Cassazione Civile, Ordinanza n. 20196/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un rapporto qualificato dalla lavoratrice come appalto non genuino tra un'azienda sanitaria e una cooperativa sociale, nell'ambito del quale la dipendente della cooperativa svolgeva mansioni di assistenza sanitaria non medica presso una residenza sanitaria per anziani. La lavoratrice aveva chiesto il risarcimento del danno e il pagamento delle differenze retributive sulla base del CCNL del comparto sanità pubblica, sostenendo che il contratto intercorso tra azienda sanitaria e cooperativa celasse in realtà una somministrazione illecita di manodopera. Dopo una prima decisione favorevole alla lavoratrice, una sentenza d'appello era stata cassata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cooperativa; nel giudizio di rinvio la Corte d'Appello ha nuovamente confermato la non genuinità dell'appalto e la condanna dell'azienda sanitaria. Con l'unico motivo di ricorso l'azienda sanitaria ha denunciato violazione degli artt. 29, comma 1, e 20 d.lgs. n. 276 del 2003, nonché dell'art. 1655 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato l'appalto come appalto "pesante" e che da tale errore avesse indebitamente desunto la non genuinità del rapporto, in realtà rimasto un appalto legittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito, attività non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che la Corte d'Appello non aveva fondato la decisione su un'erronea qualificazione dell'appalto come "pesante", ma aveva accertato in fatto la mancanza di un'autonoma organizzazione del lavoro da parte della cooperativa e, quindi, la mancata genuinità dell'appalto anche in relazione a un appalto "leggero". Ha inoltre osservato che il precedente appello era stato cassato per nullità da difetto di integrità del contraddittorio, sicché il giudice del rinvio poteva rinnovare integralmente l'accertamento di merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della lavoratrice, mentre sono state compensate nei confronti della cooperativa; è stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
vizio di legge denunciato nel ricorso
La deduzione formale di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003
Nel definire l'appalto genuino rispetto alla somministrazione di lavoro, richiama la permanenza in capo all'appaltatore del potere direttivo e organizzativo sui dipendenti e l'assunzione del rischio d'impresa.
artt. 20-28 d.lgs. n. 276 del 2003
Sono richiamati come disciplina della somministrazione di lavoro, rispetto alla quale si distingue l'appalto genuino.
L'appalto richiede l'organizzazione dei mezzi e l'assunzione del rischio da parte dell'appaltatore, con esercizio del potere direttivo e organizzativo sui lavoratori impiegati.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione dell'esito del giudizio è stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici e delle prove.
- La genuinità dell'appalto richiede, anche nell'appalto cd. leggero o labour intensive, un'autonoma organizzazione dell'appaltatore e l'assunzione del relativo rischio d'impresa; l'uso di mezzi del committente non è di per sé decisivo per affermarne l'illiceità, ma non può mancare il quid pluris organizzativo dell'appaltatore.
- La distinzione tra appalto leggero e pesante incide sul rilievo dell'uso di attrezzature fornite dal committente, ma non elimina il requisito indefettibile dell'organizzazione autonoma e del rischio d'impresa in capo all'appaltatore.
- Quando una precedente decisione d'appello è cassata per nullità da difetto di integrità del contraddittorio, il giudice del rinvio deve rinnovare integralmente il giudizio di secondo grado, senza essere vincolato dall'esito fattuale del precedente appello.
- Il giudizio di cassazione non consente di sindacare l'accertamento di fatto riservato al giudice di merito se la motivazione impugnata si fonda su una valutazione istruttoria coerente e non appare affetta da errori di diritto.
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