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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04911/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda risarcitoria del committente. Non sono state liquidate spese per l'intimata, rimasta contumace in cassazione, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La lite nasce da un incarico conferito per il rifacimento di entrambi i motori di un'imbarcazione. Il committente ha dedotto che, nonostante plurimi interventi eseguiti, i motori erano risultati del tutto inadatti alla loro destinazione e ha dichiarato di volere la risoluzione del contratto, chiedendo la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale ha accolto la domanda nei confronti della società, escludendo la responsabilità personale dei singoli soci. La corte d'appello, in riforma, ha invece rigettato integralmente la domanda ritenendo non provato il nesso causale tra i lavori eseguiti dalla società e il mancato funzionamento dei motori. Il soccombente ha proposto cinque motivi: 1) nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del primo grado e violazione degli artt. 101, 102, 331, 332, 350 c.p.c.; 2) violazione di legge in tema di decadenza dalla garanzia per vizi e disciplina della risoluzione/riduzione per difformità dell'opera, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel valutare l'eccezione e nel non applicare gli artt. 1453, 1458, 1469-bis, 1668, 2033, 2043 c.c.; 3) violazione di legge in tema di nesso causale, assumendo che la corte d'appello avesse escluso erroneamente la prova del nesso tra interventi e guasto, e invocando il criterio del 'più probabile che non'; 4) nullità della sentenza per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c.; 5) violazione degli artt. 2495 c.c. e 300 c.p.c. per la mancata declaratoria di interruzione del giudizio a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto inammissibile il secondo per difetto di interesse e difetto di specificità; infondato il terzo perché mirava in realtà a un riesame del merito e perché l'accertamento della corte territoriale sul nesso causale era di fatto; infondato il quarto sia per carenza di specificità sulla censura ex art. 342 c.p.c. sia perché la mancata pronuncia di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. non vizia la sentenza quando l'appello sia stato deciso nel merito; infondato il quinto perché la cancellazione della società, non dichiarata dal difensore, non impediva la rituale notificazione dell'impugnazione presso il procuratore e perché l'irregolare prosecuzione per mancata interruzione può essere fatta valere solo dalla parte colpita dall'evento; ha infine disatteso il primo motivo sulla mancata integrazione del contraddittorio, ritenendo superflua ogni formalità ulteriore poiché, essendo stata confermata l'infondatezza della domanda, l'integrazione non avrebbe apportato alcun beneficio effettivo alla tutela del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    in proprio ex art. 86 c.p.c.

    indica la proposizione del ricorso da parte del soggetto personalmente, senza difensore, secondo la disciplina processuale richiamata nel ricorso.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di risoluzione per inadempimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse e di specificità.

  • art. 1458 c.c.

    richiamato dal ricorrente, senza che la Corte entrasse nel merito per l'inammissibilità della censura.

  • art. 1469-bis c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non esaminato nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 1668 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla risoluzione o riduzione del contratto d'appalto; la Corte non ha accolto la censura, rilevando peraltro il difetto di interesse a impugnare l'affermazione favorevole sulla decadenza e la genericità della doglianza.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dal ricorrente, senza scrutinio nel merito per carenza di specificità del motivo.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la doglianza non è stata esaminata nel merito.

  • art. 41 c.p.

    richiamato dal ricorrente come norma generale sul nesso causale; la Corte ha però qualificato la censura come richiesta di riesame del merito, non come vera violazione di legge.

  • art. 342 c.p.c.

    la censura di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è stata ritenuta inammissibile per mancata trascrizione dei passaggi dell'atto di appello e mancanza di specifica indicazione del vizio.

  • art. 348-bis c.p.c.

    la Corte ha affermato che la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello non integra vizio quando il gravame è poi deciso nel merito, anche se accolto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato in relazione al procedimento di filtro in appello; la Corte ha escluso che la mancata applicazione del filtro renda invalida la decisione di merito.

  • artt. 101 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per il principio del contraddittorio e respinti perché, nella fattispecie, l'integrazione del contraddittorio era inutile.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di litisconsorzio necessario; la Corte ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio.

  • art. 331 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per l'inscindibilità della causa; la Corte ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la scindibilità delle cause; la Corte non ha ravvisato la necessità dell'adempimento.

  • art. 350 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nell'ambito della doglianza sul contraddittorio in appello.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese; la Corte ha ribadito l'effetto estintivo e la conseguente disciplina processuale, ma ha escluso la nullità dedotta dal ricorrente.

  • art. 300 c.p.c.

    la Corte ha applicato il principio dell'ultrattività del mandato alla lite: se l'evento estintivo non è dichiarato o notificato dal procuratore, la notificazione dell'impugnazione presso il difensore resta rituale.

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato per la disciplina degli eventi interruttivi del processo; la Corte ha precisato che l'omessa dichiarazione dell'evento fa operare l'ultrattività del mandato.

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato in tema di notificazione dell'impugnazione al difensore della parte colpita da evento estintivo non dichiarato.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la Corte ha affermato che, nel ricorso per cassazione, il motivo per violazione di legge deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato in relazione all'onere di specifica trascrizione degli atti rilevanti, specie per le censure processuali.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale presidio dell'onere di deposito e indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che la violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non al riesame delle risultanze di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per le censure di nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    evocato indirettamente nel distinguere il sindacato di legittimità sulla motivazione rispetto alla violazione di legge, ma non oggetto di autonoma decisione.

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato per il dovere del giudice di evitare inutili formalità e assicurare la ragionevole durata del processo.

  • art. 127 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per la gestione del processo in funzione di economia processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    ha fondato la statuizione finale sull'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'interesse a impugnare sussiste solo se dall'annullamento della sentenza può derivare un risultato pratico favorevole; manca interesse a censurare una statuizione già favorevole alla parte ricorrente.
  • Il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non contiene la specifica indicazione della norma asseritamente violata, la ricostruzione del suo contenuto precettivo e il puntuale confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un errore nella valutazione delle prove o nella ricostruzione del fatto non integra violazione di legge, ma eventualmente vizio motivazionale; in cassazione è precluso trasformare il motivo in una richiesta di riesame del merito.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base delle risultanze istruttorie, che non è provato secondo il criterio della ragionevole probabilità il nesso causale tra l'attività dell'appaltatore e il difetto dell'opera, tale accertamento è di fatto e non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
  • La mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. non vizia la sentenza quando il giudice d'appello decide comunque nel merito; il filtro è una scelta processuale del giudice e non un presupposto di validità della decisione successiva.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e l'interruzione del processo solo se l'evento è dichiarato o notificato secondo le regole processuali; in difetto opera l'ultrattività del mandato alla lite e la notificazione dell'impugnazione al difensore costituito resta rituale.
  • Le norme sull'interruzione del processo tutelano la parte colpita dall'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio può essere fatta valere solo da tale parte e non dagli altri litisconsorti o avversari.
  • L'integrazione del contraddittorio va disposta solo se realmente necessaria alla tutela effettiva delle parti; quando la decisione sul merito rende inutile ogni ulteriore formalità, il principio di ragionevole durata del processo giustifica l'omissione di adempimenti superflui.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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