Sentenza n. 4164/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del " riscontro nota ACER prot. n. 7152 del 16.04.2026 - ordinanza sindacale n.7 del 10.02.2026 Area sita in Via Cristoforo Colombo (fg 19 p.lla 5120)" del 17.04.2026 a firma del Responsabile III Area Tecnica del Comune di Cancello ed Arnone nonché del provvedimento denominato "Diffida e messa in mora inottemperanza ordinanza sindacale n. 7 del 10.02.2026" reso il 15.04.2026 a firma del Responsabile III Area Tecnica nonché dell'ordinanza sindacale n 07 del 10-02-2026 denominata " ordinanza per rimozione e smaltimento rifiuti ripristino stato dei luoghi art 192 comma 3 Dlgs n. 152 /2006 e ss.mm.ii. -area di pertinenza di complesso edilizio di proprietà ACER in Via Cristoforo Colombo (Foglio 19 particella 5120) richiamata per relationem, emessi dal Comune di Cancello ed Arnone nonché avverso qualsivoglia atto preordinato, connesso, consequenziale o presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti e ripristino dei luoghi, nonché successive diffide e messe in mora per l'esecuzione dell'ordinanza e per la rimozione di manufatti abusivi
Esito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato l'ordinanza sindacale del 10 febbraio 2026 e le successive diffide comunali del 15 e 17 aprile 2026, deducendo omessa comunicazione di avvio del procedimento, violazione degli artt. 31 e 35 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria e motivazione, erronea individuazione dell'Agenzia quale soggetto obbligato alla rimozione dei manufatti abusivi e dei rifiuti, nonché insussistenza di rifiuti da rimuovere sull'area. L'ordinanza imponeva all'Agenzia, quale proprietaria dell'area, la rimozione e il conferimento di materiali qualificati come rifiuti speciali, il ripristino dei luoghi e, in caso di inottemperanza, l'esecuzione in danno. Le successive diffide reiteravano tali obblighi e intimavano anche l'eliminazione di manufatti abusivi e delle situazioni di pericolo, oltre alla produzione di documentazione edilizia e tecnica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile l'impugnazione dell'ordinanza sindacale, poiché notificata il 2 giugno 2026 oltre il termine decadenziale previsto dagli artt. 29 e 41 c.p.a.; dagli atti risultava che l'Agenzia ne aveva avuto conoscenza almeno dall'11 febbraio 2026. Ha dichiarato parzialmente inammissibile l'impugnazione delle diffide relativamente alla rimozione dei rifiuti, perché tali atti costituivano mere diffide e messe in mora, con concessione di ulteriori termini, prive di autonoma lesività rispetto all'ordinanza presupposta. Ha inoltre rilevato che la documentazione e le fotografie prodotte indicavano il mancato rinvenimento di rifiuti, sicché gli atti apparivano, in tale parte, privi di oggetto. Ha invece accolto la censura relativa all'ordine di rimozione dei manufatti abusivi e ha annullato le due diffide in questa parte. Applicando l'art. 35 d.P.R. 380/2001, il giudice ha affermato che, per abusi edilizi realizzati su suoli o edifici di proprietà pubblica, l'ordine di demolizione e ripristino deve essere rivolto al responsabile dell'abuso, non all'ente pubblico proprietario che non sia autore dell'abuso; quest'ultimo deve soltanto ricevere comunicazione del provvedimento. Le diffide sono state inoltre ritenute illegittime perché i manufatti abusivi erano indicati in modo del tutto indeterminato quanto a consistenza, ubicazione e violazione edilizio-urbanistica. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori e alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 54, comma 2, per l'adozione dell'ordinanza sindacale impugnata.
art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza sindacale finalizzata alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica e privata.
Richiamato per l'ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi.
Individua il regime ordinario della demolizione degli interventi abusivi; il giudice lo distingue dalla disciplina speciale applicabile agli abusi su proprietà pubbliche.
qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo
La norma ha carattere speciale e impone di rivolgere l'ordine di demolizione e ripristino al responsabile dell'abuso, mentre l'ente pubblico proprietario non responsabile deve essere tenuto immune dalle conseguenze sanzionatorie e ricevere soltanto comunicazione. La stessa regola è estesa agli abusi realizzati su edifici di proprietà dell'ente pubblico.
Concorre a determinare il termine decadenziale per l'azione di annullamento.
Concorre a determinare il termine per la notificazione del ricorso decorrente dalla conoscenza dell'atto.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.
È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile definizione della causa e della questione di irricevibilità rilevata dal collegio.
Massime di principio
- L'art. 35 d.P.R. 380/2001 costituisce disciplina speciale per gli abusi edilizi realizzati su suoli o immobili di proprietà pubblica: l'ordine di demolizione e ripristino deve essere rivolto al responsabile dell'abuso, mentre l'ente pubblico proprietario non responsabile deve ricevere soltanto comunicazione del provvedimento e non può essere individuato quale destinatario della sanzione demolitoria.
- La regola per cui l'ente pubblico proprietario non responsabile resta estraneo all'obbligo sanzionatorio di demolizione previsto dall'art. 35 d.P.R. 380/2001 opera anche quando l'abuso sia realizzato su edifici di proprietà dell'ente e non soltanto su aree pubbliche.
- Un atto che si limiti a diffidare e mettere in mora il destinatario per l'esecuzione di obblighi già imposti da un precedente provvedimento, concedendo ulteriori termini, non presenta autonoma lesività rispetto all'atto presupposto e non è impugnabile, per tale parte, in assenza di una lesione nuova e distinta.
- Un ordine amministrativo di rimozione di manufatti abusivi è illegittimo se individua gli abusi in modo indeterminato, senza precisarne consistenza, ubicazione e concreta violazione edilizia o urbanistica.
- L'impugnazione dell'atto amministrativo è irricevibile quando il ricorso è notificato oltre il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell'atto, anche se l'atto viene successivamente richiamato o reiterato in provvedimenti privi di autonoma lesività.
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