Cassazione Civile, Ordinanza n. 17185/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Piemonte che aveva annullato un avviso di accertamento IVA per l'anno 2011 emesso nei confronti di una società, relativo all'omessa fatturazione come cessione gratuita imponibile di beni per i quali erano state emesse note di credito pari al 100% del valore a seguito di contestazioni del cessionario sulla presenza di impurità. Nel corso del giudizio la società aveva chiesto la definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130 del 2022; l'Ufficio aveva negato l'istanza per superamento dei limiti di valore, ma tale diniego non era stato opposto. Nonostante ciò, con decreto n. 11979/2023 il processo era stato dichiarato estinto sul presupposto della regolare definizione della controversia. L'Agenzia ha quindi chiesto la revocazione del decreto per errore di fatto, deducendo che in realtà il diniego di definizione era stato depositato in giudizio e che, pertanto, era erronea l'affermazione della positiva definizione agevolata. In via successiva ha poi evidenziato che la società aveva comunque aderito e perfezionato una diversa definizione agevolata ex art. 1, commi 186-203, l. n. 197 del 2022, chiedendo la cessazione della materia del contendere nel giudizio rescissorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione del decreto di estinzione n. 11979/2023, rilevando che il decreto si fondava su un errore di fatto decisivo, poiché nel fascicolo risultava depositato il diniego della definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130 del 2022 e dunque era erronea la premessa della positiva definizione di quella procedura. Nel successivo giudizio rescissorio ha però dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta regolare definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186-203, l. n. 197 del 2022, risultando attestato dall'Amministrazione il pagamento dovuto. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
È richiamato come base della domanda di definizione agevolata originaria; la Corte rileva che la positiva definizione di tale procedura era esclusa dal diniego depositato in giudizio.
art. 40, comma 4, d.l. n. 13 del 2023
È richiamato quale fonte dell'elenco formato dall'Agenzia che aveva attestato la regolare definizione della controversia e sulla base del quale era stato emesso il decreto di estinzione poi revocato.
art. 1, commi 186-203, l. n. 197 del 2022
È applicato come disciplina della successiva definizione agevolata della controversia, ritenuta positivamente perfezionata con prova del pagamento dovuto; ciò comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
È richiamato nel dispositivo come base dell'estinzione del processo a seguito della definizione agevolata perfezionata.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, secondo comma, n. 4
È menzionato nel riepilogo della lite quale norma sostanziale rilevante per l'imponibilità della cessione gratuita di beni, oggetto dell'avviso di accertamento IVA.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando il provvedimento impugnato presupponga come vero un fatto documentalmente escluso dagli atti di causa, purché si tratti di fatto decisivo ai fini della decisione.
- Nel giudizio di revocazione, se il fatto erroneamente ritenuto riguarda l'intervenuta definizione agevolata della controversia, la presenza in atti del diniego dell'istanza è sufficiente a smentire il presupposto fattuale dell'estinzione dichiarata.
- Quando, nel corso del giudizio rescissorio, risulti perfezionata una diversa e successiva definizione agevolata della lite con prova del pagamento dovuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata e documentata dall'Amministrazione, la controversia tributaria perde il suo oggetto processuale, rendendo inutile la decisione sul merito dell'originario avviso di accertamento.
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