Cassazione Civile, Ordinanza n. 33300/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società investitrice aveva convenuto la banca chiedendo il risarcimento delle perdite maturate tra il 2007 e il 2010 in operazioni su strumenti finanziari, assumendo che l'intermediario avesse violato gli obblighi informativi e di adeguatezza previsti dal T.u.f. e dalla normativa Consob, anche con riguardo agli investimenti eseguiti tramite trading online. In appello la decisione sfavorevole era stata confermata. In Cassazione la società ha dedotto: (1) l'inidoneità del sistema informatico di trading online a soddisfare gli obblighi informativi, perché l'informativa sarebbe stata generica, talvolta assente e comunque non preceduta da una consapevole presa d'atto delle avvertenze; (2) la violazione della disciplina regolamentare previgente per alcune operazioni del 2007; (3) la violazione della disciplina Mifid per altre operazioni eseguite dopo il 20 novembre 2007; (4) la violazione delle norme sul contratto di consulenza, che la ricorrente riteneva applicabile anche agli ordini autonomamente impartiti; (5) la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che, pur formalmente in iure, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, osservando che la corte territoriale aveva chiaramente spiegato che la cliente si era autoprofilata come investitore esperto e ad alta propensione al rischio, che tutte le operazioni erano state eseguite tramite trading online con un sistema di warning differenziati e visualizzazione obbligatoria prima della conferma, e che dunque non risultava provata alcuna carenza organizzativa del servizio. Quanto al contratto di consulenza, la Cassazione ha ritenuto non correttamente censurata l'interpretazione data dal giudice di merito, secondo cui gli obblighi connessi alla consulenza operavano solo in relazione agli ordini conseguenti alla prestazione consulenziale e non agli ordini autonomamente disposti online. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 58 del 1998
Indica gli obblighi informativi dell'intermediario; la Corte ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui tali obblighi erano stati modulati e assolti in relazione al profilo dell'investitore e alla struttura del servizio online.
Regolamento Consob n. 30396 del 2000
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inidoneità del sistema di trading online; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a contestare il merito dell'accertamento sulla adeguatezza del sistema.
Regolamento intermediari Consob n. 11522 del 1998
Invocato per operazioni anteriori alla disciplina Mifid; la Corte non ha accolto le doglianze perché ha ritenuto che l'intermediario avesse assolto gli obblighi informativi tramite il sistema online e che le censure fossero di merito.
Regolamento intermediari Consob n. 16190 del 2007
Richiamato per la disciplina successiva alla Mifid; la Corte ha ribadito che l'accertamento di merito aveva escluso carenze del servizio e quindi della condotta dell'intermediario.
artt. 28, 29 e 27 del regolamento intermediari del 1998
Richiamati dalla ricorrente a fondamento delle censure sulle operazioni del 2007; la Corte non li ha ritenuti violati in base all'accertamento di fatto del giudice di merito.
artt. 29, 31 e 42 del regolamento intermediari del 2007
Richiamati per le operazioni successive al 20 novembre 2007; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza per carenza di specifica critica alla ratio decidendi.
artt. 39 e 40 del regolamento intermediari del 2007
Richiamati con riferimento al contratto di consulenza; la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità l'interpretazione del giudice di merito secondo cui la consulenza rilevava solo per ordini conseguenti a essa.
Il richiamo è stato ritenuto non idoneo a sovvertire l'interpretazione del contratto operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione insindacabile se congruamente motivata.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al contratto di consulenza; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, limitandosi a escludere che vi fosse stata un'erronea qualificazione giuridicamente rilevante.
La produzione di una ulteriore sentenza con la memoria ex art. 378 è stata ritenuta ininfluente e inammissibile perché non attinente a profili di ammissibilità del ricorso o del controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo a investimenti eseguiti tramite trading online, l'intermediario può adempiere agli obblighi informativi mediante un sistema tecnico-organizzativo che presenti avvertenze differenziate in relazione alla tipologia e al rischio dello strumento, purché tale sistema sia concretamente idoneo a rendere conoscibili le caratteristiche dell'operazione prima della conferma dell'ordine.
- Le doglianze che contestano l'adeguatezza del sistema informatico o la sufficienza delle informazioni rese all'investitore sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito, senza evidenziare un vero vizio di legittimità o l'omesso esame di fatti storici decisivi.
- L'interpretazione di un contratto di consulenza finanziaria è censurabile in cassazione solo se si indica puntualmente quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo; non è consentito chiedere una nuova valutazione del contenuto contrattuale sotto le spoglie della violazione degli artt. 1362 ss. c.c.
- Se il giudice di merito accerta che gli ordini di investimento sono stati impartiti autonomamente via trading online, la consulenza contrattualmente prevista per gli ordini conseguenti alla prestazione consulenziale non può essere estesa automaticamente a tutte le operazioni eseguite dal cliente.
- La motivazione non è apparente quando il giudice di merito espone in modo chiaro le ragioni fattuali e giuridiche della decisione, anche se la parte soccombente le ritenga erronee o insufficienti; in tal caso la censura mira in realtà a un riesame del merito.
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