Cassazione Civile, Ordinanza n. 05436/2025 del 01/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un segretario generale comunale che aveva ricevuto, in diversi periodi, anche incarichi ulteriori (direzione generale, direzione di un progetto speciale e altre attività connesse all'organizzazione comunale). Il lavoratore chiedeva il risarcimento del danno per il mancato riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dal CCNL segretari comunali e della retribuzione di risultato, sostenendo che gli incarichi svolti fossero aggiuntivi rispetto alle funzioni ordinarie dell'art. 97 TUEL e che il Comune non li avesse remunerati correttamente. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che l'indennità di posizione fosse già stata corrisposta e che fosse onnicomprensiva, che non vi fosse prova di funzioni ulteriori rilevanti ai fini dell'aumento richiesto, e che mancassero allegazioni e dimostrazione idonee a quantificare il preteso credito. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: violazione dell'art. 97 d.lgs. 267/2000, dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 41 CCNL; omesso esame di fatti decisivi per mancata ammissione delle prove; erronea applicazione del principio di non contestazione; erronea esclusione del diritto alla retribuzione di risultato anche per le funzioni di base; e, con il secondo motivo, censurava la statuizione sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in sintesi, che le censure non rispettavano l'onere di localizzazione degli atti richiesto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.; miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e dei fatti storici, non consentita in sede di legittimità; e non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso in fatto sia la prova delle funzioni aggiuntive rilevanti, sia la sussistenza delle condizioni per riconoscere la maggiorazione e la retribuzione di risultato. È stato inoltre affermato che l'erroneo esame dei documenti e la mancata ammissione dei mezzi istruttori non integrano il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo sulle spese è stato ritenuto parimenti inammissibile, poiché la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'avviso sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per delimitare le funzioni ordinarie del segretario comunale e per valutare se le attività dedotte fossero effettivamente aggiuntive rispetto a quelle di base
invocato dal ricorrente come base dell'assunto di inadempimento dell'ente, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità delle censure
art. 41 CCNL 16.5.2001
richiamato in relazione alla maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale
art. 42 CCNL 16.5.2001
richiamato in relazione alla retribuzione di risultato del segretario comunale
il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché non localizzava specificamente gli atti processuali e documenti sui quali si fondava
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
invocato per violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute in realtà dirette a un riesame del merito
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura non ha colto il decisum
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
la Corte ha ribadito che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'erronea valutazione di documenti o la mancata ammissione delle prove
invocato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata nei termini prospettati
richiamato in tema di spese di lite; la loro compensazione è stata ritenuta espressione di potere discrezionale del giudice di merito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
evocato indirettamente nella critica al riparto dell'onere probatorio, ma non autonomamente deciso
considerato come parametro delle funzioni di base del segretario comunale, rispetto alle quali il ricorrente pretendeva di distinguere gli incarichi aggiuntivi
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e dei documenti compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non ricomprende l'erronea lettura delle prove documentali né la mancata ammissione di mezzi istruttori.
- Chi fonda il ricorso su documenti o atti processuali deve rispettare l'onere di specifica localizzazione e riproduzione di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c.; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Se la sentenza di merito ha escluso in fatto la prova delle condizioni costitutive del diritto azionato, la censura deve confrontarsi con tale ratio decidendi; in difetto, il motivo non è scrutinabile.
- La valutazione della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non integra di per sé violazione di legge se non nei casi previsti dal codice di rito.
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