullità dell'ordinanza.
richiamato per affermare che l'estinzione del giudizio di appello determinerebbe il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti dell'appello, una volta perfezionata, determina l'estinzione del giudizio di secondo grado e il passaggio in giudicato della decisione di primo grado; in tale situazione, il successivo ricorso per cassazione avverso la stessa decisione è inammissibile perché contrario al divieto di bis in idem processuale.
- Quando la sentenza o ordinanza impugnata sia già passata in giudicato per effetto dell'estinzione del gravame precedente, la Corte di cassazione non esamina i motivi di merito del ricorso, dovendo arrestarsi alla preclusione processuale.
- L'effetto estintivo e preclusivo della rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione opera indipendentemente dagli scopi soggettivi perseguiti dal rinunciante e impedisce la riattivazione dello stesso giudizio o l'instaurazione di un nuovo giudizio di secondo grado sulla medesima decisione.
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